CRIMINI NAZIFASCISTI OCCULTATI – 5

a cura di Cornelio Galas

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Nella Procura generale militare durante gli anni Cinquanta, rispetto all’attivismo dimostrato (vedi precedenti puntate) fino al 1949 dal Procuratore generale Borsari sarebbe sopraggiunta una profonda inerzia, contemporanea nella sua fase iniziale alla ricostituzione politica della Germania ed alle sue conseguenze giuridiche.

Già a partire da questo momento, indubbiamente, la Procura generale militare, perde slancio nell’azione di definizione, formalizzazione, allestimento di quelle denunce che avrebbero dovuto essere inviate alle Procure territoriali competenti ad esercitare l’azione penale, secondo gli obblighi previsti dalle leggi dello Stato e dalle direttive stabilite in sede politica nel 1945 e già esaminate.

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Certamente in questo rallentamento, non possono essere sottovalutate le condizioni ostative all’estradizione dei tedeschi determinatesi a partire dal 1949 in poi, incidenti anche sulla concreta possibilità di svolgere indagini ed istruttorie adeguate.

Peraltro, questi dati di difficoltà oggettiva non attenuano la gravità della contravvenzione della direttive statuite il 20 agosto 1945. Infatti, nonostante in molti casi le suddette condizioni probabilmente potevano impedire addirittura l’accertamento dell’identificazione degli imputati e quindi far mancare anche gli elementi minimi per intraprendere anche dei procedimenti giudiziari, come recitava la sentenza della Cassazione del 1946 citata, non veniva meno l’obbligo all’esercizio dell’azione penale, posto in capo non al Procuratore generale militare ma alle Procure militari territorialmente competenti.

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D’altra parte, appare ben difficile spiegare questa sopraggiunta inerzia in relazione alla «guerra fredda» con particolare riguardo al 10 ottobre 1956. A questa data è legato il carteggio intercorso tra il ministro degli esteri, Gaetano Martino, e quello della difesa, Emilio Paolo Taviani, circa una richiesta di estradizione dalla Repubblica federale di Germania, che era stata indirizzata al ministro degli esteri.

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Gaetano Martino

Ebbene, è doveroso segnalare – prima di soffermarsi sul carteggio – che sin dal 1949 sono state costruite responsabilità del tutto inesistenti, poiché, leggendo integralmente tale carteggio, ben possono comprendersi le effettive ragioni che indussero due, fra le più alte personalità della vita repubblicana, a concordare sulla soluzione prospettata dallo stesso Giudice istruttore del Tribunale di Roma che aveva avanzato la richiesta.

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Emilio Paolo Taviani

Queste ragioni di natura esclusivamente giuridica, sono appunto costituite dall’impossibilità di richiedere l’estradizione di cittadini tedeschi, preclusa dal Trattato di assistenza giudiziaria del 1942, così come modificato nel 1953, e di cui abbiamo già parlato esaurientemente in precedenza.

La vicenda del carteggio Martino-Taviani nasce dalla ben nota richiesta di estradizione di un militare tedesco per i gravissimi e oramai noti fatti di Cefalonia, che venne inoltrata dal giudice istruttore del Tribunale militare di Bologna dott. Carlo Del Prato alla Direzione Generale degli Affari Politici del ministero degli affari esteri in data 29 settembre 1956.

Il Ministro Martino, con nota del 10 ottobre 1956, manifestava al collega Taviani la sua contrarietà all’estradizione ipotizzata dal procuratore militare, rilevando anche dei probabili “interrogativi che potrebbe far sorgere da parte del Governo di Bonn una nostra iniziativa che venisse ad alimentare la polemica sul comportamento del soldato tedesco.

Proprio in questo momento, infatti, tale Governo si vede costretto a compiere presso la propria opinione pubblica il massimo sforzo allo scopo di vincere la resistenza che incontra oggi in Germania la ricostruzione di quelle forze armate, di cui la NATO reclama con impazienza l’allestimento”.

La nota di risposta del ministro della difesa in data 29 ottobre 1956 risulta pienamente adesiva. Per la costituzione dell’Alleanza Atlantica si riteneva politicamente inopportuno iniziare un procedimento per crimini di guerra che avrebbe messo in crisi l’immagine della Germania e soprattutto la ricostituzione di una forza armata in quel paese.

È ben vero, che quel carteggio si riferiva anche a considerazioni di opportunità politica, ma è sufficiente riportare un altro passaggio contenuto proprio al suo interno – tanto essenziale quanto inspiegabilmente omesso nella varie letture succedutesi nel tempo – per comprendere come il nucleo fondamentale di questa corrispondenza sia stata trascurato per privilegiarne valutazioni accessorie.

Infatti, in quel carteggio si legge: “Ma, a parte tali considerazioni, ritengo che proprio in virtù delle disposizioni citate al n. II p.4 della lettera del G.I. della Procura militare di Roma in data 25 settembre u.s. da te inviatami in copia, non sia possibile richiedere alla Germania l’estradizione delle persone indicate nel foglio stesso“.

Al punto II della richiesta, il giudice istruttore chiedeva se fosse possibile, nel caso di emissione di mandati di cattura, ottenere l’estradizione dei militari tedeschi “tenuto conto che, con scambio di note effettuate a Roma il 1° aprile 1953 tra il Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana e l’Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania, è stato rimesso in vigore tra l’Italia e la Germania, il Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale firmato a Roma il 12 giugno 1942, ad esclusione del paragrafo 2 dell’art. 4 del Trattato stesso”.

Quella decisione maturò, quindi, per l’impossibilità – solo ed esclusivamente di natura giuridica evidenziata dallo stesso giudice competente – di richiedere l’estradizione alla Germania.

Ne discende all’evidenza, che la motivazione fondamentale della decisione del ministro della Difesa aveva riguardato l’impossibilità – sul piano giuridico – di richiedere l’estradizione di cittadini tedeschi, proprio in virtù delle ragioni di diritto positivo indicate nella richiesta del giudice istruttore, vale a dire le già riportate disposizioni contenute nell’art. 4 del Trattato italo-tedesco del 1942, come modificate nel 1953.

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E se è del tutto logico che uomini politici esprimessero valutazioni su una delicata vicenda giudiziaria con risvolti che travalicavano i confini nazionali, è inconfutabile che la vera ragione per cui non venne dato corso alla richiesta prospettata dal giudice istruttore aveva natura prettamente ed esclusivamente giuridica.

Questo carteggio – come detto – è diventato nella relazione conclusiva dell’indagine condotta dal CMM nel 1999 e nelle successive conclusioni della Commissione Giustizia della Camera, l’inconfutabile prova dell’input politico all’occultamento dei 695 fascicoli da parte della giustizia militare italiana provocato dal clima internazionale di guerra fredda.

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In realtà, la ricostruzione che precede, strettamente aderente all’integrale contenuto del carteggio del 1956, conseguentemente invalida quanto asserito nella relazione del 2001 della Commissione Giustizia, secondo cui si sarebbe trattato di un “documento emblematico della rilevanza che la situazione politica internazionale assume per la vicenda in esame”, tanto che la “ragion di Stato” avrebbe “condizionato, in negativo, l’accertamento delle responsabilità per i crimini di guerra”.

Del resto, anche il Consiglio della Magistratura Militare, nella relazione conclusiva del 23 marzo 1999, aveva ritenuto che se “nell’illegalità delle determinazioni della Procura generale militare non possano che essere confluiti motivi di opportunità politica, in un certo senso una superiore ragione di Stato, dal carteggio acquisito se ne può desumere una puntuale definizione”.

In altri termini, quindi, mentre le precedenti inchieste avevano concordemente indicato nel carteggio del 1956 l’emblema dell’intervento diretto della politica nella gestione dei fascicoli in argomento, sulla base dell’analisi documentale, emerge invece che la vera ed unica ragione del comportamento tenuto dagli esponenti governativi dell’epoca è individuabile nell’impossibilità giuridica di richiedere l’estradizione dei cittadini tedeschi, così come sancito nel Trattato del 1942 nel testo in vigore al momento della decisione, relegando a meri motivi secondari le argomentazioni politiche ivi contenute.

Estremamente significativo in proposito, ad escludere ogni legame tra la mancata celebrazione dei processi ed il riarmo tedesco, risulta quanto dichiarato dal Senatore Andreotti: “Ripeto che non ho mai saputo nulla di questo fatto, che, vista la sua gravità, mi avrebbe colpito, come mi ha colpito dopo.

Giulio Andreotti

Giulio Andreotti

Anche la giustificazione di non disturbare i tedeschi non mi avrebbe convinto perché le persone con cui ho lavorato come Strauss, avevano un atteggiamento di estremo rigore nei confronti di quello che era stato il nazionalsocialismo, un rigore forse superiore a quello che avevamo noi in Italia nei confronti del periodo fascista.

Non voglio criticare nessuno, tantomeno un collega che è morto, ma dire che nel momento in cui era in atto il riarmo tedesco non era opportuno riaprire certi capitoli non mi pare giusto, nemmeno logicamente. Il riarmo della Germania in quel momento era necessario”.

A confermare ulteriormente la rilevanza delle problematiche strettamente giuridiche connesse a partire dal 1949 alla perseguibilità dei criminali tedeschi, appaiono anche le valutazioni formulate dal dott. Orazio Romano, magistrato militare in quiescenza nella sua audizione.

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Il dott. Orazio Romano ha parlato di impossibilità di procedere, sotto il profilo giuridico, smentendo ogni collegamento dei comportamenti assunti dai magistrati militari con una finalità di tutela dell’immagine del militare tedesco: “Che ci fosse la tendenza a riconoscere l’impossibilità di procedere nella generalità dei casi, tranne qualche episodio, questo sì, ma non perché si volesse salvaguardare qualcosa. Che cosa? L’onorabilità delle truppe tedesche?”

Umberto Terracini

Umberto Terracini

Ritornando al carteggio, mette conto sottolineare ancora una volta, che esso richiama un solo caso singolo, e del mancato invio di tutti i 695 (ma più avanti vedremo che il numero è leggermente differente) fascicoli da parte della Procura Generale Militare alle Procure territoriali competenti, sembra che nessun membro del Parlamento ne fosse a conoscenza (soltanto Umberto Terracini svolgerà nel 1962 un’interrogazione su un criminale tedesco, peraltro senza alcun legame con l’archivio costituito da ben 17 anni a Palazzo Cesi).

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Inoltre, elemento forse più importante sottolineato dal Senatore a vita Giulio Andreotti, testimone d’eccellenza all’epoca quale segretario alla Presidenza del Consiglio, tale problematica su cui Martino e Taviani si intrattengono non viene mai sollevata o affrontata in sede di Consiglio dei ministri.

Testualmente, infatti, nella sua audizione, il 16 febbraio 2005 il sen. Andreotti ha affermato: “ho letto che vi sarebbero state […] idee diverse che sarebbero state estrinsecate dai Ministri Martino e Taviani, ma a me non risulta. Posso, senza dubbio, dire che mai di queste cose si è parlato in Consiglio dei ministri, altrimenti lo avrei saputo. […] Si tratta di punti di vista personali e questo non era sicuramente il punto di vista né del Presidente del consiglio, né del Consiglio dei ministri”.

Questo scambio di vedute rimane pertanto limitato esclusivamente ai due protagonisti, e non trova appunto alcun ulteriore riscontro, in posizioni assunte da organi come il Consiglio dei ministri. Tanto più che successivamente allo scambio di lettere Martino-Taviani, l’Ambasciata italiana a Washington con lettera del 30 novembre 1956 ringraziava il Dipartimento di Stato americano per l’aiuto prestato in relazione alla consegna della documentazione riguardante il processo a carico dei Generali Lanz e Speidel (avvenuto nel novembre 1947 a Norimberga), che sarebbe stata utile ai fini dell’identificazione dei tedeschi responsabili dell’eccidio di Cefalonia e Corfù.

Hubert Lanz

Hubert Lanz

Che lo scambio di vedute di cui sopra sia rimasto un caso limitato tra i due soggetti, non incidendo sul procedimento, emerge anche dalla seconda lettera del 23 gennaio 1957 in cui il ministro Martino metteva al corrente il collega di governo Taviani sul prosieguo di corrispondenza con la procura militare di Roma sopra citata, informandolo che il procedimento penale era stato avviato avanti all’autorità giudiziaria ordinaria, che lo aveva rinviato a quella militare, essendo quest’ultima competente.

Speidel (a sinistra) con Rommel

Speidel (a sinistra) con Rommel

Fugata la pista della guerra fredda, certamente rimane il problema di comprendere il destino dell’archivio costituito nel 1945. All’attivismo, come detto, segue l’inerzia che si traduce nell’indebito trattenimento, ossia nell’omissione dell’invio.

Dalla testimonianza del dott. Giuseppe Di Blasi (l’unico testimone vivente che era presente all’archiviazione del 1960) si è rilevato che i fascicoli erano all’epoca “una notevole quantità di atti sfusi, in gran parte disordinati, che bisognava catalogare, sistemare e unificare razionalmente, in modo da renderli atti utili agli effetti giudiziari”.

Lo stesso Di Blasi proprio a partire dal suo arrivo in Procura generale militare nel 1958 e fino al febbraio 1960 si occupa di sistemare all’interno di alcune cartelle di colore grigio scuro, gli atti dell’archivio costituito nel 1945, ordinati, selezionati, sistemati razionalmente, suddivisi a seconda dei nominativi e dei fatti, per eventuali concorrenti nel medesimo reato, in modo che potessero costituire il presupposto per eventuali azioni giudiziarie.

Naturalmente, i fascicoli avrebbero dovuto essere trasmessi agli uffici giudiziari competenti, ma sorse in primo luogo il problema che in molti di questi, la maggior parte dei militari non erano identificabili, erano ignoti, quindi riusciva difficile stabilire la connessione tra i fatti e i soggetti che li avevano compiuti.

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La nomina di Santacroce al vertice della Magistratura militare in veste di Procuratore generale militare nel 1958, porta ad una riconsiderazione complessiva di questi fascicoli, sostanzialmente dimenticati, come visto, a partire dalla prima metà degli anni Cinquanta.

In questa direzione non va dimenticata la questione di legittimità dell’articolo 6 D.L.L. 21 marzo 1946 n. 144, sollevata il 24 settembre 1958 dal Tribunale militare di Padova, il cui accoglimento avrebbe determinato l’attribuzione della titolarità dei fascicoli relativi dei crimini di guerra in capo alla magistratura ordinaria.

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Questione risolta attraverso due pareri dell’Avvocatura di Stato dinanzi alla Corte. Il secondo parere dell’Avvocatura, ribaltando completamente il 3 giugno 1959 il primo parere favorevole all’abolizione dell’articolo 6, era alla base della successiva pronuncia della Corte Costituzionale, n. 48 del 9(15) luglio 1959 che lasciava inconsapevolmente immutata la situazione di quei fascicoli.

La figura del generale Enrico Santacroce, anche all’esito dell’indagine della commissione, rimane di centrale importanza rispetto sia alle finalità di indagine poste dalla legge istitutiva della commissione circa le cause dell’occultamento del fascicoli, sia strictu sensu alla natura del provvedimento di archiviazione provvisoria del 14 gennaio 1960 da lui sottoscritto.

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Il punto di partenza dell’indagine era rappresentato dalla decisione del consiglio della magistratura militare che indicava in Enrico Santacroce, insieme agli altri due procuratori generali militari presso il Tribunale Supremo Militare, dott. Borsari e gen. Mirabella, i responsabili dell’occultamento dei fascicoli e dunque della mancata celebrazione dei processi.

Pertanto, la figura del Procuratore generale militare Santacroce non può essere delineata, ai fini che qui interessano, in maniera disgiunta dalla disamina del provvedimento di “archiviazione provvisoria”, da lui firmato e adottato il 14 gennaio 1960 in relazione a tutti i fascicoli processuali relativi a crimini di guerra, poi rinvenuti nella primavera del 1994 presso l’archivio di Palazzo Cesi.

Palazzo Cesi a Roma

Palazzo Cesi a Roma

L’indagine della commissione ha arricchito notevolmente il quadro conoscitivo sul punto attraverso l’acquisizione di documentazione relativa alla carriera del magistrato militare e attraverso l’audizione di alcuni dei colleghi del Procuratore generale militare dott. Santacroce, ancora in vita, come il dott. Orazio Romano e il dott. Giovanni Di Blasi, mai ascoltati nel corso delle indagini conoscitive che hanno preceduto quella della commissione d’inchiesta parlamentare, rivelandosi certamente utili per la ricostruzione degli eventi e del comportamento tenuto dal generale.

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Il dott. Enrico Santacroce, nato a Chiasso il 30 maggio 1910 entrò in magistratura ordinaria il 14 luglio 1932 per passare a quella militare dal 16 giugno 1935. Era un pregevole giurista e studioso della materia, di talché venne insignito nel 1960 del titolo di grande ufficiale ordine del merito della Repubblica italiana. Morì improvvisamente in data 30 dicembre 1974 mentre era al vertice della magistratura militare.

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In data 13 aprile 1937, mentre ricopriva l’incarico di magistrato a La Spezia, venne nominato da Rodolfo Graziani giudice relatore presso il Tribunale di guerra dell’Africa coloniale italiana di Addis Abeba dove rimase fino al 30 novembre 1938. Dal 3 ottobre 1941 si recò, in qualità di procuratore militare, del Re presso la sezione di Tripolis del Peloponneso del tribunale militare di guerra dell’XI armata greca. Per tali ragioni dal novembre 1940 il suo stato di servizio recita che egli fu distaccato alla giustizia militare dello Stato Maggiore dell’esercito.

Le relazioni dei più alti gradi militari sul suo operato in quel periodo riflettono le capacità del magistrato e alcune caratteristiche che contrassegneranno, anche la successiva gestione della più alta carica della magistratura militare, come hanno testimoniato alcuni suoi collaboratori ascoltati avanti alla commissione dei quali meglio si riferirà.

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Dopo l’8 settembre 1943 venne catturato dai tedeschi che lo internarono in Germania. Rimpatriò in data l’11 luglio 1945 dopo essere stato liberato dalle truppe canadesi e aver svolto per gli alleati un incarico presso i luoghi di internamento.

Nell’ambito di questa esperienza della carriera del magistrato maturò l’unico incidente del suo cammino verso i più alti gradi della magistratura militare: nell’immediato dopoguerra venne infatti colpito da misura cautelare della sospensione dell’ufficio da parte dell’Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo.

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Agli atti della commissione è stata acquisita sia la dichiarazione, poi ritenuta del tutto infondata, di un militare che lo accusò di aver avuto comportamenti qualificabili come atti di collaborazione con i tedeschi all’atto di essere deportati in Germania dalla Grecia e di avere svolto opera di delazione a favore dei nazifascisti nei confronti di colleghi che tentavano di sottrarsi alla partenza.

In data 16 febbraio 1946 la commissione per l’epurazione del personale civile deliberava la revoca della misura e il totale proscioglimento da ogni accusa in ordine all’addebito ascrittogli.

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Immediatamente dopo fu dunque reintegrato nella magistratura militare dove fu impiegato in delicati processi sia per quanto riguarda fatti avvenuti durante la difesa di Roma dal tedesco invasore, sia per quanto riguarda il processo a Rodolfo Graziani. La brillantezza con cui svolse i suoi compiti, gli fruttarono note di merito ed encomi che lo portarono ad essere nominato procuratore generale nel 1958 alla giovane età di quarantotto anni.

La documentazione acquisita dagli archivi del Ministero della difesa comprovano l’apprezzamento delle doti di Enrico Santacroce nei vari passaggi di carriera come in occasione della nomina di consigliere relatore al Tribunale Supremo Militare, quando le sue capacità, furono definite eccezionali dall’allora procuratore generale.

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Si tratta sia per la delicatezza del ruolo, sia per l’ambiente in cui avvenne, di un fatto di particolare importanza sempre tenendo in considerazione che secondo la normativa vigente in quel tempo era il potere esecutivo che nominava il Procuratore generale militare.

Sul punto appare utile riportare la testimonianza di un altro dei collaboratori del Proc. gen. Santacroce, il dott. Giovanni Di Blasi che, come si riferirà più diffusamente nel prosieguo, partecipò alla decisione di archiviare provvisoriamente i fascicoli: “Santacroce si trovava a metà tra quelli che noi chiamavano i “vecchi” magistrati militari e i nuovi. I magistrati militari anziani venivano da noi chiamati i magistrati “della prima guerra“, in quanto erano tutti ex combattenti della prima guerra mondiale.

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Poi c’erano i nuovi, che erano entrati in servizio durante la guerra, come Foscolo, Veutro, Marciante, Pantano e tanti altri. Santacroce era entrato in servizio nel 1935, insieme ad un altro magistrato di nome Merler, che non ho mai conosciuto, in quanto prestò servizio sempre a Verona. Entrambi provenivano dalla magistratura ordinaria.

Il dottor Santacroce era un uomo riservato, conduceva una vita piuttosto appartata, partecipava poco anche ai convegni che venivano organizzati e alle riunioni che si tenevano per motivi di servizio o collaterali.

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Non credo, pertanto, che avesse rapporti particolari, né con i magistrati anziani, né con quelli nuovi, anche perché era diventato Procuratore generale militare in età molto giovane, per quella carica: era nato nel 1910 e divenne Procuratore generale militare nel 1958, a 48 anni di età, un’età per noi eccezionale.

Quando si trattò di sostituire il Procuratore generale Mirabella, che apparteneva alla categoria degli anziani, andato in pensione nel 1958, evidentemente le autorità che dovevano scegliere il nuovo Procuratore generale militare individuarono qualcuno che non avesse legami con il passato”.

Questa estraneità, anche alla luce dei trascorsi in Africa del generale, trova parziale riscontro. Sul punto vale la pena aprire una breve parentesi per sottolineare che certamente vi fu un elemento di rottura rispetto al predecessore gen. Arrigo Mirabella consistito nel fatto che, a differenza di quest’ultimo, Santacroce si rifiutò di giurare per la Repubblica Sociale Italiana.

In molte occasioni gli auditi avanti alla commissione sono stati sollecitati a ricordare e riferire dei rapporti tra il gen. Santacroce e il Ministro della difesa o più in generale il mondo politico. Da parte dei colleghi, che in varia guisa hanno collaborato con lui, è sempre stato messo in rilievo il suo piglio autoritario anche nei rapporti con il ministero, ma allo stesso tempo la sua sensibilità per gli aspetti politici delle questioni.

La descrizione, che dobbiamo al dott. Romano, ricalca addirittura nell’uso dei termini quella del generale Pafundi riportata precedentemente. Da quest’ultimo viene infatti ancora una volta messa in rilievo la sua insofferenza per ingerenze anche provenienti dal mondo politico.

Il procuratore generale Santacroce è l’autore del provvedimento di “archiviazione provvisoria”, atto che non trova riscontro nell’ordinamento giuridico, e che viene configurato nei seguenti termini: “IL PROCURATORE GENERALE MILITARE Visti gli atti relativi al fatto di cui tratta il fascicolo n … dell’Ufficio sopra indicato; poiché, nonostante il lungo tempo trascorso dalla data del fatto anzidetto, non si sono avute notizie utili per la identificazione dei loro autori e per l’accertamento della responsabilità, ordina la provvisoria archiviazione degli atti. Roma, 14 gennaio 1960 IL PROCURATORE GENERALE MILITARE (Enrico Santacroce) della commissione parlamentare d’inchiesta – si legge nella relazione alla quale stiamo sempre facendo riferimento – si è sostenuto che il dottor Santacroce abbia utilizzato tale formulazione vista la sua inesistenza sotto il profilo giuridico, in quanto intendeva dare corso politico – e non giuridico – a quei fascicoli secondo input chiaramente connessi alla guerra fredda ed in particolare legati alla figura del Ministro della difesa del momento in cui fu emesso questo provvedimento: Giulio Andreotti”.

L’archiviazione provvisoria infatti viene datata il 14 gennaio 1960 quando Giulio Andreotti è Ministro della difesa, incarico ricoperto dal 1959 al 1966. Tuttavia, in questo senso proprio lo stesso Giulio Andreotti ha negato di fronte alla Commissione ogni tipo di coinvolgimento nelle deliberazioni di Santacroce, affermando: “Come ho detto in maniera più che esplicita, non ho mai sentito parlare di questo problema. Se mi fosse stata fatta una proposta di questo genere non solo avrei detto di no, ma forse avrei cercato di cambiarla.”

Di Blasi, testimone oculare della questione, ha dichiarato che questo provvedimento di archiviazione provvisoria avrebbe avuto natura interna alla Procura generale militare, funzionale dunque all’esigenza di riordino del materiale dell’ufficio costituito a Palazzo Cesi. Invece il Professor Renato Maggiore, ex Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione, ha contestato che il provvedimento fosse privo di rilevanza giuridica esterna, sostenendo nella sua audizione che l’archiviazione provvisoria era un provvedimento abnorme e innaturale.

Giuliano Vassalli

Giuliano Vassalli

In proposito, ancora di fronte alla Commissione d’inchiesta, il prof. Giuliano Vassalli, presidente emerito della Corte Costituzionale ha affermato: “L’archiviazione è del gennaio 1960, dunque circa 14 anni dopo. Può darsi che come organo ricettore di questo materiale da smistare, la procura generale si sia attribuita questa competenza, ma è una competenza che non esiste. La procura generale militare, che riceveva questo materiale in blocco, aveva il compito di selezionarlo, di ordinarlo e quindi di mandarlo immediatamente alle procure militari italiane competenti.

Mi risulta dalle letture che quest’opera non è stata fatta. L’archiviazione provvisoria, dunque è illegale sotto due punti di vista: il primo si può discutere, nel senso che la provvisoria archiviazione si potrebbe interpretare benevolmente come sospensione provvisoria di ogni attività di indagine, in attesa di ogni eventuale archiviazione, se quest’attività non potesse portare a nulla; l’altro è imperdonabile, in quanto il potere di appartiene alle singole procure militari.”

Risulta evidente dunque che il provvedimento adottato dal Procuratore generale militare, dott. Enrico Santacroce, sia assolutamente antigiuridico e abnorme. Rispetto all’inerzia che aveva avvolto i fascicoli a partire dalla fine degli anni Quaranta, il dott. Santacroce addotta una posizione giuridica evidentemente contraria alle competenze della Procura generale militare ed ai principi dell’ordinamento.

L’archiviazione dei 2274 fascicoli concernenti i crimini di guerra, si pone cioè in evidente violazione dell’obbligatorietà dell’azione penale posta in capo alle procure territorialmente competenti. Santacroce, dunque ha gravemente e indubitabilmente sbagliato, assumendo questa deliberazione che ha cercato di fornire al mancato invio dei fascicoli alle procure territorialmente competenti una giustificazione giuridica peraltro, palesemente illegittima.

Detto questo, certamente non è meno importante riflettere sulle possibili ragioni della sua scelta. Una decisione, evidentemente presa in piena coscienza ed autonomia, se si guarda al profilo dell’uomo ed al senso che attribuiva al suo ruolo di Procuratore generale militare. Diversamente dalle conclusioni raggiunte dalle precedenti indagini, in particolare quella del CMM, questa decisione non può ascriversi ad un condizionamento o ad un input politico.

Non soltanto, il Ministro della difesa dell’epoca, il sen. a vita Giulio Andreotti l’ha negato fermamente, nelle audizioni sostenute di fronte alla Commissione d’inchiesta, ma soprattutto le risultanze documentali di questa ipotesi sono apparse tutt’altro che probanti. Inoltre, va ricordato anche l’alto senso di autonomia e di gelosa difesa delle sue prerogative che unanimemente è stato riconosciuto al dott. Santacroce.

In proposito, il dott. Ottavio Orecchio, magistrato militare in pensione, durante un audizione del 2 dicembre 1996 sostenuta davanti la Commissione di Indagine sui procedimenti per crimini di guerra del Consiglio della Magistratura Militare ha rilevato che la determinazione del dott. Santacroce sui predetti procedimenti era duplice: “quando sussistevano elementi per individuare gli autori dei crimini, il Procuratore generale adottava provvedimenti di trasmissione degli atti alle procure competenti; quando invece difettavano tali elementi, il Procuratore generale adottava un provvedimento di “archiviazione provvisoria”, in attesa di nuove notizie che giustificassero l’adozione di provvedimenti d’altro tipo […] i provvedimenti di “provvisoria archiviazione erano determinazioni autonomamente prese dal Procuratore generale, che presentavano qualche analogia con i provvedimenti che venivano adottati relativamente ai reati di assenza dal servizio e per i quali non era cessata la permanenza”.

Secondo il dott. Orecchio, Santacroce tenne conto, da un lato dell’impossibilità di estradare i tedeschi, dall’altro, del fatto che un gran numero di procedimenti sarebbe finito senza esiti apprezzabili con la burocratica sentenza nei confronti di ignoti; che anche le sentenze dibattimentali sarebbero risultate prive di effetti pratici, dato che non era possibile l’estradizione degli imputati dalla Germania ed il dott. Santacroce era assolutamente contrario alla celebrazione dei processi in contumacia.

L’aperta contrarietà ai processi in contumacia in quanto “privi di effetti pratici” del dott. Santacroce, potrebbe essere un elemento utile a spiegare in qualche modo le sue scelte. In questa direzione non vanno trascurate neanche le valutazioni di Orazio Romano, magistrato militare in quiescenza, esposte nell’audizione effettuata presso la sua abitazione da parte di una rappresentanza della commissione d’inchiesta.

Il dott. Romano, ha individuato in quel periodo “non una tendenza a non procedere bensì una tendenza a dare atto dell’impossibilità di procedere. Cioè si sapeva che l’opinione pubblica avrebbe voluto che quei militari tedeschi fossero identificati, processati, condannati alla fucilazione ed all’ergastolo. Sì, questo più o meno si sapeva, però è vero anche che arrivare a queste conclusioni era una cosa ormai impossibile.”

Ben diverso peraltro, rispetto alla ricostruzione delle profonde problematiche inerenti alla concreta possibilità di svolgere le indagini ed i processi ed alla ricerca delle motivazioni dell’archiviazione provvisoria, nella quale comunque siamo sul terreno delle ipotesi (condizione che proprio per la serietà dell’inchiesta condotta ed in virtù dell’estremo rigore dispiegato nel tentativo di accertare gli elementi fattuali della vicenda non deve essere sottaciuta o minimizzata) appare una sua giustificazione.

Questa esposizione, non intende in alcun modo operare in questo senso, viste le palesi violazioni dell’ordinamento giuridico in cui evidentemente il dott. Santacroce è incorso, assumendo una decisione formale antitetica all’invio dei fascicoli dei crimini di guerra. Tenuto conto poi, del fatto che l’ordinamento giuridico italiano prevede comunque la fattispecie del processo in contumacia, in contrasto ancora una volta con le convinzioni personali del dott. Santacroce.

D’altra parte, è doveroso, cercare di luminare il più possibile il quadro di riferimento effettuale in cui certe scelte gravemente sbagliate vennero assunte. L’accertamento delle cause o meglio delle complesse dinamiche di avvenimenti molto lontani, passa ineludibilmente attraverso il tentativo di offrire preliminarmente una fotografia di tutti gli elementi effettivamente riscontrabili.

Peraltro, lo stesso Santacroce tornerà sui fascicoli dell’archivio costituito all’interno di Palazzo Cesi in relazione all’approssimarsi della scadenza, nel 1965, dei termini di prescrizione per i crimini di guerra in Germania. L’8 maggio 1965, sarebbe, infatti, scattato questo termine di prescrizione ventennale relativo ai reati commessi durante il regime nazionalsocialista.

Il Governo della Repubblica Federale Tedesca richiese, pertanto, all’Italia (oltre che ad altri paesi) documentazione su tali reati al fine di inoltrarlo alle autorità giudiziarie competenti tedesche, esortando il Governo italiano a garantire “tutta la sua collaborazione al fine di reperire il materiale ancora sconosciuto riguardante gli eccidi compiuti durante il dominio nazionalsocialista”.

Il Governo tedesco formulò quindi una richiesta, affinché tutto ciò che potesse essere portato all’attenzione della magistratura prima della scadenza del limite ventennale, venisse inviato. Difatti, nei mesi seguenti vi furono numerosi scambi di corrispondenza fra il gabinetto del Ministero della difesa e la Procura generale militare, nonché fra il predetto Ministero e quello degli esteri.

Questa richiesta di notizie, informazioni, dati su possibili procedimenti per crimini di guerra ricevette risposta da parte del procuratore generale in una nota diretta al ministro della difesa del 16 febbraio 1965 in cui si affermava che “vi sono casi – peraltro non numerosi – di crimini tuttora impuniti per i quali vi è sufficiente documentazione. l’autorità giudiziaria italiana conserva il pieno esercizio della propria giurisdizione” per questi reati e che “la legge italiana è più rigorosa in materia di prescrizione dei reati in questione” rispetto a quella tedesca.

I casi inviati dalla Procura generale militare, furono circa una ventina (precisamente 24, alcuni dei quali abbinati), corrispondenti “ad una minima parte dell’intero materiale di informazione”. La loro trasmissione all’autorità tedesca avvenne – tramite il Ministero degli affari esteri – con allegato un promemoria ed una nota verbale nel marzo 1965.

La Commissione ha svolto, all’interno della sua inchiesta, una missione in Germania per recuperare tutto il materiale relativo a quei fascicoli e soprattutto per comprendere il modo in cui la magistratura tedesca li abbia gestiti.

Appurato, infatti, che il Ministro della difesa del momento, Giulio Andreotti, sollecitò – su input tedesco – la Procura generale militare, inviando poi su risposta positiva di Santacroce i casi suddetti, attraverso il Ministero degli esteri, certamente appare opportuno verificare l’iter di questi fascicoli, cosiddetti “polposi”, anche per poter istituire almeno un confronto sull’iter giudiziario che avrebbero ipoteticamente potuto avere quelli che rimanevano, e sarebbero restati fino al 1994, a Palazzo Cesi.

Nel frattempo, il Ministero della difesa aveva mandato al Ministero degli affari esteri l’esito delle sue ricerche sui crimini nazisti impuniti. Il Ministero degli esteri preparò un “Promemoria” e una “Nota Verbale” che vennero trasmesse all’Ambasciata di Germania il 9 marzo 1965. Nel “Promemoria”, scritto appunto dal Ministero degli affari esteri, veniva sottolineato l’impegno assunto dal Governo italiano di punire “tutti i criminali nazisti”.

Inoltre, il Ministero degli esteri inoltrò un “Appunto” che aveva avuto dal Ministero della difesa circa “crimini nazisti commessi in Italia e rimasti tuttora impuniti”.

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Il documento venne accompagnato da una serie di allegati che permisero poi, alle autorità tedesche, di compilare un elenco con gli indiziati suddiviso per provenienza dell’organo denunciante. Pochi giorni dopo l’invio della Nota Verbale del 9 marzo 1965 all’Ambasciata tedesca, il Ministero della difesa chiese in data 12 marzo 1965 alla Procura generale militare lumi sulla natura dei materiali inviati.

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Il documento inviato all’Ambasciata tedesca il 9 marzo 1965 rilevava nella nota i seguenti crimini:

Provincia di Cuneo

  • Strage di Boves del 31.10.1943 e 1, 2, 3 gennaio 1944 compiuta da truppe corazzate e reparti di Alpenjaeger, facenti parte probabilmente della 34^ Divisione di Fanteria comandata dal Generale LIEB;
  • Strage di Garessio in Valdinferno del 13-17 maggio 1944 compiuta in danno di civili da reparti di Alpenjaeger;
  • Strage di 17 civili a Genola il 29.4.45 compiuta da reparti guastatori tedeschi in ritirata dalla Liguria, a solo scopo terroristico;
  • Stragi di civili compiute a Piezzo, a Fariglino ed a Carrù il 5 luglio 1944 ad opera di reparti tedeschi rastrellatori;
  • Strage di 24 civili compiuta nella frazione Ceretto di Castiglione Saluzzo il 5.1.1944 ad opera di reparti tedeschi in operazione di rastrellamento;
  • Strage di 30 civili compiuta a Peveragno il 10.1.1944 ad opera di reparto tedesco in rastrellamento;
  • Strage di civili compiuta a Ceresola d’Alba nel luglio 1944 ad opera di reparti tedeschi in rastrellamento;
  • Deportazione avvenuta il 20.12.1944, di 2000 civili da Mondovì a Cuneo, compiuta dalla 34^ Div. di Fanteria comandata dal generale LIEB, quali ostaggi.
  • Stragi e incendi a Cartignano, S. Damiano, Barge, Paesana, compiute per rappresaglia durante le operazioni di rastrellamento da reparti tedeschi.

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Provincia di Trento

  • Duplice omicidio in persona del vicebrigadiere dei CC. MARAZZATO Angelo di Demetrio, nato a Trebalezeghe (Padova) nel 1910, e dell’Appuntato SPINA Rosario di Antonio, nato a Zafferana (Catania) nel 1904, commesso in Molina di Fiemme il 4 maggio 1945 da un reparto di SS in ritirata.

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Provincia di Lucca

  • Uccisione di 7 civili avvenuta il 30 giugno 1944 a Valpromano di Camaiore;
  • Uccisione di 4 civili avvenuta il 30 giugno 1944 a Gombitelli di Camaiore;
  • Uccisione di 7 civili avvenuta in giugno e luglio 1944 a Massarosa;
  • Uccisione di 3 civili avvenuta il 5 agosto 1944 a Casoli di Camaiore;
  • Uccisione di 38 civili avvenuta l‘8 agosto 1944 a Corsanico di Massarosa;
  • Uccisione di 8 civili avvenuta l’11 agosto 1944 a Massaciuccoli di Massarosa;
  • Uccisione di 11 civili avvenuta il 2 settembre a 1944 Massaciuccoli di Massarosa;
  • Uccisione di 16 civili avvenuta il 4 settembre a 1944 Pieve di Camaiore;
  • Uccisione di 19 civili avvenuta il 4 settembre a 1944 Pioppetti di Camaiore;
  • Uccisione di 7 civili avvenuta il 4 settembre 1944 a Nocchi;
  • Uccisione di 21 civili avvenuta il 4 settembre 1944 a Montemagno di Camaiore;
  • Uccisione di 7 civili avvenuta nel settembre 1944 a Compignano;
  • Uccisione di 4 civili avvenuta l‘8 settembre 1944 a San Martino di Freddana.

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Provincia di Massa Carrara

  • Uccisione di 72 civili avvenuta il 16 settembre 1944 a Bergiola Foscalina di Carrara;
  • Uccisione di 147 civili avvenuta il 16 settembre 1944 a Fosse del Frigido di Massa.

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 Provincia di Pisa

  • Uccisione di 16 civili avvenuta nel giugno 1944 a Riparbella;
  • Uccisione di 63 persone avvenuta nel giugno-luglio e agosto 1944 a Romagna S. Giuliano Terme;
  • Uccisione di un carabiniere sbandato e 4 donne avvenuta il 13 giugno 1944 a San Rossore di Pisa;
  • Uccisione di 77 civili avvenuta il 14 giugno 1944 a Castelnuovo di Val di Cecina;
  • Uccisione di 63 civili avvenuta il 29 giugno 1944 a Bruccia di Guardistallo;
  • Uccisione di 3 civili avvenuta nel luglio 1944 a Orentano di Castelfranco di Sotto;
  • Uccisione di 1 civile avvenuta nel luglio 1944 a Castelfranco di Sotto;
  • Uccisione di 1 civile avvenuta nel luglio 1944 a Castelfranco di Sotto;
  • Uccisione di 4 civili avvenuta nel luglio 1944 a uno a Montefalcone di Castelfranco di Sotto; U
  • Uccisione di 4 civili avvenuta il 2 luglio 1944 a Santa Luce Orciano;
  • Uccisione di 1 civile avvenuta il 13 luglio 1944 a Lari;
  • Uccisione di 4 civili avvenuta nel luglio 1944 a Castellina Marittima;
  • Uccisione di un civile avvenuta il 19 luglio 1944 a Varranico di Montopoli Val d’Arno; Uccisione di 19 civili avvenuta il 19 luglio 1944 a Piavola di Buti;
  • Uccisione di 1 civile avvenuta il 21 agosto 1944 a Lari.

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Provincia di Messina

  • Uccisione di 3 civili avvenuta il 14 agosto 1943 in S. Alessio Siculo in persona del parroco del paese, Rev. Antonio Musumeci e dei coniugi Scarcella Cosimo e Melandri Lotteria e ferimento di due donne;
  • Uccisione di 5 carabinieri della stazione di Castanea delle Furie avvenuta il 14 agosto 1944, in località “Chiusa” Ponte Gallo di Messina in persona dell’Appuntato Rizzo Antonino e dei carabinieri Rizzo Tindaro, Caccetta Antonio, Pino Nicolò, Vacampo Antonino.

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 Provincia di Udine

  • Uccisione di 13 partigiani avvenuta il 29 aprile 1945 a Collerumiz di Tarcento. Tale reato di violenza con omicidio, ai sensi degli art. 13 e 185 c.p.m.g., è stato imputato al tenente Stikmayer, al tenente Lassak e ad altri militari tedeschi. Jugoslavia;
  • Uccisione avvenuta il 1° ottobre 1943 a Trigli (Jugoslavia) di 49 ufficiali italiani prigionieri, catturati a Spalato. Tale reato di violenza e omicidio, ai sensi degli art. 13 e 185 c.p.m.g., è stato imputato al generale Ritter von Oberkampf, al generale Augusto Schothuber, al sottotenente Otto Ludendorff ed altri appartenenti alla Divisione tedesca S.S. “Prinz Eugen”.

Germania Reati di maltrattamenti e violenza commessi tra il settembre 1943 e l’aprile 1945 contro prigionieri di guerra italiani internati nel campo “Oflag 83” di Wutzendorf. Tali reati, ai sensi degli art. 13-209 e 211 c.p.m.g., sono stati imputati al colonnello von Bernardi, al capitano Leimberger, al caporale Strassmeyer ed altri militari tedeschi. La predetta nota fu accompagnata – come rilevato – da una serie di allegati.

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L’Ambasciata tedesca di Roma ne stilò un elenco che inoltrò al Ministero degli esteri come allegato alla sua relazione del 20.5.65, prot. V 4-8/00/1: Elenco degli allegati trasmessi con la Nota verbale del Ministero degli esteri italiano del 9 marzo 1965 11/1008/20 – sui crimini nazionalsocialisti commessi in Italia: Materiali della Procura militare Generale di Roma.

Stramentizzo, 3 maggio 1945. E' il primo caduto della lunga serie: guidava la motocicletta che incrociò la VW anfibia con tre nazisti. Era chiamato "Franz" e la sua identità non è stata accertata, probabilmente un disertore tedesco

Stramentizzo, 3 maggio 1945. E’ il primo caduto della lunga serie: guidava la motocicletta che incrociò la VW anfibia con tre nazisti. Era chiamato “Franz” e la sua identità non è stata accertata, probabilmente un disertore tedesco

  • Titho Karl Friedrich, Hans Haage, Otto Rikoff, Josef König, Konstantin Seifer; uccisione di 71 internati a Capri [sic!];
  • Tenente colonnello Ewert e altri, uccisione di 65 civili in provincia di Firenze;
  • Generale Rodt, maggiore Ludwig Wiegand, capitano Weber e altri, uccisione di 40 civili in provincia di Arezzo;
  • Tenente colonnello Berger, sottotenente Boker, sottotenente Morgenstern, maresciallo Schwab, uccisione di civili in San Sepolcro (Provincia di Arezzo);
  • Procedimento contro il capitano Paul Nikolajew e altri, uccisione di 32 civili a Ponte Bettola (Provincia di Reggio Emilia);
  • Maggiore Ludwig Wiegand, uccisione di 30 civili a San Giustino Valdarno (Provincia di Arezzo);
  • Generale von Bokel, colonnello Ortlieb, colonnello Coqui, capitano Korte, capitano Rudolph, sottotenente Sitzt, sottotenente Schmelzner, sottotenente Kasmeyer, sottotenente Otto Hoffmann, uccisione di 22 civili in Podernovo-Lagacciolo (Provincia di Arezzo);
  • Maggiore Ganzer, sottotenente Gunter Putze, maresciallo Smit, sergente Petzcia, maresciallo Papuska, soldato W. Westhauser uccisione di 7 civili a S.Maria a Colle e di altri 13 civili in Balbano e Compignano (Provincia di Lucca);
  • Capitano Henning, uccisione di 19 civili in provincia di Cuneo;
  • Tenente colonnello Hoezfeld, tenente colonnello Rick, capitano Schmann, Ernst Lohmann, Johann Schuster e altri, uccisione di 11 civili in provincia di Lucca;
  • Capitano Eghembar, uccisione di 8 civili in provincia di Trento;
  • Maggiore Noll, capitano Kaiser, uccisione di 6 civili in Cevoli (Pisa);
  • Generale Hoppe, sergente Franz Schumacher, uccisione di 6 ostaggi a Cesena;
  • Sergente Martin Retschel, uccisione di 5 civili in provincia di Pistoia;
  • Capitano Erhard Kuehnel, sergente Herbert Hoffer, uccisione di 5 civili (Provincia di Pisa);
  • Sottotenente Bubi Preiss, aspirante ufficiale Jung, sergente Kirchhof, uccisione di 5 civili in provincia di Modena;
  • Sottotenente Wolf Dünnebier, sottotenente Hans-Dietrich Michelsen, soldato Carl Müller, uccisione di 4 civili a Montecatini (Provincia di Pistoia);
  • Sottotenente Nagel, uccisione di due soldati italiani in Marani Ala (Provincia di Trento);
  • August Steiner, uccisione di due funzionari di polizia italiani in provincia di Trento;
  • Maggiore von Alvensleben, uccisione del generale Gonzaga-Ferrante (prigioniero di guerra) in provincia di Salerno;
  • Tribunale militare di Padova Sottotenente Stikmayer, sottotenente Lassak e altri membri della Wehrmacht rimasti ignoti, uccisione di 13 partigiani;
  • Colonnello von Bernardi, capitano Leimberger, sergente Strassmeyer e altri, torture inflitte a prigionieri di guerra italiani nel campo di Wietzendorf;
  • Generale Ritter von Oberkampf, generale August Schothuber, sottotenente Otto Ludendorff, uccisione di 49 prigionieri di guerra italiani a Spalato.
  • Procura presso il Tribunale di Bari Ignoti appartenenti alla Wehrmacht, uccisione di 13 ostaggi;
  • Ignoti appartenenti alla Wehrmacht, uccisione di un funzionario di polizia italiano malato;
  • Ignoti appartenenti alle SS, uccisione di 22 soldati italiani rilasciati dalla prigionia.
  • Questura di Napoli (Sezione distaccata di Volturno) Ignoti appartenenti alla Wehrmacht, uccisione di a) 5 contadini, b) di 54 ostaggi, c) 14 civili.
  • Comune di Schilpario (Bergamo) Militari tedeschi tra i quali il sottotenente Mehl, uccisione di 3 contadini.
  • Prefettura di Vicenza Sottotenente Spath, uccisione di due civili e la tortura di numerosi altri civili;
  • Maggiore Diebolt, capitano Stein, capitano Kurz, sottotenente Suder, sottotenente Bager, Heinrich Zorzi, uccisione di 7 giovani;
  • Capitano Wolk, maresciallo Walter, uccisione di 17 civili;
  • Maggiore Grundmann, uccisione di 5 civili;
  • Ignoti militari della Wehrmacht, uccisione di 17 civili, uccisione di 5 civili, uccisione di 5 civili a Costa, di 4 a Ponte Maso, di 59 a Pedescala, di 13 a Settecà, di 4 a Pedescala, di 5 a Sommano.
  • Procura di Torino Tenente colonnello Joachim Peiper, uccisione di numerosi civili a Boves (Cuneo).
  • Procura di Ariano Irpino Ignoti militari della Wehrmacht, uccisione di un civile e ferimento di un secondo civile.
  • Procura dell’Aquila Ignoti militari della Wehrmacht, uccisione di una giovane ragazza di 17 anni e di altri 16 civili;
  • Militari della Wehrmacht (tra i quali il sottotenente Hase), uccisione di 9 civili;
  • Militare della Wehrmacht ubriaco di nome Hans, uccisione di una donna;
  • Ignoti militari della Wehrmacht, uccisione di 23 civili. Procura di Bologna Ignoti militari della Wehrmacht, uccisione di 9 civili in provincia di Piacenza;
  • Soldati tedeschi in Casina (Gendarmerie-Hauptmannschaft Umbria-Marche), uccisione di 32 civili, tra quali un bambino di un anno;
  • Soldati tedeschi, uccisione di 12 civili a Ciano; Soldati tedeschi, uccisione di 23 civili a Cervarolo;
  • Soldati tedeschi, uccisione di 52 civili a Ciano d’Enza.
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