CRIMINI NAZIFASCISTI OCCULTATI – 6

a cura di Cornelio Galas

Una volta che la richiesta proveniente dal Governo della Repubblica Federale Tedesca ebbe innescato in Europa un’ondata di protesta per la possibilità che il maturare del termine per la prescrizione rendesse impossibile la punizione dei criminali di guerra ancora impuniti, la comunità internazionale si adoperò per una soluzione comune.

16-10-43

Il bilancio italiano in fatto di processi conclusi contro criminali tedeschi corrispondeva a tredici. Riguardo alla situazione tedesca invece il servizio del contenzioso diplomatico degli affari esteri, rilevava che “la Germania è ansiosa di chiudere al più presto un capitolo della sua storia onde non ulteriormente soggiacere a remore capaci di minarne o indebolirne moralmente lo sviluppo ed essa confida che sotto questa luce i Governi amici siano pronti ad accettare i profili giuridici più atti per giustificare la propria azione”.

00-oly_MGZOOM

Nacque dunque l’esigenza di fornire ausilio all’autorità giudiziaria tedesca sotto la spinta dell’opinione pubblica e anche per questo, nell’ambito dell’assemblea consultiva del Consiglio d’Europa, tutti votarono una raccomandazione che dopo aver stigmatizzato i crimini contro l’umanità commessi durante la seconda guerra mondiale, in attesa che sia portata a termine la codificazione penale internazionale intrapresa dalle Nazioni Unite, invita gli Stati membri “a prendere prontamente misure atte a evitare che a causa della prescrizione o per altra via restino impuniti i crimini commessi per motivi politici, razziali o religiosi, prima e durante la seconda guerra mondiale e in genere contro l’umanità”.

5-d45_totenbuch

In tal modo il Governo italiano si era impegnato a livello internazionale per un’azione tesa a perseguire l’obiettivo della punizione dei criminali di guerra. È in questo quadro che, come emerge da un appunto manoscritto (che raccoglie informazioni giunte alla Procura generale militare), presso la Presidenza del Consiglio, nel settembre del 1967, si tennero delle riunioni riservatissime ad alto livello guidate dal Ministero degli affari esteri, alla presenza di un rappresentate del Ministero di grazia e giustizia, di uno del Ministero della difesa, di un rappresentante russo e uno francese, per trattare il delicato problema della prescrizione dei crimini di guerra.

7d2898c3630feea92ec1553d16389ff6_Generic

Secondo il dott. Andrea Lugo, che per il Ministero della difesa seguiva i lavori, il rappresentante russo al quale si sarebbe associato stranamente il rappresentante francese segue una linea di condotta di estrema intransigenza, mentre il Ministero degli esteri italiano ha assunto una posizione mediana.

Poiché, come è scritto nel medesimo appunto, la presenza del Procuratore generale militare non fu ammessa agli incontri, lo stesso Santacroce inviò al dott. Lugo un lungo scritto riguardante la disciplina della prescrizione per il codice italiano, dove si ripercorre la vicenda dei fascicoli sui crimini di guerra (sino a riferire dell’invio dei fascicoli avvenuto nel 1965 su richiesta del Governo tedesco), e che dimostra il suo orientamento riguardo la punizione dei criminali di guerra.

24-marzo-1944-leccidio-delle-fosse-ardeatine

Difatti, quanto alla ragione per cui i criminali di guerra sono rimasti impuniti, Santacroce sosteneva che, dopo il rifiuto di procedere alle richieste di estradizione nel 1956, “rimase soltanto la possibilità di riprendere l’esame dei vari casi, di volta in volta, qualora fosse stata segnalata la presenza nel territorio dello Stato di cittadini indiziati di crimini di guerra”. Né in questo senso certamente, l’esito tedesco dei casi individuati dalla Procura generale militare per l’invio in Germania, risulta confortante.

Nonostante le indagini copiosamente e ampiamente disposte e attuate dalla magistratura ordinaria tedesca (non essendo prevista nell’ordinamento di Bonn, l’esistenza della magistratura militare), sono stati emessi, praticamente nella totalità dei casi, provvedimenti di archiviazione. Malgrado un notevole numero di istruttorie aperte presso la Procura Centrale e le varie Procure locali, nessun militare tedesco venne mai condannato da un Tribunale della Repubblica federale tedesca per crimini commessi in Italia durante l’occupazione.

132736819-08068945-ac87-47c3-9d67-ccb8377d0aae

Per una migliore visione dei procedimenti vengono qui di seguito ricapitolati i procedimenti aperti presso la Procura Centrale e le varie Procure locali in Germania, rimandando ai documenti in Archivio il loro approfondimento:

tab1

tab2

tab3

Come rilevato nel precedente capitolo, nei primi mesi del 1965 i fascicoli dei crimini di guerra sono oggetto dell’esame della Procura generale militare, sollecitata dal Ministero della difesa su richiesta proveniente dal Governo della Repubblica Federale di Germania di avere copia di quei fascicoli. Pochi mesi dopo, nel dicembre 1965 il Procuratore generale militare Santacroce ritorna sui fascicoli dell’archivio, attraverso un ordine di servizio, 203 destinato ai Procuratori militari della Repubblica.

A quest’ordine di servizio furono allegati complessivamente milleduecentosessantacinque fascicoli dei 2274, precedentemente sottoposti all’archiviazione provvisoria. I 1265 fascicoli in questione erano tutti contro ignoti. Tale invio fu curato dall’allora capitano Franco Puliti, cancelliere militare, coordinato dal dott. Massimo Tringali (che ritroveremo durante il passaggio di consegne dell’archivio), magistrato militare applicato alla Procura generale militare.

awwww

Il testo della lettera del Procuratore generale militare dott. Santacroce era il seguente: “trasmetto i carteggi di cui all’unito elenco, contenenti informazioni raccolte a suo tempo in merito a reati per la più parte contro gli usi e le leggi di guerra commessi, durante l’occupazione di militari tedeschi assolutamente sconosciuti.

Al fine di dare una conveniente definizione giudiziaria al materiale in questione, secondo criteri che ne consentano una sistemazione complessiva in un quadro storico-statistico di agevole consultazione prego attenersi alle seguenti direttive di massima: esaminare gli atti al fine dell’esatta definizione giuridica dei fatti; gli atti dovranno essere ordinati in fascicoli secondo le disposizioni regolamentari, provvedendo anche agli abbinamenti occorrenti; la definizione dei procedimenti sia affidata se è possibile ad un solo magistrato del pubblico Ministero e al medesimo giudice istruttore; i provvedimenti con i quali saranno definiti i procedimenti di cui trattasi abbiano possibilmente una numerazione progressiva ininterrotta; un estratto di ciascuno di tali provvedimenti sia trasmesso a questo generale ufficio; l’estratto dovrà consistere in un paradigma uniforme contenente il titolo del reato con l’indicazione dei relativi articoli di legge e la concisa enunciazione del fatto nonché di eventuali altre circostanze utili al fine dell’anzidetto quadro storico. Prego assicurare”.

Le diverse procure militari, ottemperarono alla richiesta, archiviando tutti i 1265 fascicoli in maniera definitiva per l’impossibilità di procedere a qualsiasi ulteriore attività istruttoria e processuale. Il Tribunale militare di Torino fu investito, dell’arrivo di centoquarantatre fascicoli relativi a crimini di guerra compiuti da ignoti con lettera del 17 dicembre 1965. In data 8 maggio 1967 il pubblico Ministero militare dott. Vittorio De Cillis riscontrò la Procura generale militare allegando le sentenze del giudice istruttore che furono emesse tutte tra il 24 ottobre 1966 e il 10 novembre 1966.

sse

La motivazione, uguale per tutti i casi, fu di “non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato”. Il Tribunale militare di Padova in data 29 aprile 1969 rispose alla Procura generale militare che, in data 21 aprile 1969, erano state emesse dal giudice istruttore, dott. Mario Segalla, trentasette provvedimenti di non doversi procedere conformemente a quanto richiesto dai rappresentanti dell’ufficio del Pubblico ministero militare, dott. Salvatore D’Agata e dott. Stefano Attardi, con la seguente eguale motivazione “ritenuto che trattasi di episodi avvenuti nel corso dell’ultimo conflitto mondiale e che non sussiste alcuna possibilità di identificarne gli autori dispone non doversi procedere per i fatti sopra esposti per essere rimasti ignoti gli autori”.

La procura della Repubblica del Tribunale militare di La Spezia fu investita in data 26 febbraio 1966 di ben duecentodiciassette fascicoli e in data 17 luglio 1967 fu in grado di rispondere alle pretese dell’ufficio superiore con lettera del Pubblico ministero militare dott. Umberto Saraceni. Altri quarantatre furono inviati da Roma a La Spezia in data 17 luglio 1968.

Le duecentoquattordici sentenze furono emesse dal giudice istruttore, dott. Maffeo Rondano, in due udienze, il 15 e il 16 giugno 1967, mentre l’udienza dell’11 febbraio 1969 fu dedicata all’emissione dei provvedimenti giunti nel secondo momento; si tratta di sentenze di non doversi procedere motivate allo stesso modo: “in quanto a causa delle notizie assolutamente generiche a suo tempo raccolte non emergono dagli atti del processo alcun elemento che consente di addivenire alle identificazione dei militari tedeschi cui viene attribuita la responsabilità del fatto criminoso descritto nel capo di imputazione e che il lungo periodo di tempo trascorso e le suaccennata assoluta mancanza di elementi non rendono possibile allo stato l’esperimento di eventuali indagini volte alla identificazione dei responsabili!”.

Rom, Festnahme von Zivilisten

In data 10 marzo 1966 centosettantuno fascicoli furono inviati dal cap. Puliti alla Procura militare della Repubblica di Roma. A trattarli, in funzione di giudice istruttore, fu il dott. Alfio Nicolosi che diede corso alla richiesta del pubblico Ministero dott. Nicola Pantano di non doversi procedere per tutti i procedimenti “poiché a seguito delle opportune indagini esperite non si è potuto accertare l’identità personale dell’imputato che pertanto è rimasto sconosciuto. Ritenuto che allo stato attuale degli atti non si ravvisa la possibilità di ulteriori fruttuose indagini dichiara non doversi procedere in ordine al fatto per essere rimasti ignoti gli autori del reato”.

Carabinieri-uccisi-alle-Fosse-Ardeatine

Uguale sorte ebbero i tre fascicoli inviati in data 17 luglio 1968 e che il giudice istruttore dott. Vito Antuofermo, vista la richiesta del pubblico Ministero dott. Giuseppe Perassoli, dispose in modo che potessero essere riscontrate le volontà della procura generale già in data 10 aprile 1969. Tutti i fascicoli trattati a Roma vennero poi ritualmente inviati al Procuratore generale militare, ruolo ricoperto al tempo dal dott. Giuseppe Scandurra. Sia al dott. Alfio Massimo Nicolosi che al dott. Scandurra, durante le audizioni tenute in commissione, sono state richieste spiegazioni in merito a questi procedimenti.

Alfio Massimo Nicolusi

Alfio Massimo Nicolusi

Il primo non ha ricordato i fatti, mentre il secondo ha dichiarato, evidenziando la mancanza di qualsivoglia condizionamento politico che era una situazione che si verificava un po’ in tutti i tribunali militari. […] Non posso dire che ci fosse un ordine politico, però erano fascicoli che giungevano e che venivano trattati alla stregua di tutti i fascicoli, con un sostituto che veniva designato, con una richiesta al giudice istruttore, con un deposito degli atti secondo il rito normale che veniva previsto allora e con una sentenza del giudice istruttore. […]

Era una situazione che si verificava nell’ambito degli ignoti militari che venivano trattati nell’ambito dei vari uffici giudiziari. […] non si è mai diffusa questa sensazione – lo devo dire con molta sincerità – che ci fosse un intento diretto ad occultare ogni circostanza. Forse c’è stata una valutazione relativa al fatto, nel senso che non c’erano altri elementi per poter giungere ad una identificazione degli ignoti. […]

Era un fascicolo a carico di ignoti per i quali non c’erano elementi, credo che sia stato ritenuto così dal giudice istruttore, per poter approfondire le indagini o per avere ulteriori elementi, affinché dagli ignoti si passasse al giudizio nei confronti di noti. […] non c’è stata un’impostazione di massima perché non si facessero le indagini o perché si giungesse ad un proscioglimento, ad una qualificazione di estraneità e quindi di archiviazione”.

Anche il tribunale di Verona ottemperò alle richieste del gen. Santacroce anche se con modalità parzialmente diverse da quelle seguite da altri uffici, effettuando cioè ulteriori indagini peraltro, totalmente infruttuose.

In data 17 dicembre 1965 furono inviati centottanta fascicoli e su sollecitazione del cap. Puliti il dott. Carlo Merler del tribunale di Verona rispose in data 7 maggio 1968: sono state fatte indagini tramite i competenti comandi dei carabinieri per l’eventuale identificazione degli autori militari tedeschi. Poiché le indagini hanno dato esito negativo si sta procedendo alla totale definizione dei procedimenti.

Seguì, in data 16 febbraio 1966, l’inoltro di quattrocentoventisei fascicoli al Tribunale di Napoli (Procuratore militare dott. Ugo Sciortino), ed altri quindici inviati il 17 luglio 1968. Il riscontro avvenne il 22 luglio 1968 e il 28 febbraio 1970. Quattrocentododici sentenze di non doversi procedere e cinque decreti di non doversi promuovere l’azione penale.

Il giudice istruttore fu il dott. Antonio Bianco e il pubblico Ministero di indagine il sostituto procuratore della Repubblica dott. Antonio Di Paolo, tranne per quanto riguarda due trattati dal collega dott. Dante di Iasi di cui venne sollecitata la comunicazione dell’esito alla Procura generale militare in data 12 marzo 1970. Per tutti la stessa motivazione: “gli autori del delitto in esame non furono all’epoca identificati; tenuto conto del lungo tempo trascorso, delle particolari circostanze storiche in cui i fati ebbero luogo, della nazionalità straniera dei loro autori appare ormai impossibile pervenire alla identificazione e al rintraccio dei medesimi”.

Alla luce di questi fatti appare corretta l’affermazione contenuta nella relazione finale del consiglio della magistratura militare secondo la quale tali fascicoli “non erano dunque idonei a determinare l’avvio di veri e propri procedimenti penali” sebbene con ricerche più precise, e con i moderni strumenti informatici, si sarebbe, per alcuni, riuscito a identificare i responsabili”.

Si prenda il caso relativo al fascicolo n. 996 del registro generale, trasmesso alla Procura militare di La Spezia, con nota in data 25 febbraio 1966 del Procuratore generale militare dott. Enrico Santacroce, successivamente definito con sentenza non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori dei reati (violenza contro privati di cui all’art. 185, commi 1 e 2, C.P.M.G. in relazione all’art. 575 C.P. ed incendio in paese nemico (art. 185, comma 1, C.P.M.G.).

Walter Reder

Walter Reder

Tale fascicolo, ad un attento esame, sarebbe potuto essere unito (ma ben prima di quella data) al fascicolo relativo al processo a carico del Magg. Walter Reder, nel quale era stato anche giudicato per l’episodio di Casteldebole, come risulta al capo f) della sentenza, che fu pronunziata il 31 ottobre 1951 dal Tribunale militare di Bologna, e che per tale specifica imputazione fu di assoluzione per insufficienza di prove.

Purtuttavia, non compete a questa Commissione rilevare e/o valutare il comportamento tenuto dalle varie procure competenti o dai suoi pubblici ministeri e/o Giudici istruttori (ciò esulerebbe dal compito assegnatogli), nel momento in cui comunque tali procedure si sono rilevate corrette giuridicamente (sentenza).

Questa volta, infatti, i provvedimenti di archiviazione sono stati assunti dagli organi competenti per legge, le procure territorialmente competenti. Inoltre, mette conto sottolineare, come dalla visione dei fascicoli ritrovati a Palazzo Cesi nel 1994, ben 353 (trecentocinquantatre) risultano ignoti gli autori del reato (di questi poi un numero notevole hanno le stesse parti lese ignote).

Palazzo Cesi a Roma

Palazzo Cesi a Roma

Vi sono inoltre ulteriori 59 (cinquantanove) fascicoli contenenti gli estremi del reato e dell’autore di siffatto crimine risultando invece ignote le parti lese. Orbene, tale riscontro lascia profondamente interdetti sui motivi che possano aver spinto la Procura generale ad inviare alle procure competenti ben 1250-1300 fascicoli il cui responsabile era ignoto, trattenendone invece altri 353 i cui responsabili erano anch’essi ignoti e sarebbero stati puntualmente archiviati dalle procure competenti territorialmente dopo l’invio del 1994-’96.

Questa decisione, per esempio stride con la tesi dell’occultamento volontario, premeditato e cosciente. Infatti, se si fosse voluto (con l’invio dei fascicoli del 1965) “snellire” l’archivio per meglio occultarlo, si sarebbero dovuti inviare alle procure competenti anche questi restanti 353 fascicoli.

Ma ciò non è stato fatto, anzi nell’archivio ritrovato a Palazzo Cesi vennero trovati, oltre ai predetti 353 fascicoli anche fascicoli già definiti con sentenza (perché occultare fascicoli già definiti con sentenza?), e perché occultare fascicoli relativi a reati quali furto, rapina?

Peraltro, l’invio e l’archiviazione dei 1265 fascicoli, non chiude le attività della Procura generale militare sugli atti relativi ai crimini di guerra, come testimonia la vicenda del passaggio di consegne dei fascicoli, avvenuto, su disposizione del dott. Santacroce, il 14 settembre 1968 tra il dott. Massimo Tringali, magistrato militare applicato alla Procura generale militare e il dott. Leonardo Campanelli, magistrato militare, relativi ai crimini di guerra.

Il dott. Massimo Tringali, fino a quel momento, responsabile di quegli atti per conto del dott. Santacroce, infatti, viene assegnato a capo dell’ufficio del pubblico Ministero presso il tribunale territoriale di Roma e quindi incaricato di passare gli atti in questione a Leonardo Campanelli. Questo dato è stato certificato grazie alla documentazione inviata da parte della Procura generale militare della Repubblica presso la Corte militare di appello alla Commissione d’inchiesta, ma che non viene menzionata nelle conclusioni dell’indagine condotta dal CMM nel 1996-99.

1944-Fosse Ardeatine

In quella sede, infatti, si sostiene che l’ultimo riferimento temporale della contezza dell’archivio dei crimini di guerra nel carteggio della Procura generale militare viene datato non oltre il 1967: “Non solo nel carteggio posteriore al 1967 più non risulta l’esistenza dell’archivio; ma nell’ambito della Procura generale nemmeno c’era un qualsiasi più specifico documento che, tra i carichi pendenti dell’ufficio, indicasse i fascicoli sui crimini di guerra”.

Invece, non soltanto questo verbale di consegne, ma anche altre carte, acquisite dalla Commissione, offrono tracce tutt’altro che secondarie dell’esistenza e della vita dell’archivio almeno fino al 22 novembre 1971, incluso, sempre cioè all’interno del periodo in cui Enrico Santacroce è stato Procuratore generale militare.

Tra le altre carte, che certificano oltre il 1968 la sua presenza, e la sua attività interna a Palazzo Cesi, risulta particolarmente significativo un biglietto manoscritto che lo colloca nella stanza di Campanelli e precisamente in un armadio, nel quale, per l’ultima volta quasi fortuitamente (per svolgere una pratica) si sarebbe imbattuto nel 1974 il dott. Bianchi, secondo quanto affermato di fronte alla commissione d’inchiesta.

Tornando specificamente al verbale del passaggio di consegne del 1968, non va trascurato che esso costituisca una foto tutt’altro che sfocata o imprecisa della realtà degli atti sui crimini di guerra detenuti a Palazzo Cesi. Pertanto i fascicoli si trovavano in un vero e proprio archivio, mantenuto almeno nel periodo di Santacroce quale procuratore generale (1958-1974) con estrema attenzione. Proprio ad ulteriore confutazione delle conclusioni del CMM, in proposito si rinvia al sopralluogo compiuto nei locali di Palazzo Cesi dalla commissione d’inchiesta.

Importanti se non epocali cambiamenti all’organizzazione della magistratura militare sono stati apportati nel maggio del 1981 dalla Legge n. 180 recante “modifiche all’ordinamento giudiziario militare di pace”. Questa riforma di così ampio respiro, ha esteso alla magistratura militare quei principi costituzionali in tema di organizzazione ed amministrazione della giustizia che la stessa Legge Fondamentale dello Stato voleva trovassero applicazione anche presso le giurisdizioni speciali. Ci riferiamo in particolare alle garanzie di indipendenza, autonomia, imparzialità riconosciute alla magistratura dagli articoli e dalle disposizioni del Titolo IV della nostra Carta Costituzionale.

Ma per comprendere appieno la portata della riforma del 1981, appare opportuno illustrare le principali caratteristiche dell’ordinamento giudiziario militare prima di tale data. In precedenza la magistratura militare, pur rappresentando un organismo lato sensu giurisdizionale, era sostanzialmente una costola delle Forze Armate, disciplinata quindi, secondo i rigidi principi dell’organizzazione militare, con la logica conseguenza che nella composizione dei tribunali militari si dovesse tenere conto delle diverse Forze Armate e del grado dei suoi stessi componenti.

Pertanto, la magistratura militare, sotto molti aspetti, era equiparabile ad un vero e proprio corpo militare retto da rigidi rapporti gerarchici interni. Difatti, i collegi giudicanti dovevano essere ogni volta costituiti secondo criteri parametrati all’appartenenza dell’imputato ad una specifica forza armata e al grado dello stesso, in modo da rispettare la logica del principio gerarchico.

La nomina del Presidente e dei giudici militari avveniva mediante decreto reale, mentre il Procuratore generale militare veniva nominato, come un alto funzionario dello Stato, dal Consiglio dei ministri. Il Procuratore generale militare era competente in via esclusiva all’adozione dei provvedimenti disciplinari, di promozione, ai trasferimenti, al conferimento delle funzioni a tutti i magistrati militari, ivi compresi quelli destinati alla funzione di giudice nell’ambito dei tribunali militari.

1944-fosse-ardeatine-ingresso

Originariamente, quindi, oltre ai tribunali militari di prima istanza, vi era solamente il Tribunale Supremo Militare che esercitava funzioni di legittimità equiparabili a quelle della Corte di Cassazione. Il Procuratore generale militare veniva nominato, anche al di fuori della magistratura militare stessa, su proposta del Ministro della difesa dal Consiglio dei ministri, quindi la nomina era di carattere squisitamente politico.

Ovviamente, stando così le cose, i rapporti tra i vertici della magistratura militare e le autorità politiche risentivano di questa impostazione di fondo, non unica comunque nello scenario giuridico internazionale, la quale, secondo la concezione dell’epoca (come detto l’ordinamento giudiziario militare è stato approvato con Regio Decreto n. 1022 del 1941) non poteva trascurare una serie di fattori collegati a valutazioni politiche.

Peraltro, in questo quadro, un importante elemento di garanzia per l’operato del Procuratore generale militare e della sua possibilità di agire in effettiva autonomia dal potere politico, nei fatti è stato accertato dagli elementi forniti nelle audizioni della Commissione d’inchiesta. In primo luogo storicamente mai il governo decise di rimuovere un Procuratore generale militare nell’epoca repubblicana, come confermato dal prof. Renato Maggiore.

aaaaw

In secondo luogo, l’autonomia sostanziale del Procuratore generale militare – oltre che dalle dichiarazioni già riportate che concernevano in modo specifico il procuratore Santacroce – viene a livello più generale certificata dalle dichiarazioni del sen. Giulio Andreotti, il quale, nel periodo che qui interessa, ha ricoperto incarichi ministeriali tra i più importanti, non soltanto come Sottosegretario alla Presidenza del consiglio dal 1947 al 1954, ma soprattutto quale Ministro della difesa, nel periodo 1959-1966 e poi ancora nel 1974, prima di essere numerose volte Presidente del consiglio.

DSC_0046

Sul rapporto tra Procuratore generale militare e potere politico il senatore ha dichiarato: “il Procuratore generale militare era della giustizia militare […] quindi sotto questo aspetto c’era un rapporto; ma un rapporto con il ministro e con la struttura politica del Ministero non esisteva proprio; tanto è vero che questo non c’era nemmeno nelle tabelle delle udienze con il Procuratore generale militare.

Di questo ne sono sicuro […]. Vi era nel rapporto tra il ministro, o i sottosegretari da lui delegati, e la giustizia militare una notevolissima autonomia; vorrei dire che si consideravano più giudici che non appartenenti alla struttura del Ministero della difesa […]. Si trattava di una nomina – quella del Procuratore generale militare – che passava per il Consiglio dei Ministri, però non c’era assolutamente subordinazione, anzi, il rapporto con il Procuratore generale militare o con il Presidente del tribunale militare non esisteva”.

Giulio Andreotti

Giulio Andreotti

Il sen. Andreotti, ha quindi negato l’esistenza di un condizionamento politico, affermando con decisione che mai, in una delle tante sedute del Consiglio dei ministri a cui ha preso parte, si è discusso e deciso sull’opportunità o meno di dare corso ai procedimenti penali relativi ai crimini nazi-fascisti documentati nei fascicoli.

Testualmente, infatti, il senatore ha affermato: “sull’argomento di cui si occupa la vostra Commissione […] posso dire con assoluta precisione che, nel corso della mia lunghissima vita ministeriale, a cominciare dall’incarico di Sottosegretario alla Presidenza del consiglio dal 1947 al 1954 e poi in molti ministeri ed anche alla Presidenza del consiglio, di questo problema non ho mai avuto occasione di sentire parlare.”

Giulio Andreotti

Giulio Andreotti

La circostanza, tra l’altro, è confermata dall’esito negativo della ricerca condotta, presso gli archivi di Palazzo Chigi, sui verbali delle riunioni del Consiglio dei ministri del tempo dalla quale non è emerso alcun coinvolgimento del Governo nella vicenda oggetto dell’inchiesta della Commissione. La riforma varata nel 1981, comunque, rispetto al sistema fino a quel momento esistente, ha voluto nettamente separare gli organi della giustizia militare dal potere politico, rimuovendo ogni tipo di eventuale relazione.

Questa scissione viene operata dall’art. 1 della Legge 180/1981, vera norma cardine della riforma, la quale sancisce che “lo stato giuridico, le garanzie di indipendenza e l’avanzamento dei magistrati militari sono ora regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari in quanto applicabili.” Tale disposizione ha reso così operative ed effettive, anche in relazione all’ordinamento giudiziario militare, le guarentigie riconosciute dalla legge alla magistratura, attuando pienamente ed effettivamente i principi previsti, in questo ambito, dalla Costituzione.

E non v’è chi non veda come un elemento tanto rilevante nella vicenda esaminata, non abbia in realtà sortito effetto alcuno, atteso che la situazione precedentemente verificatasi, è rimasta immutata sul piano della mancata trasmissione dei fascicoli. Ulteriore tangibile elemento atto quantomeno a smentire ulteriormente la possibilità di configurare l’ipotesi secondo cui la magistratura militare fosse stata un vero e proprio strumento nelle mani di una volontà politica che aveva deciso l’occultamento, in modo del tutto intenzionale e coerente.

Orientamento come già ricordato in precedenza, prospettato nelle conclusioni dell’indagine del CMM e in quelle della Commissione Giustizia della Camera. I fascicoli, infatti, non vennero trasmessi né prima, né dopo il 1981, neanche cioè quando la magistratura militare “conquistò” l’autonomia dal potere politico.

Degni di menzione per il prosieguo della nostra trattazione sono alcuni cambiamenti apportati dalla Legge n. 180 del 1981. In primo luogo si è proceduto alla soppressione del Tribunale Supremo Militare che, praticamente, segna la definitiva scomparsa di ogni tipo di eventuale sovraordinazione politica sugli uffici di vertice della magistratura militare, venendo meno la nomina governativa del Procuratore generale militare. Infatti, così facendo, tutti i poteri e le prerogative della Procura generale militare presso tale organo di giustizia passano in consegna alla Corte di Cassazione presso la quale viene istituito un “ufficio autonomo del pubblico ministero militare”.

207380_131016_fosse

Contestualmente viene istituito il grado di appello e, come conseguenza naturale, anche la Procura generale militare presso la Corte militare d’appello. In questo modo, al fine di rispecchiare l’attuale ripartizione di funzioni e di poteri a livello ordinamentale tra Corte d’appello e Corte di Cassazione, le questioni di merito vengono attribuite alla Procura generale militare presso la Corte militare di appello; le questioni generali di legittimità, invece, rimangono conservate nella cancelleria della Procura generale militare, prima presso il Tribunale Supremo Militare, ora presso la Corte Suprema di Cassazione, senza comunque che tutto ciò comporti un cambiamento di sede dal punto di vista logistico.

Inoltre i locali adibiti ad archivio, presso i quali saranno poi rinvenuti i fascicoli oggetto dell’indagine nel 1994, diverranno di pertinenza della Procura generale militare presso la Corte militare di appello a partire dal 1991, come risulta dal passaggio di consegne del 19 dicembre 1991, intervenuto fra il dott. Mazzi e il dott. Giordano.

fosse-ardeatine1

Nonostante la riforma dell’ordinamento giudiziario militare, varata nel 1981, abbia operato il completo sganciamento della Procura generale militare da ogni influsso reale o eventuale del potere politico, non è stato comunque mai dimostrato, anche dopo il varo della Riforma e fino al ritrovamento del 1994, alcun mutamento di indirizzo circa la gestione dei fascicoli.

Il che farebbe ulteriormente pensare che nessun condizionamento politico, pur teoricamente ipotizzabile prima del 1981, abbia influito sull’operato dei Procuratori generali militari che si sono succeduti nella vicenda. Infatti, ammettendo per un attimo che questo condizionamento ci sia stato, i Procuratori generali militari, una volta venuto meno a livello normativo ogni possibile contatto o coinvolgimento del potere politico, avrebbero potuto benissimo attivarsi; cosa invece che non si è verificata.

awww

I fascicoli infatti rimasero, anche dopo il 1981, ancora pendenti presso la Procura generale militare per molto tempo. Tanti sono stati sicuramente i dubbi che l’ordinamento giudiziario militare ha suscitato dalla sua istituzione e fino alle modifiche del 1981 a questo apportate.

Molti hanno teorizzato possibili se non probabili condizionamenti sugli organi della giustizia militare da parte delle istituzioni politiche visto, su tutti, l’istituto della nomina governativa del Procuratore generale militare. Oltre alle già citate affermazioni del prof. Renato Maggiore, la tesi dell’occultamento come complotto orchestrato secondo una precisa volontà politica registra la totale assenza di documenti probanti in questo senso (pur nelle tante verifiche condotte in archivi italiani e stranieri dalla Commissione).

aaaz

In sostanza manca una qualsivoglia comunicazione, anche informale, a firma di un esponente dell’Esecutivo, in cui, preso atto della situazione, si diano disposizioni ai vertici della magistratura militare attinenti ai fascicoli ritrovati nella direzione dell’occultamento. Analogo discorso può essere fatto, sul medesimo argomento, per le audizioni, in cui si è assistito ad un fiorire di ipotesi, congetture, opinioni personali, formulate nella quasi totalità da persone che, nel periodo “caldo” che va dal 1946 al 1968, non erano presenti.

Nel rispetto comunque delle opinioni espresse da costoro che, senza ombra di dubbio, hanno contribuito a inquadrare e meglio comprendere numerosi aspetti dell’inchiesta, offrendo numerosi spunti di riflessione, quanto riferito e precedentemente riportato dal senatore a vita Andreotti, appare comunque in grado di fugare ogni ulteriore sospetto in proposito anche in relazione alle verifiche documentali compiute nel corso dell’inchiesta.

1462897261531.jpg--e__stato_arrestato_in_argentina_erich_pribke__il_boia_delle_fosse_ardeatine

Ancora di più a questo punto, il carattere di corrispondenza priva di una veste formale ed ufficiale e contenente soltanto valutazioni del tutto personali, del carteggio Martino – Taviani, ampiamente documentato in precedenza, risulta ulteriormente chiarito e dimostrato.

In primis occorre ricordare che “le ragioni per cui i fascicoli sono stati ritrovati a Palazzo Cesi” rappresentano uno degli specifici accertamenti demandati dal Parlamento alla Commissione, come previsto dall’art. 2, lett. a) della Legge istitutiva (Legge 15 maggio 2003, n. 107). Ed è appena il caso di aggiungere che la completezza di tale specifico accertamento fornirà elementi capaci di dare risposte esaurienti anche ai quesiti fissati nelle lettere b) e c) del citato art. 2, riguardanti – rispettivamente – le cause dell’occultamento dei fascicoli e le relative responsabilità, nonché della mancata individuazione e del mancato perseguimento dei responsabili.

via_rasella_fosse_ardeatine

Vale la pena, quindi, di richiamare l’attenzione sul carattere fondamentale del tema qui esaminato: soltanto seguendo, per così dire, “le tracce” dei fascicoli (come una sorta di filo di Arianna) e chiarendo la loro localizzazione nell’intero arco temporale oggetto delle indagini (dalle origini dell’archivio al rinvenimento del giugno 1994), la Commissione potrà dare esauriente risposta ai quesiti postigli dalla legge.

Tanto premesso e prima di entrare nel merito, si rende necessario evidenziare – sin d’ora – quella che sembra essere una inesattezza nella formulazione della Legge istitutiva che, alla lettera a) dell’art. 2, demanda alla Commissione il compito di indagare sulle “ragioni per cui i fascicoli sono stati ritrovati a Palazzo Cesi, anziché nell’archivio degli atti dei tribunali di guerra soppressi e del Tribunale speciale per la difesa dello Stato”.

ssev

La formulazione della norma, infatti, induce a ritenere che i fascicoli relativi a crimini nazifascisti avrebbero dovuto correttamente trovarsi nell’archivio dei Tribunali di guerra soppressi e del Tribunale speciale per la difesa dello Stato e non sembra che tale affermazione possa ritenersi corretta; inoltre, si dà per scontata quella che appare un’altra imprecisione e cioè che i predetti archivi non avrebbero dovuto essere localizzati (almeno fino ad una certa data) a Palazzo Cesi.

Sul punto si avrà agio di soffermarsi nel prosieguo della trattazione, ma appare opportuno sollecitare una riflessione al riguardo; ad ogni modo, ove risultasse condivisibile l’interpretazione seguita in questa sede, una possibile soluzione potrebbe essere rappresentata dalla qualificazione della inesattezza quale un mero refuso.

swwww

Entrando, a questo punto, nel merito, si procede ad un’elencazione – necessariamente schematica – degli elementi raccolti sulla localizzazione dell’archivio nei diversi periodi, evidenziando man mano le contraddittorietà emerse e proponendo – di volta in volta – specifiche attività d’indagine volte a tentare di fare chiarezza su un punto essenziale della complessa vicenda esaminata.

Con il rinvenimento dei fascicoli de quibus presso l’Archivio di Palazzo Cesi, sede degli Uffici di vertice della magistratura militare, prende avvio l’ultima fase della vicenda legata alla trattazione dei fascicoli. In relazione alla genesi del rinvenimento di detti fascicoli si è provveduto ad effettuare l’audizione dei personaggi che a vario titolo ne furono coinvolti, nonché a visionare direttamente i locali situati a Palazzo Cesi e che un tempo erano adibiti ad archivio, acquisendo anche gli elaborati grafici riguardanti la loro disposizione.

Eccidio-fosse-Ardeatine

Occorre peraltro sottolineare, che la Commissione parlamentare, nel corso di un sopralluogo effettuato durante i lavori, ha potuto constatare che, il locale del rinvenimento non si trovava affatto in un seminterrato o scantinato – così come si era in primo tempo pensato, forse anche in conseguenza della suggestione mediatico-giornalistica che ne aveva dato questa descrizione – bensì su un piano rialzato di Palazzo Cesi, perfettamente accessibile a coloro i quali lavoravano alla Procura generale.

Suggestioni, in parte alimentate forse anche dal tentativo di fornire una qualche giustificazione ad una inerzia protrattasi troppo a lungo, lasciando intendere che nessuno avrebbe potuto imbattersi occasionalmente in quei fascicoli e neanche accedere ai locali dove erano stati custoditi.

maxresdefault

In sostanza vi si accede dal cortile interno di Palazzo Cesi, salendo qualche gradino all’esterno e poi attraverso una scala interna che originariamente sfociava in una sorta di corridoio, percorrendo il quale dal lato sinistro si giungeva ad una stanza (attualmente adibita a biblioteca) adiacente ad un’altra più piccola, per accedere alla quale era necessario salire qualche gradino, e che era delimitata da una grata con cancello in ferro e serratura di sicurezza.

Attualmente dove un tempo vi era la grata è stata eretta una parete che divide i due locali. I commissari hanno, altresì, verificato che i due locali erano separati da una colonna dove si sarebbero verificati gli inconvenienti riferiti nel corso delle audizioni (perdita d’acqua). Risulta quindi evidente che i fascicoli non erano affatto stati relegati in locali pressoché inaccessibili ma vennero collocati e rinvenuti in ambienti regolarmente frequentati.

swweq

Ciò detto, appare comunque opportuno ripercorrere – seppur brevemente – le fasi salienti del ritrovamento, dei successivi sviluppi, nonché della collocazione dell’archivio prima del rinvenimento del 1994. Nell’estate del 1994, in un locale di Palazzo Cesi, a Roma, sede degli uffici giudiziari militari di appello e di legittimità, veniva rinvenuto un archivio contenente atti relativi a crimini di guerra del periodo 1943- 1945, suddiviso in fascicoli a loro volta raccolti in faldoni, un registro generale con i dati identificativi dei vari fascicoli e la corrispondente rubrica nominativa.

Tale archivio venne poi ricostruito con una certa vena giornalistica, “l’armadio della vergogna” attorno al quale è proliferata in letterature di vario genere, una serie di legittimi sospetti sorti già a partire dal rinvenimento in uno stato, per così dire, improprio. Invero, sono sorti forti dubbi sull’esistenza di un armadio con le alte rivolte verso il muro quasi a nasconderne il contenuto. Inizialmente si è sostenuto che l’armadio giaceva in una stanza con le ante rivolte verso il muro, quasi a sottolinearne l’irregolarità e il contenuto proibito.

armadio_vergogna

Probabilmente ci si è fermati a considerare soltanto gli aspetti scenografici della vicenda. Per quanto il locale del ritrovamento si trovasse tra quelli di pertinenza della Procura generale militare presso la corte militare di appello, sui fascicoli figurava naturalmente la provvisoria archiviazione adottata dalla Procura generale militare presso il Tribunale Supremo Militare, organo giudiziario soppresso nel 1981, le cui funzioni erano passate alla Procura generale militare presso la Corte di cassazione.

Il prof. Renato Maggiore, allora Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione nell’estate 1994 rese possibile il rinvenimento del materiale relativo ai crimini di guerra in occasione di una richiesta del dott. Antonino Intelisano, Procuratore militare presso il Tribunale militare di Roma, relativa ad eventuali atti utili al processo Erich Priebke ed in seguito alla quale il dott. Maggiore aveva disposto accertamenti di archivio nei locali di sua competenza.

Antonino Intelisano

Antonino Intelisano

Sul punto il dott. Intelisano ha riferito che nella primavera del 1994 – mentre stava svolgendo le indagini preliminari relative al caso di Erich Priebke – nel corso di un servizio giornalistico trasmesso negli Stati Uniti, una televisione privata comunicò di aver rintracciato in Argentina un ex ufficiale delle SS, che aveva prestato servizio a Roma ed era rimasto coinvolto nell’eccidio delle Fosse Ardeatine. Appresa la notizia, egli perciò si è attivato per acquisire ulteriori elementi.

Priebke

Priebke

Dalla riapertura del caso, a seguito di questa notizia giornalistica, scaturì quindi l’indagine nei confronti dell’ex ufficiale tedesco Priebke, la cui posizione era stata stralciata dal procedimento originario – che aveva come protagonista il tenente colonnello delle SS Erbert Kappler – perché non si sapeva se fosse ancora in vita. In effetti, il procedimento, originariamente, era stato aperto – sulla base del codice di procedura penale allora vigente, quello in altre parole del 1930 – nei confronti di Erbert Kappler più altri, tra cui Erich Priebke.

Intelisano

Intelisano

Il processo, conclusosi con la condanna all’ergastolo, era stato celebrato solo nei confronti del Kappler che, a suo tempo, era stato consegnato dalle autorità alleate all’Italia ed era rimasto recluso nel carcere militare di Gaeta. Il dott. Intelisano aveva necessità di approfondire determinate tematiche, perché nel fascicolo ampiamente utilizzato nell’ambito del procedimento contro Priebke – applicando le regole dell’utilizzazione degli atti previste anche dal nuovo codice di procedura penale – non aveva trovato alcuni atti, nonostante fossero indicati nell’indice.

kappler

Voleva quindi appurare se ne esistesse una copia altrove, al fine di verificare in particolare nel caso di Priebke, l’esistenza della condizione di procedibilità prevista dall’articolo 248 del codice penale militare di guerra. Il dott. Intelisano ha affermato che era a conoscenza del fatto che presso la Procura generale militare (presso il Tribunale Supremo Militare prima, e poi, dopo la riforma del 1981, presso la Corte di Cassazione) doveva esserci un carteggio, quantomeno di carattere generale, sui crimini di guerra, in quanto vi era conservata la corrispondenza di carattere generale successiva all’evasione del tenente colonnello Kappler avvenuta nella seconda metà degli anni settanta.

roma-fosse-ardeatine - 05212

Il dott. Intelisano riferisce poi che, nei giorni in cui si era sviluppato un notevole clamore di stampa sulla riapertura del procedimento per l’eccidio delle Fosse Ardeatine, aveva ricevuto la visita di una giovane ricercatrice, la quale gli aveva fatto vedere delle carte riguardanti una corrispondenza di carattere generale sui crimini di guerra.

Tuttavia questo aspetto della vicenda è rimasto alquanto oscuro e strano, dal momento che il tentativo di acquisire maggiori chiarimenti su questa ricercatrice, nonché di effettuare ulteriori approfondimenti è risultato impossibile, in quanto il dott. Intelisano non è stato – inspiegabilmente – in grado di fornire dati più precisi che consentissero l’identificazione della predetta ricercatrice.

DSC_0046

La mancanza di chiarezza su questo aspetto della vicenda stride, in modo evidente, con lo sforzo profondo e coerente sostenuto in questa direzione dalla Commissione parlamentare d’inchiesta. Comunque sia, Intelisano ha riferito di aver preso contatto telefonicamente con i due uffici che, in quel momento potevano ritenersi competenti al rilascio dell’autorizzazione per accedere all’archivio di Palazzo Cesi, ovvero la Procura generale militare della Repubblica presso la Corte militare d’appello – all’epoca diretta dal dott. Giuseppe Scandurra – e la Procura generale militare presso la Corte di Cassazione, all’epoca diretta dal prof. Renato Maggiore.

santanna1

È appena il caso di precisare che – come del resto ha sottolineato lo stesso Intelisano – l’esigenza di rapportarsi con due diversi Uffici, in quanto, in conseguenza della riforma dell’ordinamento giudiziario militare, attuata con la Legge n. 180 del 1981, le procure sovraordinate divennero due, l’una presso la Corte militare d’appello e l’altra presso la Corte di Cassazione.

Successivamente, in data 30 giugno 1994, Intelisano inviò una missiva ai due Procuratori generali specificando che “nell’ambito degli adempimenti curati da questo ufficio in relazione alla richiesta di estradizione dell’ex capitano delle SS germaniche Erich Priebke, attualmente all’esame dell’autorità giudiziaria della Repubblica Argentina, e in relazione alle indagini preliminari relative ad attività precedenti e successive all’eccidio delle Fosse Ardeatine, è emersa la necessità di prendere visione del carteggio già esistente negli archivi della Procura generale militare presso il Tribunale Supremo Militare, relativo a crimini di guerra commessi durante il secondo conflitto mondiale. In ordine a quanto precede si prega di volere autorizzare lo scrivente, per la parte di competenza, a prendere visione degli atti in argomento per quanto di eventuale interesse funzionale”.

toga-faldoni-tribunale-generica-76fgf31

Come si è già detto, prima di inviare alle due Procure generali la missiva di cui sopra, Intelisano aveva avuto con i medesimi Uffici contatti informali, nell’ambito dei quali vi era stato uno scambio di informazioni tra gli Uffici stessi. Ad esempio vi è una missiva del 24 giugno 1994 – cioè in epoca anteriore alla formalizzazione della richiesta da parte di Intelisano – con la quale il Procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte di Cassazione scriveva al Procuratore generale presso la Corte militare d’appello e comunicava che c’erano state delle ricerche che avevano avuto esito negativo:

“Nella linea della costante collaborazione che è, come naturale, intercorrente tra questo Generale Ufficio e codesta Procura generale, la informo che, a seguito delle notizie e relativi commenti sul caso del presunto criminale di guerra Priebke, ho disposto accurate ricerche nei registri e negli archivi di questa Procura generale militare, al fine della migliore assicurazione che nessun elemento risulti dai carteggi di questo stesso Generale Ufficio, come indicativo di dati, con riferimento, ben inteso, alla sua differente posizione istituzionale anteriormente alla Legge n. 180 del 1981, comunque eventualmente utili per individuare particolari del caso suddetto o analoghe violazioni di leggi ascrivibili ad altri e di interesse per gli uffici competenti. Sono ora certo dell’esito negativo di tali ricerche”.

tribunale-militare-foto

Un importante contributo per la ricostruzione delle circostanze afferenti al rinvenimento dei fascicoli de quibus si ricava anche dall’audizione del prof. Renato Maggiore (cfr. audizioni del 13.10.2004, 10.11.2004, 27.10.2004), all’epoca dei fatti, Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione. Dalla sua audizione si è potuto rilevare che al fine di esaudire le predette richieste del dott. Intelisano, il Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione si rivolse al col. Alessandro Bianchi (già Dirigente della segreteria della Procura generale militare della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione) per sapere se nel carteggio dell’Ufficio potevano esservi atti e/o documenti connessi con l’argomento “criminali di guerra”.

Comunicazione del comando SS di Bolzano al Tribunale speciale in merito a Paul Mischi, accusato di renitenza alla leva (Arch. di Stato, Bolzano)

Comunicazione del comando SS di Bolzano al Tribunale speciale in merito a Paul Mischi, accusato di renitenza alla leva (Arch. di Stato, Bolzano)

Nonostante una prima verifica diede esito negativo, la forte curiosità (sollecitata anche dal forte risalto concesso dalla stampa al processo Priebke) condusse lo stesso Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione, prof. Maggiore a richiedere nuovamente al col. Alessandro Bianchi se esistesse o meno un tale carteggio e se qualcuno ne avesse conoscenza.

Questa volta, il 13 luglio il prof. Maggiore rispose positivamente ad Intelisano (il quale chiese ed ottenne anche copia del registro generale) rilevando che: “in relazione alla richiesta formulata nella nota indicata, la signoria vostra è autorizzata a prendere visione degli atti già esistenti negli archivi della Procura generale militare presso il Tribunale Supremo Militare.

Copertina di un fascicolo del Tribunale Speciale riguardante i procedimenti contro i partigiani del Basso Sarca arrestati durante la notte del 28 giugno 1944: Gastone Franchetti, Giuseppe Porpora, Giuseppe Ferrandi, Luigi Lubich, Giorgio Tosi

Copertina di un fascicolo del Tribunale Speciale riguardante i procedimenti contro i partigiani del Basso Sarca arrestati durante la notte del 28 giugno 1944: Gastone Franchetti, Giuseppe Porpora, Giuseppe Ferrandi, Luigi Lubich, Giorgio Tosi

Al riguardo sarebbe opportuno che lei prendesse previi contatti personali con il sostituto procuratore generale militare anziano, dott. Nicolosi, già delegato ad un’attenta ricognizione degli atti esistenti in detti archivi”.

Dalle audizioni del dott. Maggiore e del col. Bianchi si poi rilevato che fu un terzo soggetto: il dott. Floro Roselli ad indicare il luogo ove si tenevano i fascicoli, luogo che non era lontano dai locali dei Tribunali militari di guerra soppressi. Sono le indicazioni di Floro Roselli a consentire il ritrovamento del carteggio e del registro, quest’ultimo poi portato dal col. Bianchi al dott. Maggiore.

486021765-processo-di-norimberga-tribunale-militare-aula-del-tribunale-criminale-di-guerra

Doverosamente dobbiamo rilevare che diversa è stata la versione fornita dal dott. Francesco Conte, dirigente della segreteria della Procura generale militare della Repubblica presso la Corte militare di appello che si omette di riportare in questa sede, esclusivamente per ragioni di sintesi e di “chiarezza” espositiva.

Nella sua audizione il prof. Maggiore, conferma le affermazioni del dott. Intelisano e la sua richiesta sulla condizione di procedibilità circa Erich Priebke. Pertanto Bianchi effettuò due tentativi, comunicando tra il primo negativo ed il secondo risolutivo a Maggiore quanto affermato anche nella sua audizione alla Commissione, riguardo ad un ricordo degli atti sui crimini di guerra contenuti in un armadio.

Erich Priebke

Erich Priebke

Circa una ventina d’anni prima, infatti, Bianchi aveva visto un armadio contenente incartamenti relativi ai crimini di guerra, situato probabilmente situato dove si trovavano gli archivi del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, o meglio dei Tribunali militari di guerra soppressi. Il successivo intervento di Roselli è già estremamente indicativo del fatto che l’esistenza di detto incartamento fosse circostanza ben nota tra chi operava a Palazzo Cesi.

Roselli indicò anche il luogo preciso ove effettuare la ricerca, individuandolo, secondo quanto riferito da Bianchi e Maggiore, nelle loro audizioni, che si sarebbero dovuti trovare “[…] nella parte finale di quei locali del Tribunale speciale p er la difesa dello Stato c’è un ultimo tratto di corridoio, quasi uno stanzino, un po’ buio, senza finestre, mi pare, con una qualche grata, una porta inferriata”.

cover-libro-stragi-697x1024

In proposito il dott. Alessandro Bianchi, dirigente della segreteria della Procura generale militare della Repubblica presso la Corte suprema di Cassazione, ricorda: “Nella seconda metà del mese di maggio del 1994, forse più verso la fine, il Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione pro tempore mi chiese se nel carteggio del nostro ufficio vi fossero atti o documenti connessi con l’argomento “criminali di guerra” e, in particolare, criminali di guerra nazisti. Io risposi in modo dubitativo poiché non mi aspettavo una tale domanda e non avevo focalizzato completamente il problema.

mappastragi

Feci delle ricerche nei nostri archivi e potei constatare che di vecchio carteggio che riguardasse questa materia praticamente non esisteva nulla, ma nel dare questa risposta al Procuratore generale militare ritenni mio dovere far presente che ricordavo – seppure in termini molto vaghi e generici – di aver visto o di essermi imbattuto casualmente, moltissimi anni prima, in un carteggio di tal genere.

Il Procuratore generale militare mi invitò quindi ad effettuare delle ricerche per individuare che fine avesse fatto questo carteggio di cui avevo una memoria così remota. Cercai di riportare alla mia mente anche l’ubicazione del locale in cui avevo visto questo carteggio, ma non sono riuscito a ricordarlo.

stragi-1024x805

Infatti, per la verità, forse mi ero imbattuto in questo carteggio addirittura nei primi mesi del mio servizio in palazzo Cesi, perché è un palazzo molto grande che si sviluppa su più piani, vi è il cosiddetto “lato nobile”, nel quale vi sono un primo ed un secondo piano. Le altre due ali, nella parte destra ed in quella di estrema sinistra, presentano un primo piano, un piano terra, un ammezzato ed in una parte addirittura un terzo piano e tra di loro queste due parti non coincidono. Inoltre, il palazzo ha quattro scale.

cia e nazisti 612 792

Proseguimmo la nostra ricerca fino ad arrivare negli archivi che si trovano al piano sottostante l’attuale biblioteca e sottostante la stanza di cui si parla, archivi che adesso sono chiusi, ma prima erano aperti.

Dopo alcuni giorni, circa una settimana (calcolando anche i sabati e le domeniche potranno essere passati dieci giorni, ma non di più), riferii al Procuratore generale militare che purtroppo non avevo trovato niente nelle nostre pertinenze, ma che forse, prima di desistere, poteva essere utile chiedere un’indicazione al dott. Roselli, il quale aveva lasciato il servizio attivo, ma continuava a frequentare il palazzo, per quella nota pubblicazione, edita dallo Stato Maggiore dell’Esercito, a cura dell’ufficio storico dello stesso, delle sentenze del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

nazisti-fuga

Il prof. Maggiore mi disse che forse era bene chiedere anche a lui. Roselli di solito veniva una volta a settimana o una volta ogni dieci giorni, massimo una volta ogni quindici giorni, dunque, diciamo che dalla metà di maggio o dalla fine di maggio siamo arrivati, grosso modo, al 20 giugno forse il 24 stesso.

Possiamo dire da un massimo di un mese a un minimo di quindici o venti giorni. Incontrato il dott. Roselli, lui mi diede subito una risposta quasi di getto e credo che, il giorno stesso, ne informai il procuratore generale Maggiore perché mi resi immediatamente conto che il locale indicato dal dott. Roselli non rientrava nelle nostre pertinenze e, quindi, io non avrei potuto accedervi in nessun modo, anche perché questo locale era protetto da una cancellata in ferro; il dott. Roselli aveva parlato di un cancello, con una serratura di sicurezza ma non di un armadio o di una scaffalatura.

1944-amicizia-RSI-e-nazisti

Riferii al Procuratore generale militare e gli dissi che, ove lui avesse ritenuto opportuno che io mi accertassi di persona della consistenza attuale, riferita all’epoca, di tale carteggio, avrei dovuto chiedere di poter disporre della chiave o comunque di poter accedere alla Procura generale militare presso la Corte militare di appello. In particolare il Procuratore generale militare presso la Cassazione pro-tempore mi disse che sicuramente sarebbe stato opportuno effettuare questo accertamento per verificare se l’indicazione del dott. Roselli fosse rispondente alla realtà.

Quindi, mi recai nell’ufficio della Procura generale militare presso la Corte militare d’appello e chiesi di poter accedere a questo locale. Ricordo che fui accompagnato in questa operazione da un funzionario del mio ufficio il dott. Paolo Brocco, funzionario di cancelleria. Ci fu data la chiave di questa cella, nella quale ci recammo ed aprimmo il cancello. I locali erano locali bui e polverosi, che custodivano una grandissima quantità di carteggio, anche se in parte questo era stato già versato.

51VoSSY2vlL._SX258_BO1,204,203,200_

C’erano ancora le vecchie scaffalature in legno, le finestre, per motivi di sicurezza, venivano tenute sempre chiuse anche le persiane erano chiuse – e l’illuminazione era assicurata da lampade pendenti dal soffitto con un piatto applicato sotto. Insomma recatomi in questo locale ed aperto questo cancello, esattamente sulla destra, come indicato dal dott. Roselli, trovai dei faldoni allineati. Naturalmente non avevo né la competenza né il tempo né la disposizione di effettuare una ricognizione di questo carteggio, ma mi accertai che il carteggio fosse quello.

Scherl: SS-Oberst-Gruppenführer und Generaloberst der Polizei Daluege überreicht den Offizieren und Männern des Polizei-Bataillons "Cholm", die der Kampfgruppe Scherer angehörten, den vom Führer verliehenen Cholm-Schild. 7053-42

Mi bastò dare un’occhiata, aprire i faldoni per vedere che il carteggio era quello e, in particolare, vidi che insieme al carteggio c’erano anche degli strumenti di ricerca, cioè un registro, in cui era annotata la consistenza di tutto il carteggio e, se non ricordo male, anche delle rubriche che potevano consentire eventuali ricerche. Immediatamente, colto quasi da un momento di euforia per aver finalmente ritrovato quello che andavo cercando, richiusi, riconsegnai la chiave e andai subito a portare la notizia al Procuratore generale militare.

Ricordo che poi, nei giorni immediatamente successivi il procuratore militare di Roma, dott. Intelisano, chiese di poter visionare almeno questi registri, lì sul posto, ed essendo stato autorizzato, di lì a qualche giorno, non credo siano passati più di tre o quattro giorni, venne sul posto, accompagnato da un ufficiale dei carabinieri, del quale ricordo anche il nome, perché lo conoscevo personalmente – mi pare che all’epoca fosse sottotenente o tenente –, D’Adda, attualmente maggiore dei carabinieri.

Roma, via Rasella, 23 marzo 1944. Un soldato del "Bozen" accanto al punto dell'esplosione (Koch, PK 699/BA Koblenz)

Roma, via Rasella, 23 marzo 1944. Un soldato del “Bozen” accanto al punto dell’esplosione

Secondo l’immagine fotografica che ho in mente, al centro della stanza (con due finestre) che precedeva la cancellata vi era un enorme tavolo, lo stesso su cui si appoggiavano gli archivisti di Stato. Aperta la cancellata e non notai nulla di diverso, sono entrato e ho prelevato il registro che ho posato sul tavolo per metterlo immediatamente nella disponibilità di Intelisano.

Il dott. Conte giunse in un secondo momento ed assistette in silenzio al compimento delle operazioni: non pronunciò neanche mezza parola mentre il dott. Intelisano prendeva visione del registro e, credo, di qualche carteggio, forse proprio del primo carteggio, che aveva attinenza con l’eccidio delle Fosse Ardeatine e, quindi, con il processo Priebke, che lui stava iniziando ad impiantare [il carteggio era ] non ricordo con precisione se questa scaffalatura fosse del tipo comune, cioè una scaffalatura metallica, oppure se fosse addirittura un ripiano applicato alla parete con delle staffe, ma l’armadio non l’ho visto, anche se ciò non toglie che potesse essere nel retro, mi sono fermato nella prima parte del locale perché non avevo bisogno di andare oltre in quanto ciò che cercavo lo avevo già trovato.

Brennero, maggio 1945. Militari americani

Brennero, maggio 1945. Militari americani

Mentre precisai che il carteggio che avevo visto originariamente tanti anni prima – forse nella seconda metà del 1974 o nei primi mesi del 1975 – era in un armadio, anch’esso fatiscente. Più che un armadio lo definirei un armadietto, perché era piuttosto piccolo, a due ante piccole che sarà stato alto un metro e settanta, un metro e ottanta, non di più, era uno di quelli di cui nel palazzo erano presenti più esemplari, di fattura molto modesta, molto commerciale, di colore rossiccio scuro, quasi mogano, e non aveva le ante contro il muro.

Addirittura, un’anta era aperta e non si poteva chiudere perché non c’era la serratura o non c’era la chiave. In pratica nel 1974 mi sembra che pervenne una richiesta – io mi interessavo dell’ufficio personale e quindi anche delle pratiche degli affari generali, forse da una sezione giurisdizionale della Corte dei conti, di un giudizio per risarcimento da parte degli eredi di una donna che era stata investita da un automezzo militare e uccisa.

Laces/Latsch, 9 settembre 1943. Truppe motorizzate, entrate dal passo Resia, transitano lungo la Val Venosta ...

Laces/Latsch, 9 settembre 1943. Truppe motorizzate, entrate dal passo Resia, transitano lungo la Val Venosta …

Furono fatte ricerche di tutte le specie, ma non si trovò nulla; alla fine, il dirigente pro tempore della cancelleria del Tribunale supremo mi disse di provare a fare una ricerca nell’archivio dell’ufficio dei “soppressi” e in particolare nel carteggio di cui curava la custodia il cancelliere Puliti. Gli chiesi di che carteggio si trattasse e lui mi parlò di segnalazioni delle truppe alleate, eccetera.

Quindi, io andai a fare la ricerca e in quella occasione vidi l’armadietto, ma non potei constatare che tipo di carteggio custodisse, mi resi semplicemente conto che era relativo a questo tipo di episodi. Quindi, io ho trovato questo carteggio collocato diversamente da come lo avevo visto in precedenza; per la verità, forse l’ho trovato collocato in maniera più decente, relativamente più ordinata. Ma il locale in cui rinvenni il carteggio non era lo stesso in cui avevo visto anni prima l’armadio.

4 maggio 1945 - zona di Bolzano - V armata. Soldati tedeschi marciano in formazione per recarsi a consumare il rancio. (Si tratta naturalmente di prigionieri. A molte finestre è esposta la bandiera italiana)

4 maggio 1945 – zona di Bolzano – V armata. Soldati tedeschi marciano in formazione per recarsi a consumare il rancio. (Si tratta naturalmente di prigionieri. A molte finestre è esposta la bandiera italiana)

Quando parliamo di un locale diverso dal precedente è esatto, però bisogna tenere conto che tutti e due i locali insistevano nella stessa area chiusa dal cancello metallico. In pratica, si entrava in un locale e poi, attraverso una porta di comunicazione, si accedeva ad un localetto più piccolo. L’armadio, quando io l’ho visto, stava nella seconda.

Un archivista che per moltissimi anni è stato in servizio proprio nell’ufficio che si occupa dei tribunali di guerra soppressi, Parisi, purtroppo è deceduto meno di un anno fa. Ammesso e non concesso che questo carteggio sia stato spostato qualche giorno, qualche settimana, qualche mese o qualche anno prima, il rinvenimento da parte mia, su indicazione del dott. Roselli, è stato spostato di pochi passi”.

Foto segnaletica della polizia di un antifascista trentino, che fu anche esule a Parigi, il dott. Carlo de Stefani

Foto segnaletica della polizia di un antifascista trentino, che fu anche esule a Parigi, il dott. Carlo de Stefani

Circa il registro Bianchi, racconta: “si decise di custodire il registro, che praticamente era l’unico documento di affidamento totale per la ricostruzione di questo carteggio. Questo registro fu custodito in un armadio corazzato presso il mio ufficio. Per quanto riguarda le chiavi di quel cancello sono sempre state custodite dall’ufficio del pubblico ministero per i Tribunali di guerra soppressi non mi pare di ricordare che questa chiave mi sia stata consegnata da un funzionario.

Credo mi sia stata consegnata da un impiegato, forse da un archivista dell’ufficio, naturalmente previa autorizzazione data da chi di dovere, verbalmente. Mi pare che il collega che a suo tempo, per ultimo, si occupò della tenuta del registro a metà degli anni sessanta (1966 o 1967), data l’enorme quantità di carteggio, avesse escogitato dei simbolini per catalogare le singole posizioni e per cercare di fare ordine era il cancelliere Franco Puliti“.

Il proclama tedesco

Il proclama tedesco

Come abbiamo rilevato sopra, allorché pervenì la richiesta del dott. Intelisano, il Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione, prof. Renato Maggiore, contattò anche il collega Giuseppe Scandurra, Procuratore generale militare presso la corte militare di appello affinché anche negli uffici di competenza del Procuratore generale militare presso la Corte militare di appello fosse effettuata la stessa ricerca.

Avvenuto poi il ritrovamento, in data 4.07.1994 il Procuratore generale militare presso la Corte militare di appello, dott. Giuseppe Scandurra risponde al Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione prof. Renato Maggiore scrivendo di aver già disposto ricerche nei registri e negli archivi, designando al riguardo il sostituto Procuratore anziano dott. Nicolosi.

nazisti-a-distomo-1944-687575

In questa stessa lettera il dott. Scandurra prega il dott. Maggiore di comunicare l’eventuale disponibilità del magistrato “che Ella ritenga di nominare” da affiancare nel lavoro al designato sostituto procuratore militare presso la Corte militare di appello dott. Nicolosi.

A seguito della comunicazione pervenuta da Scandurra, che accettava – anzi sollecitava- la proposta di collaborazione da parte di Maggiore per effettuare il vaglio degli incartamenti rinvenuti, fu incaricato il dott. Bonagura, sostituto anziano presso la Procura generale militare c/o la Corte di Cassazione, affinché svolgesse detto compito, unitamente al rappresentante della Procura generale presso la Corte militare d’appello, dott. Nicolosi.

Bolzano, maggio 1945. Un agente dell'Oss; seduti alle sue spalle ufficiali germanici (National Archives, Usa)

Bolzano, maggio 1945. Un agente dell’Oss; seduti alle sue spalle ufficiali germanici (National Archives, Usa)

Tale contatto tra gli uffici era giustificato dalla competenza del dott. Scandurra in ordine ai fascicoli atteso che l’ufficio del pubblico ministero presso i Tribunali militari di guerra soppressi non c’era più e pertanto sia i carteggi che i locali erano tutti transitati alla Procura generale militare presso la Corte militare di appello, della quale Scandurra era appunto titolare.

La ricostruzione delle circostanze relative al rinvenimento dell’archivio sono state oggetto anche dell’audizione del dott. Giuseppe Scandurra (cfr. audizioni del 20.05.2004, 25.05.2004, 07.07.2004, 20.10.2004), all’epoca dei fatti Procuratore generale d’appello e, quindi, come si è già visto, protagonista diretto nella gestione dell’intera vicenda, anche perché risultavano di pertinenza del suo ufficio i locali ove si trovavano i fascicoli, vedremo nel successivo paragrafo, le questioni determinate dal ritrovamento dei fascicoli ed il ruolo svolto nella gestione degli stessi dal dott. Scandurra in relazione all’attività profusa al riguardo dalla Commissione d’inchiesta.

Prima però, è necessario considerare e definire con contorni meno immaginari e più concreti la situazione precedente di questo archivio e la stessa questione dell’armadio. È bene ricordare che quest’ultimo, compare, nelle dichiarazioni del dott. Bianchi, nel 1974 quando per evadere una pratica, lo vede nei locali del Tribunale speciale per la difesa dello Stato dove avrebbe rinvenuto i fascicoli nel 1994.

Peraltro, Bianchi precisa che all’epoca (1974-75) i fascicoli si trovavano nella seconda stanza, all’interno di un armadio senza ante verso il muro e non invece come nel 1994 sopra delle scaffalature e nella prima stanza.

documenti-nascosti-vaticano

Verosimilmente, l’archivio si trovava negli uffici della Procura generale militare di Palazzo Cesi presso la Procura generale militare, all’inizio in forma di atti, probabilmente su degli scaffali, poi, con il dott. Enrico Santacroce, con il dott. Ugo Foscolo e con il dott. Giovanni Di Blasi, in forma di fascicoli dentro un armadio. Di quest’ultimo abbiamo notizie fino al 1971. Successivamente soltanto Bianchi, appunto con riguardo al 1974 lo menziona.

A questo punto, tuttavia, ci troviamo sul piano rialzato sempre di Palazzo Cesi, dentro una stanzetta, che nell’ambito dello stesso locale, era adiacente ad una stanza più grande per entrare nella quale occorreva aprire una cancellata. In questo locale l’armadio è rimasto fino al giorno in cui si è proceduto al versamento del carteggio (1991) del Tribunale speciale della difesa dello Stato presso gli archivi della Procura generale.

archivi-segreti-vaticani-153163

È il periodo nel quale si verifica il versamento (materiale) all’Archivio centrale dello Stato degli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (sentenze, ecc. fino ad alcuni anni, mentre quelli successivi rimasero ancora a Palazzo Cesi).

Queste carte vennero consegnati dal dott. Mazzi, magistrato militare e dal dott. Francesco Conte, dirigente Procura generale militare presso la Corte militare di appello, al dott. Serio dell’Archivio di Stato, mentre altri atti erano stati consegnati l’8 giugno 1989 alla dott.ssa Alessandra Lolli Scappini, funzionario dell’Archivio di Stato 234. Ebbene, in tale periodo, come è emerso dall’audizione del 23.1.2005, la dott.ssa Alessandra Lolli Scappini, notò i fascicoli relativi a crimini (o criminali) di guerra che erano, appunto, contenuti in un armadio, semiaperto (quindi non con le ante rivolte verso il muro).

crimini-nazifascismo-1132x670

Al riguardo la dott.ssa Scappini ha riferito anche di aver segnalato l’anomalia a qualche funzionario della Procura, di cui però non rammenta il nome. Tuttavia, nello stesso periodo e nei medesimi locali, né il dott. Giuseppe Mazzi, né il dott. Francesco Conte, ripetutamente sentiti, hanno mai notato i fascicoli, né l’armadio.

Dopo quell’episodio quasi tutti gli auditi non ne hanno comunque più rilevato la presenza. Pertanto, si può supporre che il trasferimento dei fascicoli dall’armadio situato nella stanzetta di cui sopra, allo scaffale che si trovava nella stanza immediatamente adiacente sia avvenuto durante quel versamento.

tribunale-militare-verona

Si ritiene infine che l’armadio fosse stato accostato al muro con le ante girate, molto presumibilmente, perché qualcuno, lo aveva così spostato, in quanto, all’inizio degli anni novanta, nell’ambito della stessa stanzetta, vi erano delle perdite di acqua dovute ad un bagno del piano superiore, e le ante erano sbilenche, quasi rotte, per cui non si riusciva a chiuderlo.

Ma dopo poco tempo è stato appunto svuotato per trasferire il materiale nello scaffale in cui è stato trovato nel giugno del 1994, periodo in cui è nata l’esigenza di consultarlo. In conclusione deve essere rilevato che la versione più verosimile appare quella fornita dal dott. Bianchi, secondo cui i fascicoli e il registro si trovavano su delle scaffalature e non anche, in un armadio (quest’ultimo certamente esistente nel 1974 e notato agli inizi degli anni Novanta dalla Scappini).

Processobancaromana

Risulta quindi, una mera creazione della fantasia giornalistica, la descrizione riportata sulla stampa nel 1996, perché, in realtà, l’armadio non esisteva più da molto tempo. La versione fornita da Bianchi è autorevolmente confermata, oltre che dal prof. Renato Maggiore, dal dott. Brocco, funzionario di cancelleria della Procura generale militare della Repubblica presso la Corte di Cassazione, che accompagnò il dott. Bianchi al momento del rinvenimento.

2898f-2partendodasinistraballadellimorinieumbertodebei28operaioepubblicoministeroinquestoprocesso29

Del resto, se è vero, che i fascicoli vennero ritrovati su indicazione di Roselli, risulta incontrovertibile che lo stesso diede le indicazioni per il ritrovamento proprio a Bianchi. Occorre peraltro ribadire, che la Commissione parlamentare ha constatato come detto, che il locale del rinvenimento non si trovava affatto in un seminterrato, bensì sul rialzato del primo piano di Palazzo Cesi, perfettamente accessibile, frequentabile e frequentato da coloro i quali lavoravano alla Procura generale.

Questa voce è stata pubblicata in Senza categoria. Contrassegna il permalink.

Lascia un commento