a cura di Cornelio Galas
Facciamo sempre riferimento alla relazione finale (2006) della commissione parlamentare di inchiesta sulle “cause dell’occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti”. Prima però – attingendo alla stessa relazione – vediamo gli antefatti del periodo preso in esame.

La mappa (eloquente) delle stragi nazifasciste in Italia
Già durante la seconda guerra mondiale, iniziavano a circolare periodiche dichiarazioni ufficiali o semiufficiali di propositi punitivi fatte dai rappresentanti di ciascuna delle tre grandi potenze, a cominciare dalle solenni dichiarazioni di Roosevelt e Churchill nell’ottobre del 1941, secondo cui “la punizione dei crimini [nazisti] deve ora essere inserita tra le principali finalità della guerra”.

Churchill e Roosevelt
Il carattere totale, dall’alta valenza ideologica, assunto a partire dalla rivoluzione francese, dalla guerra caratterizza fortemente il primo conflitto mondiale (la cosiddetta “grande guerra”), combattuto all’insegna del nazionalismo e dell’incapacità dei diversi imperialismi europei (germanico, asburgico, inglese, francese, sovietico) di raggiungere un’intesa complessiva.
Già allora, al momento della pace punitiva imposta alla Germania, si era richiesta l’estradizione di 895 tedeschi, tra i quali addirittura il Kaiser, l’imperatore Guglielmo II che aveva trovato riparo in Olanda. Allora la richiesta rimase inascoltata e comunque priva di ogni teorizzazione giuridica adeguata di supporto, volta soprattutto a addossare anche simbolicamente tutte le responsabilità del conflitto sulle spalle tedesche.

Guglielmo II
Ora, invece il totalitarismo nazionalsocialista, pone con ben altra urgenza, una questione sostanziale di crimini inauditi ma evidentemente inediti e bisognosi di una definizione giuridica che eviti l’impunità dei colpevoli. La discussione inizia nel corso della guerra in Gran Bretagna prima della stessa entrata, a fine 1941, degli Stati Uniti nel conflitto.
Il 13 gennaio 1942 a Londra, si svolge una riunione tra gli Alleati e nove governi in esilio che produce una dichiarazione congiunta che impegna alla punizione dei responsabili dei crimini. Nel giugno, il Primo ministro inglese Churchill insiste presso il Presidente americano Roosevelt affinché sia costituita una commissione con il compito di indagare i crimini commessi ed individuarne i responsabili, segnalandoli ai paesi colpiti dalle atrocità.
Il 20 ottobre 1943 è costituita la United Nations War Crimes Commission (U.N.W.C.C.) che vede la partecipazione di 17 paesi alleati, ma registra la significativa assenza dell’Unione Sovietica, sebbene il 30 ottobre 1943 Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica annuncino congiuntamente, a Mosca, che i criminali di guerra sarebbero stati sottratti alle giurisdizioni nazionali e sottoposti a una punizione decisa di comune accordo dai governi alleati.
Alla conferenza dei ministri degli esteri a Mosca si dichiara che nel caso di un prossimo armistizio “quegli Ufficiali tedeschi e uomini e membri del partito nazista che sono stati responsabili o hanno preso parte alle […] atrocità […] saranno inviati nei territori dove i loro atti abominevoli furono compiuti affinché essi siano giudicati e puniti in accordo alle leggi di quei territori liberati […] la precedente dichiarazione non importa pregiudizio per il caso di quei maggiori criminali le cui offese non hanno particolare localizzazione geografica e che saranno puniti da una dichiarazione congiunta dei governi degli Alleati”.
Si configura dunque già in questa dichiarazione la distinzione tra reati localizzabili e non, che costituirà un punto di riferimento imprescindibile anche per le successive deliberazioni in materia. La Commissione iniziò, quindi, i suoi lavori a Londra l’11 gennaio 1944, con il principale compito di raccogliere documentazione sui crimini di guerra proveniente dai vari uffici nazionali, vagliarla per verificare che vi fossero elementi per una incriminazione, creare una lista di criminali di guerra da diramare alle autorità militari per la ricerca, l’arresto e la consegna ai vari governi nazionali per il processo (la commissione infatti non aveva il potere di arrestare e processare gli imputati, competenza questa delle autorità militari e dei singoli governi), fornire pareri legali.
Il caso dell’Italia presentava problemi particolari: paese nemico, arresosi senza condizioni, stava subendo, dopo l’8 settembre 1943, una brutale occupazione da parte della Germania, con numerose vittime fra la popolazione civile, ma le truppe italiane si erano macchiate, negli anni di guerra combattuta a fianco della Germania, di gravi crimini per i quali molti loro ufficiali erano richiesti da paesi che appartenevano alle Nazioni Unite.

PIETRO BADOGLIO
D’altra parte il 13 ottobre Badoglio aveva dichiarato guerra alla Germania, ottenendo dagli alleati lo stato di “cobelligeranza”, a seguito del quale l’amministrazione alleata aveva assunto la denominazione di Governo Militare Alleato (AMG). L’11 febbraio 1944 furono restituiti al Regno d’Italia tutti i territori a Sud dei confini settentrionali delle province di Salerno, Potenza e Bari, anche se su questi si esercitava il controllo pesante della Commissione militare alleata (ACC), dipendente dal Quartier generale delle forze alleate.
La sede del governo si spostò quindi a Salerno. Caduta la pregiudiziale alla collaborazione con Badoglio, e dopo che il 12 aprile Vittorio Emanuele III aveva annunziato di essere pronto, quando Roma sarebbe stata liberata, a ritirarsi dalla vita pubblica, nominando luogotenente generale il figlio Umberto, i partiti politici, con la sola eccezione della direzione romana del Partito d’azione (mentre si dichiararono disponibili i dirigenti dell’Italia meridionale), accettarono di partecipare ad un governo di guerra, diretto sempre da Badoglio, con i ministeri distribuiti pariteticamente fra tutti i partiti.

Visita ufficiale di Hitler a Roma nel 1938; sul palco in prima fila da sinistra: Benito Mussolini, Adolf Hitler, Vittorio Emanuele III, Elena del Montenegro; in seconda fila, da sinistra: Joachim von Ribbentrop, Joseph Goebbels, Rudolf Hess, Heinrich Himmler
Il 24 aprile nacque così quello che possiamo considerare il primo governo di “unità nazionale”. Se l’Italia andava considerata potenza nemica sconfitta, il governo di Badoglio poteva sostenere una discontinuità rispetto al fascismo e alle istituzioni statali prima del 25 luglio 1943, tesi questa che non trovava tuttavia eguale disponibilità ad essere accolta da parte di tutti gli alleati.
Questa evoluzione complicava il quadro internazionale in merito al tema della punizione dei crimini di guerra: il problema dell’Italia si pose nella sedicesima seduta plenaria della Commissione, il 2 maggio 1944, quando si discusse dell’atteggiamento da tenere quando i crimini fossero stati commessi in Stati neutrali, o cobelligeranti o nemici, comunque non facenti parte delle Nazioni Unite, facendo esplicitamente il caso della Danimarca e dell’Italia.
Includere i rappresentanti di questi stati nella Commissione crimini di guerra delle Nazioni unite era improponibile (ma la Danimarca lo avrebbe in seguito ottenuto): una soluzione poteva essere che uno qualsiasi degli Stati aderenti potesse portare all’esame della Commissione il caso di qualsiasi crimine di guerra, indipendentemente dalla nazionalità delle vittime e dal luogo dove questo era stato commesso.
Se ne discusse ampiamente: pareva infatti ad alcuni che anche quella soluzione modificasse sostanzialmente le finalità della Commissione, istituita per trattare dei crimini di guerra commessi contro i cittadini degli stati aderenti alle Nazioni Unite; altri sostenevano che era diverso il caso delle vittime di nazionalità danese ed italiana, che erano già state menzionate nella dichiarazione di Mosca, e per le quali, quindi, non vi sarebbe stata sostanzialmente alcuna modifica delle finalità istituzionali della Commissione.
Ancora nel 1945, gli Alleati – prossimi alla vittoria – non hanno raggiunto un accordo sul trattamento complessivo da riservarsi ai criminali di guerra della Forze dell’Asse. Per procedere rispetto agli impegni presi a Mosca occorrevano, specialmente per i processi da effettuarsi nei singoli paesi ove si erano verificati i crimini, idonee strutture militari e giudiziarie che operassero per l’individuazione dei crimini, sezioni per la raccolta delle prove, la cattura dei criminali, l’organizzazione dei processi.
Nondimeno, nei primi mesi del 1945 si ebbero significativi passi in questa direzione, come conferma l’istituzione da parte dei comandi statunitensi in Europa di un gruppo per i crimini di guerra, e lo stesso lavoro svolto dalla United Nations War Crimes Commission (U.N.W.C.C.), per definire una nozione di crimini di guerra. In questo senso va ricordato anche lo sforzo compiuto all’interno della coalizione delle forze alleate da molti paesi che avevano subito l’occupazione nazista, nell’intraprendere autonomi programmi processuali in coerenza con la dichiarazione di Mosca.
In effetti, i delegati della maggior parte degli Stati membri della United Nations War Crimes Commission (U.N.W.C.C.) avevano attivamente adoperato le strutture dell’organizzazione stessa come strumento per svolgere attività investigativa a favore delle proprie commissioni interne sin dal 1943, anche se la Commissione nel suo insieme rinunciò alla creazione di un’agenzia centrale per le investigazioni, affidandosi invece alle strutture delle forze alleate. In particolare per l’Italia, le investigazioni erano compiute dal Quartier Generale delle Forze Alleate AFHQ, al quale, vista l’insufficienza delle unità investigative esistenti, vengono affiancate da parte britannica nuove unità costituite ad hoc e raggruppate in una speciale sezione definita “Special Investigation Branch”.
Gli Inglesi – come detto – che più degli statunitensi si erano impegnati a investigare su episodi di stragi di civili, avevano concluso le loro indagini con un rapporto generale “Report on German Reprisals for Partisan Activity in Italy”, nel quale – e già il titolo stesso lo rileva- si mettevano in relazione le rappresaglie tedesche con l’attività partigiana.
La conclusione del rapporto era che le “rappresaglie non erano eseguite su ordine dei comandanti di singoli formazioni ed unità tedesche, ma erano esempi di una campagna organizzata, diretta dal Quartier generale del feldmaresciallo Kesselring”.
In Italia, invece, subito dopo la proclamazione dell’armistizio (8 settembre 1943) e la dichiarazione di guerra alla Germania nazista (13 ottobre 1943), il Regio Governo italiano, retto dal Primo ministro Pietro Badoglio, si era trovato in una situazione complessa, in quanto, se da un lato era diventato cobelligerante a fianco delle forze alleate, dall’altro rappresentava una nazione sconfitta che attraverso il lungo armistizio del 29 settembre 1943 aveva sottoscritto una resa incondizionata ed accettato sul proprio territorio la presenza politico-militare alleata.

KESSERLING
Presenza chiaramente incidente sull’attività complessiva dell’autorità politica italiana in base all’articolo n. 20 dell’armistizio lungo, ed in particolare anche sulla linea d’azione relativa ai crimini di guerra secondo l’articolo n. 29. Quest’ultimo articolo infatti prevedeva, preliminarmente ad ogni definizione di tipo giudiziario, l’arresto e la consegna immediata di tutti i sospettati di aver commesso crimini di guerra, anche italiani, alle Forze delle Nazioni Unite.
D’altra parte, la già citata dichiarazione di Mosca (30 ottobre) mutava nella sostanza la rigidità della prescrizione armistiziale sui crimini di guerra, differenziando la posizione e le prerogative italiane rispetto a quelle tedesche in materia, in virtù del nostro status di cobelligeranti. Si parlava infatti, per gli imputati di crimini di guerra, esclusivamente di “consegna alla giustizia”.
Proprio, richiamandosi alla dichiarazione di Mosca, in due sedute della U.N.W.C.C. del 2 e 4 maggio 1944 – e già citate – viene posta l’esigenza che la Commissione prenda in seria considerazione anche i crimini subiti dalle popolazioni italiana e danese da parte germanica.
Nell’estate del 1945 si ebbe una svolta favorevole all’Italia: il 14 luglio 1945 l’Ambasciata d’Italia a Londra riferiva al Ministero degli affari esteri di un colloquio avvenuto fra Lord Wright of Durley, rappresentante dell’Australia e Presidente della Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite dal gennaio 1945, ed un funzionario dell’ambasciata.
Lord Wright aveva confermato quanto già comunicato il 5 luglio all’ambasciatore dal Foreign office, che cioè “il Governo italiano è autorizzato a presentare alla Commissione denunce documentate contro criminali di guerra. Lord W. ha tenuto a precisare che ciò non significa la nostra partecipazione ai lavori della Commissione né ci autorizza a ricevere gli elenchi dei criminali e gli altri documenti preparati dalla Commissione stessa”.

Lord Wright
Ma nel corso della conversazione aveva comunque avuto “ripetutamente espressioni di simpatia nei riguardi dell’Italia”, lasciando capire “che la decisione comunicata dal Foreign office costituisce un primo passo verso la normalizzazione dei rapporti tra il nostro Governo e la Commissione”.
Il funzionario italiano aveva allora cercato di ottenere la lista dei “nominativi di criminali italiani compresi negli elenchi preparati dalla Commissione” (era questa evidentemente considerata la questione più pressante per l’Italia), ricevendo un rifiuto; viceversa, Lord Wright si era dilungato nello spiegare le procedure, fornendo copia dei moduli da compilare ed inviare alla Commissione delle Nazioni Unite.
Questa importante notizia rilanciava la richiesta del Ministero degli affari esteri alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Ministero di grazia e giustizia “di procedere senza indugio alla designazione dell’organo giudiziario competente a formulare le denunce da trasmettersi, per il tramite di questo Ministero e della Ambasciata a Londra alla predetta Commissione Interalleata”.
La decisione comunicata dal Foreign office, ed alla quale Lord Wright, rappresentante dell’Australia e sensibile alle posizioni del Foreign office, si era uniformato, evidenziava quella che era una convinzione che si era fatta strada fra le autorità militari e politiche britanniche nel corso dell’estate del 1945: gli inglesi, che molto si erano impegnati nelle indagini sulle stragi di civili commesse in Italia, avevano steso un rapporto generale, che l’11 di agosto del 1945 veniva inviato dal Quartier generale alleato al Sottosegretario di Stato britannico del “War Office”, unitamente ad una serie di allegati ed appendici con i risultati delle varie investigazioni.
Sul punto, il War Office britannico, sostenne quindi che le autorità inglesi non erano interessate ai crimini commessi contro gli italiani che dovevano essere giudicati dagli italiani stessi attraverso le proprie autorità giudiziarie competenti. Il “Report on German reprisals for partisan activity in Italy” collegava le rappresaglie tedesche all’attività partigiana, sottolineando l’organico e complesso sistema di ordini che aveva originato le rappresaglie contro i civili e concludeva – come abbiamo già visto – che le “rappresaglie non erano state compiute per ordine di comandanti di singole formazioni ed unità tedesche, ma erano esempi di una campagna organizzata diretta dal Quartier Generale del feldmaresciallo Kesselring”.
Più in generale del resto, riguardo ai sospettati, il Governo Bonomi con Decreto Ministeriale del 26 febbraio 1945 istituiva una “Commissione Centrale per l’accertamento delle atrocità commesse d ai tedeschi e dai fascisti dopo il 25 luglio 1943”, presieduta dal liberale Aldobrando Medici-Tornaquinci [e composta da Saverio Brigante, presidente di sezione della Suprema Corte, Concetto Marchesi, rettore dell’Università di Padova, Antonio Cottafavi, primo segretario di legazione del Ministro degli affari esteri, Francesco Ferrante, consigliere di II Classe del Ministero degli interni, ten. col. Luigi Soriani del Ministero della guerra, avv. Arturo Scala in rappresentanza del C.C.L.N., prof. Attilio Ascarelli, direttore della Scuola di Polizia scientifica, avv. Claudio Mattini e Piero Beretta, giudice di Tribunale], che certificava l’impegno italiano nel compiere le verifiche necessarie.
Difatti, in una lettera inviata, il 1° giugno 1945, al Brig. Gen. Richmond U.S. Armi Judge Advocate, il Ministro dell’Italia occupata, il comunista Mauro Scoccimarro, confermava la piena responsabilità della “Commissione centrale italiana contro i crimini di guerra commessi dai tedeschi e dalle bande fasciste al loro servizio contro la popolazione civile italiana” e chiedeva, quindi “che le Autorità alleate trasmettessero a detta Commissione centrale la documentazione degli accertamenti in loro possesso relativi a tali crimini, nonché le denunzie e semplici notizie di essi sulla base delle quali la Commissione centrale avrebbe espletato una completa istruttoria”.
La Commissione, pertanto entrò in rapporto con gli Alleati, in particolare, con gli americani, e nel maggio del 1945, a seguito di un incontro del giudice Piero Beretta, con il predetto giudice dell’esercito statunitense, gen. Richmond, e con il col. Passingham, responsabile britannico delle investigazioni vennero stabilite le linee di condotta della sua azione. La Commissione centrale avrebbe avuto in ogni provincia, una Commissione locale composta da tre elementi, ed avrebbe potuto prendere visione dei risultati delle investigazioni effettuate dalle Forze alleate.
L’Italia assumeva, pertanto, piena responsabilità delle investigazioni, pur rimanendo impregiudicata, a livello generale, la potestà delle Autorità alleate riguardo alle persone detenute in stato di arresto.

Mauro Scoccimarro
Anche per i crimini commessi a danno degli italiani (la grande maggioranza), la collaborazione si arrestava alla fase di indagine e la consegna alle nostre autorità delle persone tenute in custodia dalle Autorità alleate non era automatica, ma doveva essere ogni volta autorizzata.
L’idea di allora, degli Alleati, era tesa quindi a favorire la celebrazione dei processi a carico dei criminali tedeschi e italiani in Italia, e che, accanto ad una serie di procedimenti nei confronti di singoli criminali di guerra, dovesse tenersi un processo unico a carico di tutti i responsabili dell’ideazione, della pianificazione del programma e della pratica delle rappresaglie compiute in Italia.
Detto processo avrebbe dovuto svolgersi secondo criteri che vennero poi utilizzati davanti il Tribunale militare internazionale di Norimberga. Dal punto di vista della natura dei crimini di guerra commessi, il rapporto distingueva fra l’uccisione di partigiani in battaglia o la loro esecuzione dopo la cattura, l’esecuzione di uomini innocenti e la distruzione di villaggi come rappresaglia per l’attività partigiana, l’uccisione di vecchi, donne e bambini.
Mentre si riteneva che “no exception can be taken to the killing of partisans during operations or in most cases to their execution after capture”, con la motivazione che “it is no doubt true that many were masquerading in German uniform or had no distinctive sign or uniform by which they could be recognised”, si avanzavano riserve sull’uccisione di ostaggi maschi e sulla distruzione di villaggi, nonostante “there may be some authority in the Laws and Usages of War for the taking and holding of hostages for good behaviour and for the burning of villages which might give shelter to an enemy engaged in guerrilla warfare”.
Tuttavia non sembrava vi fosse giustificazione “for the taking at random of innocent male persons and shooting them out of hand as a reprisal, nor for the burning of villages in an effort to terrorise the population into submission”. Infine “the shooting of old men and of women and children and the atrocious cruelty with which it was done are completely indefensible”.
Il predetto rapporto alleato, si concludeva con la proposta di celebrare due processi principali. Il primo relativo al caso delle Cave Ardeatine per il quale sarebbero dovuti salire sul banco degli imputati il feldmaresciallo Kesselring (venne poi deciso di processarlo separatamente), il generale Eberhard Von Mackensen, il generale Kurt Maltzer, il generale S.S. Harter, il generale Karl Wolff, e Kappler, quest’ultimo quale responsabile materiale della rappresaglia.

Eberhard Mackensen
Il secondo avrebbe dovuto portare sul banco degli imputati i comandanti di armata, di corpo di armata e di divisione “per aver partecipato all’organizzazione su grande scala delle rappresaglie fra la metà di giugno e la fine di settembre 1944”. Per effetto poi delle pressioni italiane, accanto a questi processi si sarebbero dovuti svolgere altri dibattimenti, relativamente ai gradi inferiori la cui competenza veniva conferita all’Italia.
L’Italia avrebbe pertanto potuto effettuare processi nei confronti dei responsabili di crimini di guerra in Italia, esclusivamente per i militari di grado inferiore. Si confermava dunque il concetto di “reati localizzabili” e “non localizzabili” abbozzato nella dichiarazione di Mosca: i primi sarebbero stati attribuiti dagli alleati alle giurisdizioni nazionali, mentre i secondi sarebbero stati trattati dai tribunali internazionali.

Kappler
Per quanto riguarda la determinazione interna a processare criminali di guerra responsabili di eccidi in Italia, in data 20 agosto 1945 si tenne una riunione della Presidenza del consiglio dei ministri [cui aveva partecipato anche il Procuratore generale militare presso il Tribunale Supremo Militare, dott. Umberto Borsari, cui fece seguito una direttiva emanata dalla Presidenza del consiglio diretta al Ministro degli affari esteri e, per conoscenza, anche ad altri ministeri, oltre che alla stessa Procura generale militare], nel corso della quale si disponeva che, i carteggi relativi ai crimini di guerra perpetrati in Italia dagli appartenenti alle Forze armate tedesche (che nel frattempo stavano pervenendo alle varie autorità) fossero da accentrare presso la Procura generale militare, la quale avrebbe dato inizio alle indagine atte ad identificare gli autori del reato.

KARL WOLFF
Difatti, in quella riunione si pose il problema di come trattare i numerosi fascicoli che si erano creati presso le prefetture per impulso del Ministero dell’Italia occupata abolito a seguito della liberazione del territorio italiano dall’occupazione nazifascista.
Presso le prefetture erano, infatti stati istituiti organi a composizione mista per raccogliere informazioni e documentare i crimini che le popolazioni, liberate con l’avanzare delle Forze alleate, avevano subito: quei fascicoli, però, erano rimasti alle prefetture per conto di un ministero che non esisteva più, di talché, soppresso il Ministero delle terre occupate, le denunce, che continuavano ad affluire, erano state indirizzate alla Presidenza del consiglio dei ministri, alla quale era passata la competenza della materia.

Umberto Borsari
È importante, inoltre, ricordare – ai fini della nostra indagine – che la riunione si tenne per l’invito rivolto all’Italia dal Dipartimento di Stato americano affinché fossero denunciati alle Nazioni Unite tutti i crimini di guerra commessi dai tedeschi, e che pertanto sarebbe stato più utile e rapido che un unico Ufficio Italiano interagisse con le Autorità alleate.
Già nel periodo febbraio – giugno 1945 il Governo aveva preventivato di effettuare una azione di ricerca dei colpevoli, che trovava anche il sostegno degli alleati, come del resto fecero molti paesi vincitori.
In una lettera del 10 ottobre 1945 del Ministero degli affari esteri ed inviata all’Ambasciata d’Italia a Washington si evince che “la Procura generale militare istruisce i processi contro i responsabili di crimini di guerra, individuati o individuabili e, pel tramite di questo Ministero, ne richiederà alla C.A. la ricerca e il fermo. Ciò in quanto solo gli alleati è per ovvie ragioni praticamente possibile procedere alla ricerca d egli imputati, sia nei campi di internamento e di prigionia, sia nella stessa Germania.
Tale procedura è stata seguita per suggerimento di un Ufficiale americano addetto al Tribunale della V° Armata per i Crimini di Guerra […]” .
Per tale motivo furono intensificati i rapporti a livello istituzionale tra Governo Italiano e Quartier generale alleato. La riunione del 20 agosto 1945, che nel corso dell’indagine è sembrata essere uno dei momenti decisivi dell’intera vicenda, suggella dunque questa suddivisione dei compiti tra l’Italia e gli Alleati.
La decisione di radunare, presso la Procura generale militare del Tribunale Supremo Militare, tutti i fascicoli, le istruttorie e le notizie sui crimini commessi durante la guerra, viene dettata dunque dall’esigenza di accentrare tutto il materiale relativo alle stragi nazifasciste, per poi smistarlo agli organi giurisdizionali competenti secondo quanto concordato con gli Alleati.
Durante la riunione il presidente Brigante fece presente che “il Governo italiano è stato autorizzato a produrre alla Commissione delle Nazioni Unite per i criminali di guerra” di Londra “denunce specifiche e documentate contro militari o civili stranieri che nel corso del conflitto testé concluso si siano resi responsabili di crimini di guerra”.
Le denunce avrebbero dovuto essere compilate utilizzando i moduli della Commissione delle Nazioni Unite ed inoltrate attraverso l’ambasciata italiana di Londra: “si ignora se il successivo giudizio spetterà in ogni caso ad un Tribunale Militare Interalleato, ovvero a Tribunali locali, almeno per i minori indiziati”.
Scopo della riunione in corso era di individuare l’organo competente all’esame delle informazioni raccolte e alla stesura delle denunce, ed il presidente accennò ai diversi pareri forniti dal Ministero di grazia e giustizia (che riteneva competente l’Alta Corte di giustizia) e da quello degli affari esteri, che propendeva per la giustizia militare. Prevalse, secondo il verbale senza opposizioni, il parere, espresso dal dott. Borsari, della competenza della Procura generale militare a promuovere l’accusa ai sensi dell’art. 13 del Codice Penale e Militare di Guerra, anche nel caso che il successivo giudizio degli accusati fosse demandato ad una corte penale internazionale.
Il prof. Perassi, evidentemente ben informato sulle linee evolutive della politica giudiziaria degli alleati in materia, parlò della distinzione, che si stava facendo strada fra le autorità internazionali, fra reati “localizzabili”, che sarebbero stati giudicati dalle competenti autorità dei paesi in cui erano stati commessi, e reati “non localizzabili” che, “per la loro generalità e la più estesa portata dei loro effetti […] verrebbero deferiti alla cognizione di un tribunale internazionale” (ed infatti di lì a poco, il 27 agosto 1945, il Ministero degli affari esteri annunciava alla Presidenza del consiglio dei ministri, al Ministero della guerra, al Ministero di grazia e giustizia e alla Procura generale militare l’accordo fra Gran Bretagna, Stati Uniti, Unione Sovietica e Francia per “l’istituzione di un Tribunale militare internazionale al quale sarebbero devoluti i processi contro i maggiori criminali di guerra”).
In conclusione, “il Presidente, dichiarando di ritenere non dubbia la competenza della giustizia militare, rileva che il compito si riduce quindi a d accentrare tutto il materiale d’informazione (quello già raccolto dalla Commissione del Ministero dell’Italia occupata, dal Ministero degli affari esteri e da quello della Guerra) presso la Procura militare, che provvederà ad esaminarlo e ad estrarne le denunzie del caso”.
La riunione si chiuse con un riferimento all’”altro problema di grande rilevanza e di indifferibile soluzione”, quello della “posizione delle diverse categorie di militari già appartenenti alle formazioni armate delle repubblica sociale”.
La decisione di accentrare tutto il materiale raccolto fino ad allora dai vari enti presso la Procura generale militare è all’origine della formazione dell’archivio di cui si occupa la presente Commissione parlamentare d’inchiesta.
È evidente, dalle carte citate, che tale decisione si inseriva in un quadro internazionale ancora fluido, nel quale non era chiaro se all’Italia sarebbe stato concesso di celebrare processi per crimini di guerra commessi dopo l’8 settembre sul suo territorio, e che era funzionale a fornire al Ministero degli affari esteri, la cui posizione restava essenziale per i rapporti con gli alleati e con la Commissione Crimini di Guerra delle Nazioni Unite, un supporto giuridicamente fondato alle richieste che in quel momento si indirizzavano appunto verso la Commissione delle Nazioni Unite.
In questo senso appare emblematico quanto asserito dal gabinetto della Presidenza del consiglio dei ministri a proposito della suddetta riunione quando afferma che “nella seduta del 20 agosto si riconobbe la competenza della Procura generale militare a procedere per i delitti predetti e segnalare i fatti più gravi agli organi competenti secondo le istruzioni pervenute dalla Commissione alleata”.
Di conseguenza la Presidenza del consiglio dei ministri (3 ottobre 1945) dispone che “il materiale di informazione già raccolto e quello che perverrà in seguito dalle questure, dai comandi dei carabinieri, nonché dai Comitati provinciali di Liberazione Nazionale, […] dovrà essere accentrato presso la Procura generale militare, che provvederà ad esaminarlo per estrarne le denunzie del caso”.
Tale decisione viene presa dopo una discussione sull’obiezione sollevata dal procuratore Generale Militare, dott. Borsari, secondo la quale la Procura generale militare non poteva “inoltrare le denunce ad essa pervenuta che ad altri organi da essa dipendenti direttamente”.
La riunione avvenne il giorno successivo all’invio di una lettera del Gabinetto della Presidenza del consiglio dei ministri ai Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, della guerra, della marina, dell’aeronautica, al Sottosegretario alla Presidenza del consiglio, Amendola ed alla Procura generale militare, nella quale si afferma che lo stesso Ministero di grazia e giustizia aderisce all’opinione che la magistratura militare sia competente ad istruire le denunzie dei criminale di guerra, e che “in conformità delle conclusioni raggiunte, il materiale di informazione già raccolto o quello che perverrà in seguito dalle Questure, dai Comandi dei RR.CC. nonché dai Comitati provinciali di Liberazione Nazionale – che per la diretta esperienza della lotta sostenuta contro l’oppressore tedesco sono particolarmente informati degli episodi di atrocità commessi contro patrioti ed inermi – dovrà essere accentrato presso la Procura generale militare che provvederà ad esaminarlo per estrarne le denunzie del caso”.
Il successivo 7 novembre 1945 il Procuratore generale, dott. Umberto Borsari, con nota diretta alla Presidenza del consiglio dei ministri e ai ministeri interessati, comunica di aver dato vita, per la trattazione delle pratiche sui crimini di guerra, ad un apposito ufficio, con cui si sarebbe provveduto: all’istituzione di un archivio generale utile “sia ai fini giudiziari sia allo scopo di documentare in maniera completa i delitti commessi dai tedeschi”; alla trasmissione della denunce ai procuratori militari competenti per territorio “ai quali saranno date istruzioni per un rapido ed efficace svolgimento delle indagini”; alla segnalazione di quanto necessario in ordine agli atti di assistenza giudiziaria internazionale.
L’accentramento presso la Procura generale militare ha anche l’ovvia conseguenza di ritenere concluso il compito e l’attività delle Commissioni provinciali istituite a seguito della costituzione della Commissione Centrale per l’accertamento delle atrocità commesse dai tedeschi e dai fascisti dopo il 25 luglio 1943, presieduta dal liberale Aldobrando Medici-Tornaquinci, in quanto l’Ufficio costituito presso la Procura generale militare, per le indagini relative all’accertamento delle responsabilità, fa “capo direttamente agli organi giudiziari, aventi giurisdizione sui luoghi dei commessi reati”. Inizialmente, quindi, si verifica questa raccolta di atti presso la Procura generale militare.