La “libertà” d’espressione nel Ventennio fascista
a cura di Cornelio Galas
Ho trovato, nel sito “L’Archivio” dell’amico Enzo Antonio Cicchino, una serie di documenti “segreti” molto interessanti sul rapporto tra regime fascista e la stampa. Cominciamo con ” le “Disposizioni sulla stampa” impartite dall’ufficio stampa del capo del governo. Siamo nell’ anno 1928. Il documento è contrassegnato dalla sigla 1 420/B-I – Riservato – Roma, 26 Settembre 1928 Anno VI (dell’epoca fascista) ed è inviato ai prefetti del Regno. Oggetto: Disciplina delle pubblicazioni periodiche. Mittente: il capo ufficio stampa del capo del governo Lando Ferretti. A queste disposizioni vanno aggiunte ovviamente le “veline” del Min.cul.pop. il Ministero della Cultura Popolare. Ma di questo parleremo in un’altra occasione.
Cosa dire? Lascio il commento ai lettori. Dopo quarant’anni di attività giornalistica più o meno libera mi permetto però di segnalare alcune cose che, forse, come si suol dire, andavano meglio quando andavano peggio. La prima: l’attenzione, sicuramente interessata e faziosa, che nonostante il “bavaglio”, il fascismo riserva ai giornalisti disoccupati e ai collaboratori. E poi – a parte ovviamente le censure … sempre e comunque censurabili quando si parla di libertà di stampa – quell’invito a non “esagerare” con la cronaca nera. Che forse non sarebbe male – pur garantita l’informazione, il dovere di cronaca – per tanti talk televisivi e tante “paginate” dei quotidiani, dei periodici degli anni Duemila. Con la “lacrima in primo piano”, come diceva l’indimenticabile Giorgio Gaber.
Nella prossima puntata scenderemo nel dettaglio delle censure, dei sequestri, delle “telefonate” arrivate in quel periodo ai direttori dei giornali. Siamo sicuri che, adesso, non ci siano più “pressioni” sulla stampa? Magari edulcorate o con promesse di carriere politiche?
Il testo integrale
“Ad agevolare il compito che spetta alle EE. VV. per quanto concerne la stampa quotidiana e periodica, ritengo utile richiamare qui di seguito le piú importanti norme di carattere permanente emanate in questi ultimi tempi, e tuttora in vigore, in ordine al divieto parziale o totale di pubblicazione di notizie o fatti, che per ragioni di indole varia non conviene siano in tutto o in parte portate a conoscenza del pubblico.
1. Innanzitutto giova ricordare le disposizioni che determinano la misura con cui può essere data pubblicità alle notizie più direttamente riferentisi alla persona di S. E. il Capo del Governo. La circolare telegrafica 30 647 diramata in data 20 agosto 1927 e che richiama la precedente di S. E. il Sottosegretario di Stato per l’Interno in data 14 aprile 1927 N. 13 500, fa espresso divieto ai giornali di pubblicare notizie concernenti viaggi di S. E. il Capo del Governo, all’infuori di quelle diramate a mezzo dell’Agenzia Stefani.
Vanno anche ricordate, su questo argomento, la circolare 15 ottobre 1927 N – 37 586, con cui si richiama l’attenzione dei giornali sull’opportunità di non registrare, a getto continuo, lodi, consensi ed encomi all’opera del fascismo e di S. E. il Capo del Governo da parte di stranieri di passaggio, di nessuna autorità politica, oppure di giornali e riviste straniere assolutamente insignificanti; e l’altra 9764, del 29 aprile 1926, che dispone che i giornali, le riviste ed altri periodici illustrati non dedichino eccessivo spazio ad avvenimenti di cronaca, a ritratti e disegni che riguardino persone della famiglia del Capo del Governo. Tale disposizione emanata in ossequio ad espresso desiderio del Duce, ispirato a squisito sentimento di riservatezza, va applicata con tatto e garbo pari alla delicatezza che l’ha determinata.
Speciale menzione merita anche la circolare 27 gennaio 1927 N. 3428 che vieta, in massima, la riproduzione su giornali italiani di interviste concesse dal Capo del Governo a giornalisti stranieri, salvo le eccezioni che potranno eventualmente farsi di volta in volta, a seguito di autorizzazione dell’autorità centrale. Per quanto riguarda, poi, la pubblicazione di notizie dei ricevimenti e dei colloqui del Capo del Governo, si richiama la recentissima circolare 7 agosto u. s. N. 3779/20-4 di S. E. il Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui, ribadendosi le disposizioni precedentemente date sullo stesso argomento, si dispone che sia consentita solamente la pubblicazione dei comunicati che, in proposito, saranno diramati da quest’Ufficio Stampa a mezzo dell’Agenzia “Stefani” od in altro modo.
2. Per il testo dei discorsi pronunciati da S. E. il Capo del Governo dovrà autorizzarsi la pubblicazione esclusivamente di quello diramato da questo Ufficio, a mezzo Agenzia Stefani od in altri modi. Le stesse disposizioni vigono per i discorsi del Segretario del Partito. Anche per quanto concerne la cronaca dei lavori del Gran Consiglio dovrà autorizzarsi la pubblicazione del solo comunicato ufficiale relativo.
3. Avuto riguardo all’importante sviluppo assunto dall’Aeronautica, sia nel campo militare sia in quello civile ed alla necessità che, in conseguenza, sia disciplinata la pubblicazione delle notizie di eventuali incidenti di volo e di dati sulle costruzioni degli apparecchi, è necessario che le EE. LL., tengano ben presenti le disposizioni all’uopo impartite con circolare telegrafica del 30 dicembre 1926 N. 35 148, e 17 gennaio 1926 N. 2442 che consentono, in massima, solo la pubblicazione di comunicati “Stefani” e di fotografie e disegni autorizzati dal Ministero dell’Aeronautica.
4. Perché la stampa possa sempre più cooperare all’opera di moralizzazione e di educazione delle masse è indispensabile che abbia la più rigorosa applicazione la circolare telegrafica N. 806 diramata da S. E. il Capo del Governo in data 9 gennaio 1926, che riguarda la smobilitazione della cronaca nera, con particolare riferimento alle notizie di suicidi, tragedie passionali, violenze ed atti di libidine commessi su minorenni, ed altri fatti che possano esercitare una pericolosa suggestione su gli spiriti deboli od indeboliti. Tale norma è stata successivamente ricordata alle EE. LL. con le circolari telegrafiche 26 marzo 1928 N. 9297 e 9 aprile successivo N. 1085.
Ritengo poi opportuno richiamare l’attenzione delle LL. EE. su alcune pubblicazioni illustrate dove il nudo femminile costituisce unica malsana attrattiva per i giovani. Sarà bene richiamare subito i direttori di queste pubblicazioni a una più dignitosa comprensione della missione giornalistica, e poi procedere con tutti i rigori di legge.
5. Hanno sempre pieno vigore le disposizioni contenute nella circolare telegrafica 6 ottobre 1927 N. 36 967 che fa assoluto divieto di pubblicazione di notizie riguardanti vertenze cavalleresche.
6. Ha particolare importanza per la difesa del credito e dell’economia nazionale il severo controllo delle notizie attinenti alla condizione finanziaria del Paese, e che possono influire su di essa. In argomento vanno messe in rilievo le disposizioni varie impartite in singole occasioni, nonché la circolare telegrafica 9 luglio 1926 N. 16 695 diramata dal Capo del Governo riguardante la pubblicazione di notizie concernenti dissesti bancari.
7. In occasione di recenti incidenti ferroviari, tra i quali ultimi quelli verificatisi alla stazione di Sezze Romano della Direttissima Roma-Napoli e nella stazione di Milano, alcuni giornali si sono sbizzarriti a dare del fatto una narrazione eccessivamente diffusa dedicandovi intere colonne, con titoli grossi e vistosi. I predetti incidenti, se pur dolorosi soprattutto perché vi è stata qualche vittima, devono ritenersi quasi trascurabili in confronto all’enorme traffico ferroviario italiano che, mercé l’opera del Governo Nazionale, si svolge da qualche anno con una regolarità che viene da tutti ammirata.
Esagerare con pubblicazioni eccessive incidenti simili vuol dire nuocere alla buona fama del servizio ferroviario italiano, specie all’estero che guarda con occhio invidioso ogni nostro progresso e si rallegra per ogni fatto che può rilevare imperfezioni nei nostri Pubblici servizi.
Quindi è necessario che anche su tale materia la stampa conservi la necessaria misura. Anche con molta sobrietà vanno date alla stampa periodica le notizie riguardanti pubbliche calamità, nubifragi, alluvioni e altri disastri che possono destare inquietudine e deprimere lo spirito pubblico. All’uopo si richiamano le circolari telegrafiche 4 dicembre 1925 N. 29 617, 6 settembre 1927 N. 35 589 e 26 marzo u. s. N. 9543. La narrazione esagerata ed allarmistica di tali avvenimenti può dare la falsa impressione che il popolo italiano non sia giunto ancora a quel livello di maturità, che fa guardare in faccia alla realtà con spirito forte ed animo virile.
8. Per l’importanza che lo Sport ha assunto nello sviluppo della vita nazionale, giova, pure, rammentare la circolare telegrafica 25 giugno 1927 N.23 236 che detta norme per la disciplina delle polemiche sportive, in quanto le polemiche stesse, portate ad un tono di esagerata asperità o personalismo, oltre che nuocere alla buona fama delle nostre organizzazioni sportive verso l’estero, può spesso eccitare le masse sportive provocando, talvolta, deplorevoli eccessi.
Queste disposizioni non escludono, peraltro, la possibilità ed anche l’opportunità di un utile dibattito d’idee che può assumere forma di critica dignitosa e serena. Ciò che si vuole eliminare è soltanto il pettegolezzo e l’attacco libellistico.
9. In debito rilievo va anche posta la circolare telegrafica del 30 giugno 1927 n. 23 811, che riguarda la divulgazione di notizie relative a contratti di forniture, fatta dall’industria nazionale a governi esteri, in quanto, come in non pochi casi si è verificato, la intempestiva pubblicazione da parte di agenzie e giornali ha fatto impadronire delle notizie stesse giornali esteri rappresentanti interessi concorrenti, la cui campagna ha condotto spesso al fallimento di bene avviate trattative, con evidente danno dell’industria italiana.
10. Infine si richiamano le disposizioni della circolare telegrafica del 15 corr. n. 30 726 circa il divieto di pubblicare notizie relative a eventuale matrimonio o a promozioni nel R. Esercito di S. A. R. il Principe Ereditario.
Nel rispetto delle norme riferentesi a singoli e speciali argomenti, è bene non perdere di vista la linea generale da mantenersi da parte della stampa periodica del Regime per essere intonata con l’opera, che il Governo nazionale, sotto l’alta guida di S. E. Mussolini, va compiendo da oltre sei anni: opera destinata ad assicurare alla Nazione in tutti i campi della vita civile il primato cui le danno diritto le sue antichissime e nobili tradizioni e le preclare virtù del suo popolo, rinnovato dal Fascismo.
Invece di attardarsi in diluite narrazioni di fatti e di avvenimenti, specialmente di “Cronaca nera”, invece di isterilirsi in inutili polemiche ed attacchi, quasi sempre a sfondo personalistico, e non disinteressato, i quali danno l’impressione di uno stato di esasperazione degli animi, che non risponde affatto alla tranquillità laboriosa della grande maggioranza della Nazione, i giornali faranno opera veramente patriottica dedicandosi alla trattazione di importanti problemi riguardanti la cultura, il progresso scientifico, agricolo e industriale, la politica demografica del Governo, la formazione dello Stato corporativo e, soprattutto volgarizzando le più importanti provvidenze che il Governo nazionale va attuando nelle varie branche della vita del Paese.
Dall’Opera per la Maternità e per l’Infanzia, su su per ogni età e categoria di cittadini, la grande opera di bonifica fisica e spirituale della Nazione si compie attraverso una nuova serie d’istituti. Non v’è problema che non sia posto sul tappeto ed avviato alla soluzione; non v’è attimo di sosta nell’opera che tende a porre in valore il lavoro dei campi e delle officine onde l’Italia non si accresca soltanto nel numero dei suoi figli, ma nel rendimento e nella capacità di ciascuno di essi. Si gettano, così, le sicure basi di un nuovo Stato. – Lo Stato fascista – nato dalla Rivoluzione che ha sconvolto uno sterile campo ed in quello semina ora il buon seme che darà, come frutto sicuro, la potenza d’Italia.
Le LL. EE. giudicheranno col proprio saggio criterio, se e quali delle disposizioni suindicate ed in quale forma siano da comunicare ai giornali per rinnovare la memoria. In ogni modo però, anche per evitare che l’emanazione dei divieti si risolva in una dannosa diffusione delle notizie di cui si deve vietare la pubblica conoscenza è necessario che la comunicazione delle norme surriportate ed in genere di tutte le disposizioni relative a divieto o limitazione di pubblicazione sia fatta con la maggiore riservatezza oralmente ai Direttori dei giornali o ad altre persone responsabili della Direzione, che diano garanzia di riserbo.
A questi sarà anche fatta presente l’opportunità che la stampa divenga, sempre più, illustratrice agile, varia, brillante delle quotidiane conquiste del Fascismo.
Gradirò ricevuta della presente circolare.
il capo ufficio stampa del capo del governo Lando Ferretti