CRIMINI NAZIFASCISTI OCCULTATI – 3

a cura di Cornelio Galas

CourtroomHLSL

Quale fu il ruolo degli Alleati nelle indagini sui crimini nazifascisti? Il lavoro di investigazione da parte delle forze anglo-americane, ed in special modo dallo Special Investigation Branch prosegue per tutto il 1945, incentrandosi sempre più sulla individuazione e la cattura dei responsabili. A partire dal giugno 1947, prenderà forma una nuova organizzazione: il War crimes group per l’Europa del Sud (competente per l’Italia e l’Austria), operativo in Italia sino alla fine del marzo 1948, quando continuerà ad agire esclusivamente dall’Austria.

hitler

Il lavoro investigativo alleato si traduce nello svolgimento di alcuni importanti processi a carico di alti ufficiali tedeschi. Ufficiali che, secondo la distinzione tra reati localizzabili e non, vengono processati direttamente dagli Alleati per le responsabilità assunte nella programmazione e nella pianificazione delle uccisioni di ostaggi civili nel quadro della politica di repressione della guerra partigiana.

verona_partigiani-fucilazione.1000

Tribunali speciali militari inglesi giudicano infatti:

  • il maggiore generale Edward Peter Crasemann, comandante della XXVI Divisione Panzer, condannato (a Padova, nell’aprile 1947) a dieci anni di prigione per l’eccidio di Fucecchio;
  • il feldmaresciallo Albert Kesselring, comandante in capo delle forze tedesche in Italia, condannato a morte (a Venezia nel maggio 1947) per l’eccidio delle Fosse Ardeatine e per gli ordini impartiti nell’estate del 1944 che avrebbero consentito all’esercito tedesco di condurre una politica di repressione e uccisione di civili;
  • il generale Eberhard Von Mackensen, comandante della XIV Armata a partire del 23 marzo 1943, condannato a morte (a Roma nel novembre del 1946) per l’eccidio delle Fosse Ardeatine;
  • il brigadiere generale Kurt Maltzer, comandante della “Piazza” di Roma, condannato a morte (a Roma nel novembre del 1946) per complicità nell’eccidio delle Fosse Ardeatine;
  • il tenente generale Max Simon, comandante della XVI Divisione S.S., condannato a morte (a Padova nel giugno 1947) per l’uccisione di civili italiani.
Eduard Crasemann

Edward Peter Crasemann

Prevalente risulta dunque la responsabilità e la competenza britannica nello svolgimento dei processi per crimini di guerra commessi in Italia e la durezza esemplare delle sentenze comminate dai tribunali speciali militari. Il ruolo dei britannici continuerà anche successivamente alle sentenze, sebbene in direzione contraria alla severità dimostrata nel comminare le suddette condanne.

In questo senso, infatti, importanti esponenti britannici, come l’ex Primo ministro Winston Churchill ed il gen. Alexander, agiranno in prima persona. Del resto, incideranno anche valutazioni di tipo squisitamente giuridico, sostenute in particolare dal Segretario di Stato britannico.

Quest’ultimo infatti avrebbe rivelato il forte imbarazzo del Foreign office nel confermare una pena capitale in un paese dove la pena di morte non veniva prevista dall’ordinamento in vigore, e che pertanto, contraddiceva alla radice, il sistema di garanzie giuridiche che a partire dall’Habeas Corpus del 1679 aveva caratterizzato l’essenza e lo sviluppo della civiltà giuridica di matrice anglosassone.

Tale perplessità verrà del resto, registrata anche dal Deputy Judge Advocate General, ufficio al quale veniva richiesto un parere sulla petizione per la revisione della sentenza presentata dal difensore del feldmaresciallo Kesselring.

Albert Kesserling

Albert Kesserling

In data 23 giugno 1947 il Deputy Judge Advocate General, sir. Henry MacGeagh, infatti, rispondendo alla richiesta di parere ed inviando la stessa risposta al comandante delle forze del Mediterraneo centrale, gen. Harding (magistrato militare che rivestiva le funzioni di confirming officer ed al quale spettava l’incarico di confermare o meno la condanna), rilevava che – in relazione al primo capo di imputazione – l’azione partigiana di via Rasella non era da considerarsi un atto legittimo di guerra, consentendo in via di massima di procedere a giustificate rappresaglie e che bisognava valutare le circostanze attenuanti:

il generale Harding

il generale Harding

“l’arrivo dell’ordine di Hitler sulla necessità di una dura rappresaglia verso gli italiani, la natura del contesto bellico, che vedeva impegnato Kesselring in una con gli Alleati per salvaguardare le via di ritirata alle sue truppe, il fatto che i partigiani erano stessi; la dichiarazione di Alexander secondo cui i tedeschi avevano combattuto, il prossimo svolgersi per mano degli italiani del processo a Kappler che, pur essendo dell’eccidio delle Fosse Ardeatine e dell’inumanità del trattamento degli ostaggi, non avrebbe rischiato la pena capitale (sollevando dunque il problema anche delle sentenze di morte) di Von Mackensen e Maltzer, legate logicamente a quelle di Kesselring”.

Queste considerazioni influirono, in definitiva, sulla decisione del Gen. Harding di tramutare le pene capitali a Kesselring, Von Mackensen e Maltzer (4 luglio 1947) nel carcere a vita, omogeneizzando così – almeno parzialmente – gli esiti giudiziali dei processi celebrati dalle Corti militari alleate con quelli relativi ai procedimenti instaurati avanti i tribunali italiani.

Eberhard Mackensen

Eberhard Mackensen

Durante i lavori della Commissione, si è inoltre sostenuto da più parti che, il reclutamento al termine della seconda guerra mondiale (da parte dei Servizi di intelligence civile e militare statunitensi e britannici) di ufficiali tedeschi di grado elevato e di ex – funzionari dei Servizi di sicurezza e di polizia, sarebbe alla base di una non meglio identificata pressione politica internazionale che avrebbe di fatto portato ad insabbiare i processi nei confronti dei criminali di guerra tedeschi financo di quelli italiani.

MALZER

Maeltzer

A tal fine, durante la missione negli Stati Uniti (National Archives & Record Administration di Washington) del settembre 2005, si è potuto visionare alcuni fascicoli della C.I.A. (già O.S.S. Office Strategic Service) e del C.I.C. (Counter Intelligence Corps) che lo stesso ufficio aveva versato dopo l’approvazione del Nazi War Crimes Disclosure Act, utilizzando la lista predisposta dal prof. Paolo Pezzino nella quale erano stati inseriti i nominativi del carteggio C.I.A. acquisiti nella missione di luglio 2005 con quelli della lista di imputati di cui al registro generale.

Theodor Saevecke

Theodor Saevecke

Dalla visione dei documenti, fatta eccezione per alcuni ex – nazisti (per tutti Saevecke e Hass), è risultato che il carteggio conteneva sia cartelle di servizio dei militari tedeschi (molto probabilmente rinvenute dai servizi segreti americani durante il periodo di occupazione di una parte della Germania) sia fascicoli personali su cittadini tedeschi (professori, medici ecc.) sottoposti a “controllo” dai servizi segreti per presunte simpatie comuniste o atteggiamenti di vicinanza al neonazismo.

Karl Hass

Karl Hass

Solo per alcuni di questi si è rilevato che erano stati reclutati dalla forze di controspionaggio americane, anglosassoni, sovietiche ed anche siriane. In conclusione, sebbene è oramai un fatto storicamente accertato ed indiscutibile che alcuni ex funzionari del regime nazista abbiano fatto parte dei servizi segreti americani, anglosassoni, della Germania Ovest e della stessa Germania Est, ed alcuni anche di servizi segreti medio-orientali, al fine di infiltrarsi nelle “linee nemiche” durante la guerra fredda, non è invece rinvenibile alcun collegamento (se non casuale e per pochi singoli) con i fascicoli ritrovati a Palazzo Cesi, come nemmeno è da considerarsi fra “le cause che avrebbero portato all’occultamento dei fascicoli “ ne fra “le cause del mancato perseguimento dei responsabili di atti e di comportamenti contrari al diritto nazionale e internazionale”.

Palazzo Cesi a Roma

Palazzo Cesi a Roma

Tornando alla direttiva della Presidenza del consiglio del 1945 andavano, quindi, rimesse all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, “le denunce del caso”, per gli episodi delittuosi rientranti nella sua competenza anche se, non si poteva escludere che analoghe denunce pervenissero alla stessa A.G.O. per altra via, tenendo conto soprattutto che, accanto agli organi di polizia tradizionali, si erano andati costituendo anche altri uffici, fra cui occorre citare in primo luogo i Comitati di Liberazione Nazionale.

Ad essi naturalmente si aggiunge l’azione della citata Commissione centrale italiana per i crimini di guerra, costituita il 26 aprile 1945 presso il Ministero dell’Italia occupata, che giovandosi dell’ausilio di commissioni provinciali costituite ad hoc, raccoglie documentazione di notizie relative alle atrocità, a saccheggi, incendi, deportazioni, uccisioni ed altri delitti compiuti dai tedeschi e dai fascisti dopo il 25 luglio 1943 in danno delle popolazioni civili e dei patrioti.

51VoSSY2vlL._SX258_BO1,204,203,200_

Senza dimenticare le commissioni alleate ed i rispettivi suddetti gruppi investigativi, in particolare lo Special Investigation Branch inglese, preposti appunto a raccogliere le prove sui crimini commessi sulla popolazione civile da parte tedesca, mano a mano che gli Alleati liberano l’Italia. Si prenda ad esempio il fascicolo n°1588 del Registro generale nel quale è il Quartier generale della polizia militare inglese ad inviare il tutto al Procuratore militare di Milano.

novembre15

Le attività criminose vengono dunque accertate e denunziate da una pluralità di organi con la concreta eventualità che un episodio venisse denunciato da più uffici, come, ad esempio, nel caso rubricato come n° 859 R.G. ove i non identificati “elementi della G.N.R. del Btg. “Pontida” della caserma La Marmora di Biella, responsabili di numerosi omicidi, sono individuati e condannati con sentenza del 30.8.1946 della Sezione speciale della corte di assise di Vercelli (oggetto anche di successivi interventi della Corte di appello di Torino per applicazione di condoni ed amnistie).

img96751

Dalla sentenza in questione, si evince che gli elementi originari dell’istruttoria e dell’esito processuale erano costituiti da vari rapporti; del Commissariato di P.S. di Biella, del Comando del distaccamento di Borgo Sesia delle Guardie ausiliarie di P.S. dei Carabinieri di Vercelli e del Comitato di Liberazione Nazionale di Quarona Sesia. Altro caso indicativo è quello contenuto nell’incarto n. 860, ove risulta un atto di denuncia indirizzato, dall’Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo, al Procuratore del regno di Bolzano in data 27 gennaio 1946.

Denuncia che risulta antecedente a quella inviata dalla Procura generale militare del 27 febbraio 1946 ancora allo stesso Procuratore del regno di Bolzano. Verso la fine del 1945 inizia quindi, presso la Procura generale militare la raccolta di informative concernenti i reati contro la legge e gli usi della guerra che erano stati commessi in Italia durante l’occupazione tedesca ai fini della giustizia penale.

Bundesarchiv_Bild_101I-024-3535-22,_Ostfront,_Waffen-SS-Angehörige_bei_Rast

Durante i primi anni di indagini preliminari la Procura generale militare provvide inoltre ad inviare, alle procure competenti i fascicoli per i quali dalla documentazione raccolta si poteva iniziare un procedimento penale a carico degli indiziati, conformemente alle direttive stabilite nella riunione del 20 agosto 1945: procure militari nel caso di militi tedeschi in numero di circa 20 fascicoli e ordinarie nel caso di italiani in numero di 202.

I reati di militi italiani appartenenti alle milizie della Repubblica Sociale Italiana, infatti, sulla base del mancato riconoscimento internazionale del governo di Salò e soprattutto della limitata autonomia ed effettività di quest’ultimo rispetto all’alleato-occupante germanico, non potevano considerarsi appartenenti alle forze militari di un esercito regolare.

PAVOLINI

La Procura generale militare provvide quindi ad inviare i relativi fascicoli all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. In questo senso del resto, risultano abbastanza chiare le previsioni dell’art. 3 D.L.L. 5 ottobre 1945 n° 625, che attribuiscono la competenza a conoscere dei procedimenti a carico dei cittadini italiani all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.

1424844012-ipad-502-0

Un ultimo provvedimento significativo in questa direzione è costituito dal decreto-legge del capo provvisorio dello Stato del 26 giugno 1947, n. 529 che stabilì la cessazione del funzionamento delle Corti al 31 dicembre 1947. Che la Procura generale militare non fosse competente ad accentrare i fascicoli relativi a crimini compiuti da militi italiani lo si desume del resto, anche da una lettera spedita al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri dall’allora Procuratore dott. Borsari nella quale – accusando il ricevimento di alcuni specchi relativi alle provincie di Milano, Brescia e Rovigo – ricordava al Comando generale dell’Arma che la Procura generale militare “persegue soltanto i criminali di guerra tedeschi, e che, pertanto, le denunzie contro i cittadini italiani, che hanno collaborato col tedesco invasore, sia isolatamente, che insieme a elementi germanici, devono essere inoltrate all’Ufficio del pubblico ministero presso la corte di assise (sezione speciale) competente, continuandosi però a trasmettere a questo Ufficio sia gli elenchi che le dichiarazioni, per i suoi fini statistico-giudiziari”.

UN-War-Crimes-Archive_Horo-5

I fascicoli contenenti fattispecie di reato ascrivibili ai soli militi italiani potevano perciò essere inviati alla Procura generale solo in copia, sebbene già trasmessi alle autorità competenti direttamente dagli organi accertatori. La stessa Legione territoriale dei Carabinieri reali di Ancona nel maggio 1946 scrive alla Procura generale militare informando che “le violenze commesse dai fascisti e militi di cui all’elenco 37/24-1944 del 15 ottobre 1945 sono da tempo state denunziate all’autorità giudiziaria competente che sta istruendo il voluminoso processo a carico di Roscioli Settimio e di altri”.

Brigata_nera_squadristi_

I fascicoli pervenuti alla Procura generale riguardavano soprattutto fattispecie di reato ascrivibili sia ai soldati tedeschi sia a reparti della Guardia nazionale Repubblica ovvero alle Brigate Nere, di talché – nella maggior parte dei casi – questi ultimi venivano stralciati ed inviati all’Autorità Giudiziaria Ordinaria competente. Si veda un fascicolo (il n°1957 RG eccidio di San Terenzio) nel quale l’azione penale nei confronti dei responsabili italiani era già iniziata nel 1946.

brigate-nere-milano

In una lettera del 1 febbraio 1947 della Sezione speciale della Corte di assise di Massa Carrara, ed inviata alla procura generale della repubblica presso la Corte di appello di Genova, ed inoltrata poi per conoscenza al Procuratore generale militare la Corte dichiara:

“Bruno Biagioni […] imputato di collaborazionismo. Gli atti sono stati trasmessi il 16 luglio 1946 alla Sezione istruttoria con richiesta di amnistia […] Ludovici Giuliano […] Gli atti del procedimento penale sono stati rimessi a codesta Ecc.mo Ufficio di procura generale (procura generale della repubblica presso la Corte di appello di Genova n.d.r.) che ne aveva fatto richiesta in seguito ad istanza di legittima suspicione avanzata dal fratello dell’imputato […] Fabiani Corinno […] attualmente detenuto nel carcere sussidiario di Monza. È stato rinviato a giudizio di questa sezione di Corte d’assise per rispondere del reato di collaborazionismo […] e per strage”.

pag5_Page_1

Vi erano poi casi di erroneo invio alla Procura generale militare di fascicoli esclusivamente a carico di militi italiani che venivano prontamente girati dalla Procura generale militare all’Autorità Giudiziaria Ordinaria competente, e trattenuti soltanto in copia. Si veda una lettera del 24 gennaio 1946 della Procura generale militare inviata al procuratore del regno di Mantova nella quale si trasmetteva una denuncia “pervenuta dal Comando di stazione dei Carabinieri di Viadana relativa al reato in oggetto, erroneamente segnalato come crimine di guerra a questo generale Ufficio”.

Ci sono – tra i documenti ritrovati – tipologie di fascicoli, che esulavano dalla competenza della Procura generale, poiché in molti casi riguardano crimini tedeschi in cui però la Procura generale militare riscontrava anche “elementi di responsabilità per collaborazionismo a carico del ten. Brigate nere Parina Clotoveo ed altri appartenenti alla g.n.r.” decidendone, quindi, l’invio alla specifica autorità di giustizia ordinaria preposta nei seguenti termini: “Poiché il reato attribuito al predetto ufficiale a agli altri ignoti, rientra nella competenza di codesta Sezione speciale di corte di assise si trasmette denuncia”.

511o0M4weXL._SX331_BO1,204,203,200_

Il CMM nella relazione conclusiva della sua indagine del 1996-99 affermava che “[…] tutti i fascicoli riguardanti reati non militari in numero di circa 260 circa [cui rientravano anche gli stessi 202 fascicoli ritrovati n.d.r.] sono stati senza ritardo” – nel primo quadrimestre del 1946 – “trasmessi per competenza all’Autorità giudiziaria ordinaria”. Si rileva che lo stesso provvedimento di “archiviazione provvisoria” adottato dal Procuratore generale militare Santacroce il 14 gennaio 1960, per i fascicoli ritrovati nell’armadio di Palazzo Cesi nel 1994 non aveva avuto per oggetto 202 dei predetti 273 fascicoli, confermando che gli stessi, costituivano, semplici copie o minute di atti già inviati agli organi competenti incaricati dell’istruzione dei procedimenti (nel caso de quibus l’Autorità Giudiziaria Ordinaria).

1123

Riguardo ai fascicoli inerenti la giustizia militare l’accentramento come detto, era esclusivamente di istruzione preliminare, al fine di permettere una raccolta di materiale probatorio e permettere un successivo procedimento penale a carico dell’autore del reato da attuarsi nel momento in cui la Procura generale militare avesse inviato i detti fascicoli alle procure militari territoriali competenti ad esercitare l’azione penale.

Del resto, questa scelta, legittimata a livello giuridico dai provvedimenti già menzionati, e politicamente sancita dal governo Parri secondo l’accordo di forze politiche che andavano dal partito liberale al partito comunista, abbracciando l’insieme dello schieramento dei neocostituiti partiti politici italiani era logica e necessitata in virtù delle condizioni armistiziali e della successiva dichiarazione di Mosca.

documenti-nascosti-vaticano

Sotto il profilo della funzionalità, infatti, sarebbe stato impensabile che ogni procura competente si fosse rivolta alle Autorità alleate, tenuto conto che l’Ufficiale di collegamento alleato era nei primi tempi nello stesso palazzo della Procura generale militare, e che la maggior parte dei documenti erano in lingua inglese.

Sul punto, la Procura generale militare nel 1946 invia una lettera al Ministero degli affari esteri e per conoscenza al Ministero della guerra nella quale – in relazione ad una riunione tenutasi nel marzo 1946 – ricordava che “questa Procura militare avrebbe continuato nel lavoro di istruzione preliminare dei procedimenti contro i criminali di guerra tedeschi, ma che sarebbe stato opportuno e prudente, prima di trasmettere altre denunzie debitamente istruite, di ricevere notizie dai competenti organi internazionali, relativamente alla regolarità delle precedenti denunce”.

maxresdefault

Le indagini disposte fino al 1949 L’attività istruttoria condotta dal Procuratore generale militare dott. Borsari risulta essere stata – dall’esame dei fascicoli ritrovati a Palazzo Cesi – per così dire, a 360 gradi, dal momento che chiese praticamente per pressoché tutti i fascicoli, informazioni sul conto dei militari tedeschi all’Ufficio del Deputy Judge Advocate General – G.H.Q. Central Mediterranean Forces o all’Ufficiale di collegamento inglese, magg. Tighe, e da ultimo al War Crimes Group, North West Europe, British Troops in Austria.

Analogo discorso va fatto per le richieste rivolte dal Procuratore generale militare dall’inizio del 1946 sino al 1948 alle Autorità alleate per sapere se negli elenchi dei criminali di guerra, erano ricompresi i nominati inseriti nel registro generale ovvero se i militari tedeschi in oggetto si trovassero o meno in custodia alle Autorità alleate. Purtroppo molte richieste ebbero esito francamente negativo.

commissione-parlamentare.jpg_997313609

Alcune di esse sono oggettivamente chiare: si pensi ai fascicoli 7 (abbinato al 200) e 535 nel quale il maggiore inglese Tighe rispondendo alla richiesta della Procura generale militare afferma che “il campo è stato occupato dai russi e pertanto vi sono poche probabilità di rintracciare il personale del campo”, ovvero il fascicolo 25 nel quale il maggiore inglese Tighe afferma che “il nostro comando non è in grado di fornire alcuna notizia […] si ha poca speranza di poterlo rintracciare data la scarsità dei particolari”.

Ancora, nel fascicolo 195 RG il War Crimes Branch risponde in data 20 giugno 1947 così alla richiesta della Procura generale militare: “Thirolf è compreso nella lista dei ricercati […] si crede sia fuggito in Ungheria. Schmidt fu consegnato alle autorità italiane nel dicembre 1944 […] L’ufficiale tedesco August Schiffer fu impiccato dagli americani nel luglio del 1946”.

armadio_vergogna

In altri casi invece, in cui gli Alleati rispondevano in modo affermativo, riguardo all’esistenza ed alla presenza o comunque alla reperibilità dell’imputato, si dovevano comunque fornire elementi sufficienti in grado di supportare l’imputazione, secondo la tipologia definita dalle istruzioni alleate, prima facie, con elementi solidi concernenti il delitto.

In questo senso è emblematico il fascicolo 1947 del Registro generale (procedimento nei confronti del colonnello Menschik) in cui gli Alleati (per l’esattezza il War Crimes Branch) comunicano al Procuratore generale militare dott. Borsari che Menschik “è stato rilasciato ed è tornato alla vita civile. Egli è rintracciabile, ma prima di dare corso al suo arresto, il Comando crimini di guerra desidera si inviino le prove costituenti un caso di prima facie”.

Umberto Borsari

Umberto Borsari

È questo un tipo di comunicazione tutt’altro che isolata, visto che le Autorità alleate più volte informano quelle italiane che per trattenere in arresto soldati tedeschi era necessario dare una qualche prova certa di responsabilità Infatti, nel fascicolo rubricato come n. 14 RG il War Crimes Group di Roma, in data 3 ottobre 1947, risponde alla richiesta del Procuratore militare generale Borsari che “non è possibile trattenere prigionieri di guerra a lungo senza che esista un caso di prima facie contro di essi”, o lo stesso fascicolo 15 RG nel quale il D.J.A.G. di Padova chiede maggiori informazioni sul tenente tedesco Balzer.

Kesserling

Kesserling

Anche in quest’ultimo caso, evidenti appaiono le perplessità delle Autorità alleate a trattenere o ad arrestare soldati tedeschi senza alcuna prova. Atteggiamento del resto facilmente comprensibile in base alla comunicazione inviata dai Carabinieri in data 14 giugno 1946 al Procuratore generale militare dott. Borsari in cui, sul caso specifico, si riferisce che la parte offesa era stata uccisa “dai militari tedeschi […] per rappresaglia […] perché il giorno medesimo venne ucciso un militare tedesco da parte dei partigiani […] si era recata in località Alberaccio per portare un po’ di vitto a dei partigiani […] non è stato neppure possibile precisare se il ten. Balzer abbia egli stesso ordinato la uccisione […] per il delitto dei coniugi […] non è stato possibile raccogliere altri dati”.

Churchill

Churchill

È pertanto logico l’atteggiamento di cautela delle Autorità alleate davanti a certe informazioni e l’adozione in proposito di un vero e proprio criterio generale di approfondita verifica nel merito, direttamente incidente, nella stessa attività istruttoria promossa dal Procuratore generale Borsari.

Con una lettera del 11 agosto 1947 il Deputy Judge Advocate General, infatti, informa la Procura Militare Generale che “qualora si desideri la consegna del ten. Fischer come criminale di guerra sarà necessario inviare a quest’Ufficio le prove, cioè le attuali testimonianze … testimoni oculari, atte a dimostrare che il ten. Fischer si recò al luogo dove furono uccisi gli uomini delle SS, e dove fu uccisa una donna e fatte saltare le case.

499296755

Ciò che si richiede è la prova che il ten. Fischer era presente all’uccisione o che la donna fu uccisa per ordine dello stesso”. Dello stesso tenore risultano anche due comunicazioni del War Crimes Branch del 9 agosto e 22 settembre 1947. Nella prima – relativamente al militare tedesco Winkler – il War Crimes Branch informa la Procura generale militare che il suddetto soggetto sottoposto ad interrogatorio aveva dichiarato: “in seguito all’uccisione di un sottufficiale tedesco ad opera di partigiani, il Comandante delle truppe tedesche di stanza a Modena ordinò che 5 p artigiani fossero impiccati in pubblico”.

kos-675-quadrata

Nella seconda, il War Crimes Branch informa, su sollecitazione di Borsari che “allo scopo di ottenere un caso soddisfacente contro il Winkler sarà necessario provare che la sua dichiarazione è falsa e che le cinque vittime non erano già state condannate a morte dalla Corte germanica per ragioni politiche”.

Come emerge da questi documenti, ineludibile e prioritaria risulta nell’attività investigativa della Procura Militare Generale la funzione alleata, sebbene essa venga altresì supportata – come già accennato – dalle richieste alle Stazioni ed ai Comandi dei carabinieri di fornire documentazione e di raccolta di testimonianze sui vari crimini. Supporto appunto, come visto nei casi prima analizzati, propedeutico e necessario per certificare agli occhi degli Alleati la presenza di fattispecie di prima facie, avvalorando con elementi concreti le imputazioni proposte e le conseguenti richieste di informazioni e consegna di sospetti.

611509War_Criminals

L’esigenza di definire criteri di azione chiara riconducibile ad entità precise del resto, risulta tanto più importante nel quadro dell’Italia del primo dopoguerra, profondamente devastata a livello materiale e spirituale dal ventennio fascista e dalle successive vicende belliche non avulse dallo strascico di una guerra civile portatrice di ulteriori fratture e divisioni.

Emblematico dello stato confusionale dei primi anni del dopoguerra, è il caso del maggiore Walter Reder responsabile dell’eccidio di Marzabotto e come tale condannato dal Tribunale militare di Bologna in data 31.10.1951. In precedenza, infatti, questo nominativo era stato oggetto di incertezze ed equivoci come documenta il fascicolo rubricato al n. 1957 RG relativo all’eccidio di Bardine di San Terenzio (MS) dell’agosto 1944 in cui vengono uccisi 369 civili e 160 persone sono deportate.

Walter Reder

Walter Reder

In tale fascicolo, infatti, si evidenzia che “uno dei comandanti tedeschi durante l’eccidio era monco di un braccio” ed ancora “un certo Maggiore Vercher oppure Walter mancante della mano sinistra”. L’errore del nominativo venne in seguito risolto dal War Crimes Branch ma si creò a quel punto un ulteriore equivoco che non permetterà inizialmente l’avvio dell’azione penale che avverrà soltanto in seguito. Difatti, il 2 luglio 1947, il War Crime Branch rispondendo alla richiesta avanzata dal procuratore generale militare Borsari dichiara che “il magg. Warcher è quasi certamente il maggiore delle SS Reder.

Walter Reder

Walter Reder

Secondo informazioni attendibili questo maggiore Reder è stato più volte ferito mentre combatteva sul fronte russo ed è morto in seguito a tali ferite … il ten. Fischer non è in alcun modo responsabile del suddetto eccidio. Non abbiamo al momento nessuna informazione riguardo al Cap. Raschel”.

Scansione0003

Seguirà poi una lettera del D.J.A.G. del 11 agosto 1947 che confermerà l’estraneità di Fischer con le seguenti parole: “secondo le informazioni disponibili e le dichiarazioni del ten. Fischer al processo del gen. Simon, il ten. Fischer non risulta essere responsabile delle uccisione compiute a S. Terenzio e a Massa Carrara”.

Marzabotto

Marzabotto

L’estrema difficoltà di reperire le prove per iniziare la vera e propria azione penale, viene del resto confermata dal Procuratore generale militare dott. Borsari nella predetta lettera del 7 giugno 1946, inviata al Ministero degli affari esteri e per conoscenza al Ministero della Guerra, quando sottolinea che “le denunce che pervengono, nella quasi totalità mancano degli essenziali requisiti, e in primo luogo della identificazione dei responsabili.

Per questo, è necessario fare compiere approfondite indagini, dirette ad accertare le generalità dei colpevoli, le date in cui avvennero i fatti, le modalità di essi, le cause che li determinarono, ecc. […] ma è evidente che, per varie ragioni, gli organi giudiziari e di polizia incontrano, a loro vota, notevoli difficoltà per l’espletamento del loro compito”.

$_35

Né agevole risulta il lavoro delle Procure territoriali come evidenzia la lettera del Procuratore militare di Padova a Borsari del novembre 1947 in cui si prospetta l’eventualità “che le indagini giudiziarie nei confronti di criminali di guerra tedeschi possono non avere risultato concreto, o che debba pronunciarsi il loro proscioglimento per mancanza assoluta o insufficienza di indizi”. Dopodiché, la Procura generale militare si adopera per ricercare le prove ed i responsabili dei crimini compiuti dai militari tedeschi, richiedendo ai Comandi dei carabinieri di fornire documentazione e sentire gli eventuali testimoni presenti al fatto criminoso.

03-Ascarelli-Le-fosse-ardeatine

Comunque, pur all’interno delle notevoli difficoltà riscontrate e descritte in precedenza, la Procura generale militare collabora con le Autorità alleate di occupazione in Germania, alla ricerca di elementi positivi di identificazione degli autori dei crimini di guerra, ricorrendo continuamente e necessariamente agli uffici che, presso di esse, trattavano la materia della persecuzione per i crimini commessi in Europa dai tedeschi.

Otto Wagener

Otto Wagener

In qualche caso, viene raggiunta l’adeguata integrazione della prova dei fatti e la consegna dei responsabili di alcuni gravissimi crimini commessi in Italia nei confronti dei quali sono celebrati e definiti alcuni procedimenti dai competenti tribunali Militari: eccidio delle Fosse Ardeatine (Herbert Kappler + altri: n. 1 RG); eccidio di Marzabotto (Walter Reder: n. 1937 RG94); eccidio di Fossoli (Karl Tito + altri: n. 2 RG abbinato 828 RG); eccidio di Cefalonia e Corfù (Von Stettner + altri 1188 RG e 5 RG); Massimiliano Bernhuber (n. 4 RG); Ernesto Maier (n° 1676 RG abbinato al 2007 RG abbinato al 2007 RG); Waldemar Krumharr (n. 1945 RG); Ambrogio Webhofer (n. 1493 RG); Willy Niedermaier (n. 1168 RG); Theo Krake (n. 33 RG abbinato al 116 RG); Alois Shmidt (n. 195 RG abbinato al 1991 e n. 2094 RG); Hubert Lanz (n. 1745 RG); Stefano Wessel + altri (n. 1932 RG); Alois Shuler (n. 1941 RG); eccidio di Rodi: Otto Wagener + altri (n. 1251 RG), Franz Covi (n. 1997 RG); Stimayer + altri (n. 1939 RG); Danneker + altri (n. 1942 RG); Herman Muller (n. 1948 Rg); ten. Lassach (n. 1955 RG); Petre Crasemann + altri (n. 1963 RG abbinato al 2019 RG);Frederick Shwerd (n. 1971 RG); Willi Tensfeld + altri (n. 1993 RG abbinato al 2015 RG); Florin Eduard (1996 RG); Wilhelm Schmalz + altri (n. 2004 RG); Alois Brandl + altri (n. 2161 abbinato al 860 RG); mar. Haage e Lechert Wilde (n. 1154 RG).

Willy Tensfeld

Willy Tensfeld

Relativamente agli altri casi, per i quali pure esistevano elementi certi di identificazione, la maggior parte di essi formò oggetto di contatti con le Autorità alleate, ai fini del ritrovamento e della eventuale consegna degli indiziati. Tali ricerche non diedero però esito positivo, anche perché i predetti uffici alleati nel tempo conclusero la loro attività. Costituitasi poi, la Repubblica Federale Tedesca, fu sperimentata la procedura dell’estradizione per ottenere la consegna di militari tedeschi imputati di reati in ordine ai quali c’era una sufficiente base di prove e documentazione per processarli.

Wilhelm Schmalz

Wilhelm Schmalz

In conclusione, il numero di processi che fu celebrato in Italia fu particolarmente limitato rispetto alla mole documentaria raccolta presso la Procura generale militare, indicata dal registro generale ritrovato insieme all’archivio nel 1994. Un elenco inviato da Borsari al Ministero degli affari esteri del 6 aprile 1949 farebbe il punto della situazione: a quella data erano in corso cinque procedimenti a carico di imputati detenuti, sei a carico di imputati non detenuti, di cui alcuni per i quali era già stata richiesta l’estradizione, per fatti di eccezionale gravita; quattro per imputati di cui erano già state interessate le autorità alleate per la consegna, senza esito data la scarsità di informazioni.

Max Simon

Max Simon

 Neanche attraverso le carte della Commissione parlamentare d’inchiesta, è stato possibile raggiungere un elenco completo ed esaustivo di questi processi. Comunque, al 16.7.1951, secondo dati ufficiali del Ministero della difesa, 11 erano i militari tedeschi condannati da tribunali militari italiani, sei avevano usufruito di provvedimenti di clemenza dal 23.5.1950 al 7.6.1951, due erano in carcere in attesa che si definisse il ricorso contro la sentenza, uno in carcere in attesa di giudizio.

Altri dati si possono desumere da una corrispondenza del 1965: infatti il 10 aprile 1965 una lettera del Ministero della difesa alla Procura generale militare richiedeva i dati sui processi per crimini di guerra ai tedeschi svoltisi in Italia, poiché analoga richiesta era stata avanzata al Ministero degli affari esteri dall’Ambasciata tedesca in Italia.

Eugen Dollmann

Eugen Dollmann

Il 20 aprile 1965 Santacroce scriveva alle procure militari territoriali, per avere i dati in questione. Abbiamo solo la lettera di risposta della Procura militare di La Spezia del 20 maggio 1965, con l’indicazione dei procedimenti penali presso i Tribunali militari territoriali di Bologna, Firenze (nel frattempo soppressi) e La Spezia.

Tuttavia, anche un’altra lettera di Santacroce del 18 giugno 1965 al Ministero della difesa, Gabinetto del ministro, trasmetteva l’elenco dei procedimenti svoltisi contro militari tedeschi da tribunali militari italiani, specificando che erano esclusi numerosi altri procedimenti per crimini di guerra contro militari rimasti ignoti o prosciolti per altra causa.

Willy Tensfeld

Willy Tensfeld

Possiamo quindi ritenere che i dati qui esposti non si discostino eccessivamente dall’effettiva situazione dei procedimenti penali. Ciononostante appare opportuno precisare quali procedimenti hanno avuto regolare esecuzione, considerando sia quelli giunti alla fase dibattimentale, sia quelli chiusi in istruttoria. Procedimenti definiti in fase di istruttoria:

  • – 7.7.1945, serg. aut. Giovanni Stenkling, trasmesso alla Procura di Sulmona
  • – 28.11.1945, magg. Tuccik ed altri, trasmesso alla Procura di Roma
  • – 4.12.1945, cap. magg. Giovanni Luger ed altri, trasmesso alla Procura di Roma
  • – 14.5.1947, Giudice istruttore militare di Napoli ten. col. della G. M. Michele Greco, sentenza contro Stefano Wessel, interprete dell’esercito tedesco e segretario del col. Scholl, comandante militare della piazza di Napoli, imputato di omicidi, saccheggi, incendi, ecc: non doversi procedere per insufficienza di prove. Restituiti gli atti al PM per ulteriore indagini nei confronti di Scholl. Wessel fu quindi prosciolto per non aver commesso il fatto a seguito di ricorso (sentenza Tribunale Supremo Militare, dell’11.5.1956). Era stato liberato il 28.12.1946.
  • – 5.4.1949, sentenza Giudice istruttore militare di Verona; imputati Haage, non meglio generalizzato, in servizio presso il campo di concentramento tedesco di Bolzano, maresciallo della Wehrmacht, e Wilde Lechert, non meglio generalizzato, già in servizio nel campo suddetto, imputati di maltrattamenti, omicidi e furti. Non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori.
  • – 26.1.1950, Giudice istruttore militare di Bologna, imputati s. ten. Alois Brandl, magg. Haas, cap. Koeppin, serg. Drietich, granatiere Maik, granatiere Ott, per reati artt. 185 secondo comma CPMG in relazione all’art. 575 CP: ordinata sospensione istruttoria.
  • – 10.5.1950, Giudice istruttore militare di Roma, imputato Haupst Dannecker più uno.
  • – 2.1.1954, Giudice istruttore militare di La Spezia, imputati ten. Deseine o Dexkeimer, mar. Danzica, mar. Iacop, di distruzione, rappresaglia, strage: non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori.
  • – 25.2.1954, Giudice istruttore militare di Napoli dott. Domenico Ajello, imputato col. Scholl, non meglio identificato, comandante militare piazza di Napoli durante l’occupazione tedesca dal 12 al 30 settembre 1943, imputato di omicidi, saccheggi ecc.: decreta l’archiviazione per non essere emersi elementi concreti per documentare una esplicita responsabilità penale dell’imputato.
  • – 16.12.1954, Giudice istruttore militare di Verona: imputati Otto Wolf, tenente di amministrazione del magazzino distribuzione Luftwaffe 1/VIII, già nel campo prigionieri di guerra 209, Scuell, tenente pagatore segretario, già nel predetto campo prigionieri di guerra 209, Arturo Menhert, non meglio identificato, già residente a Merano. Imputati di omicidio di soldato americano e di lesioni permanenti a soldati inglese: non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori dei reati stessi.
  • – 17.3.1956, Giudice istruttore militare di Padova, imputati ten. Stikkmaier, ten. Lassak, ignoti, per violenza con omicidio in Collerumiz di Tarcento (Udine) contro tredici partigiani: non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori.
  • – 20.3.1956, Giudice istruttore militare di Padova, imputati gen. Ritter von Oberkmpf, gen. Augusto Schothuber, s. ten. Otto Ludendorff, di omicidio di 49 ufficiali italiani prigionieri di guerra in Trigli, Jugoslavia: non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori.
  • – 20.3.1956, Giudice istruttore militare di Padova, imputati col. Von Bernardi, cap. Leimberger, caporale Strassmeyer, ignoti, di maltrattamenti e violenze contro prigionieri di guerra italiani nel campo “Oflag 83” di Wutzendorf: non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori.
  • – 8.7.1957, Giudice istruttore militare di Roma, imputati Weiss, non meglio identificato, feldmaresciallo, Loher, non meglio identificato, col. gen. Hubert Lanz, non meglio identificato, gen. von Stettner, non meglio identificato, magg. generale, più 26, per i fatti di Cefalonia e Corfù, Non doversi procedere nei confronti di alcuni per essere rimasti ignoti gli autori del reato, nei confronti di Ludwiger, Hans Barge, Fauth e di Fritz Aigner per non aver commesso il fatto; proseguirsi l’istruzione formale nei confronti di Weices (Weiss), Loehr, Lane, von Stettner, Speidel, Rademaker, Heindrich e Kun (la stessa sentenza assolve Apollonio ed altri 27 dal reato di rivolta continuata, cospirazione, insubordinazione).
  • – 26.1.1959, Giudice istruttore militare di Bologna, imputati Untersturmführer Karl Tito, mar. Haus Haage, mar. Otto Rikoff, mar. Giuseppe Konig, mar. Alberto Mayer, sold. Costantino Saifer, imputati reati artt. 185 secondo comma e 211 CPMG: sospensione istruttoria.
  • – 26.1.1959, Giudice istruttore militare di Bologna, imputati mar. Alberto Mayer, mar. Otto Rikoff, Mayer , imputati di collaborazionismo: sospensione istruttoria.
  • – 30.12.1960, Giudice istruttore militare Firenze, imputati il serg. Frederik De Kock più 18, per concorso in furto aggravato: non doversi procedere per prescrizione
  • – 19.2.62, Giudice istruttore militare di Roma, imputati Eugenio Dollmann più 11.
Mackensen

Mackensen

Procedimenti definiti in fase dibattimentale:

  • – 4.9.1946, sentenza Tribunale militare territoriale di Verona: condanna Ambrogio Webhofer, militare tedesco addetto al campo di concentramento di Doblin Ireno e di Oberlangen, a dieci anni, otto mesi e venti giorni di reclusione militare, per maltrattamenti nei confronti di ufficiali e soldati italiani internati. Sentenza in parte riformata dal Tribunale Supremo Militare; altra del Tribunale militare territoriale di Verona dell’1 giugno 1948. Condonati tre anni il 13 gennaio 1950 (applicazione decr. indulto 23.12.1949, n. 928), grazia presidenziale il 3.5.1950 con condono residua pena.
  • – 2.6.1947, sentenza Tribunale militare territoriale di Firenze nei confronti di Rodolfo Fenn e Theo Krake: Krake, capitano della Todt, fu assolto dall’accusa di omicidio e condannato a 2 anni di reclusione per maltrattamenti. Fu liberato il 7.6.1948. Fenn, colonnello dell’organizzazione Todt, fu condannato a 1 anno di reclusione per omicidio colposo, condonato. Con sentenza del 12.12.1947, il Tribunale Supremo Militare annullò senza rinvio la condanna perché il fatto non era considerato reato.
  • – 20.7.1948, Tribunale militare di Roma, sentenza per la strage delle Fosse Ardeatine; sul banco degli imputati il tenente colonnello Herbert Kappler e altri cinque ufficiali e sottufficiali delle SS. Kappler era stato consegnato dagli inglesi agli italiani nel luglio 1947, insieme agli altri imputati, Borante Domizlaff, Hans Clemens, Kurt Schutze, Johannes Quapp e Karl Wiedner. La sentenza del Tribunale, presieduto dal generale di brigata Euclide Fantoni, giudice relatore il ten. col. G. M. Carmelo Carbone, fu di condanna all’ergastolo per Kappler, assoluzione per gli altri imputati, per avere agito per ordine di un superiore. La Cassazione confermò il 19 dicembre 1953.
  • – 3.9.1948, Tribunale militare territoriale di Firenze, sentenza contro il maggiore Joseph Strauch, comandante la 26a unità di ricognizione delle 26a Divisione Panzer Granatieri, responsabile sul campo della strage del padule di Fucecchio: fu condannato a 6 anni di reclusione per violenza e partecipazione in omicidio continuato, di cui 3 condonati, e liberato il 30 dicembre 1949.
  • – 16.10.1948, Tribunale militare territoriale di Roma (generale di corpo d’armata Arnaldo Foriero presidente, maggior generale G. M. Enrico Santacroce giudice relatore), sentenza contro Otto Wagener, generale (condanna a 15 anni), Herbert Niklas, maggiore (condanna a 10 anni), Walter Mai, tenente (12 anni), soldato Johan Felten, condannato a 9 anni, magg. Johan Koch, assolto per non avere commesso il fatto, magg. medico Chrixtian Korsukewitz, assolto per non aver commesso il fatto, cap. Helmut Meeske, assolto per non avere commesso il fatto, ten Willy Hansky, assolto per insufficienza di prove, per i fatti di Rodi. Tutte le pene furono condonate nel 1951.
  • – 31.3.1949, Tribunale militare territoriale di Torino, sentenza contro Waldemar Krumhaar, ufficiale marina germanica, imputato di omicidio di 12 cittadini italiani, saccheggio, incendio: assolto dal reato di omicidio “perché non punibile a senso dell’art. 40 cpv c.p.m.p. per avere agito per ordine di un superiore”; così per il reato di incendio; condannato a 4 anni per saccheggio. In libertà condizionale dopo 2 anni, quindi condonata condizionalmente la pena ulteriore di 2 anni. – prima del 1950, Tribunale militare territoriale di Firenze (generale di corpo d’armata Enrico Frattini presidente, ten. gen. G. M. Gervasio Venuti giudice relatore), sentenza contro il generale Wilhelm Schmaltz.
  • – 6.4.1950, Tribunale militare territoriale di Napoli (gen. brig. Vincenzo Vittoria presidente, col. G. M. Floro Roselli giudice relatore), sentenza contro Alois Schmidt, comandante distaccamento polizia di sicurezza di Torino, prigioniero di guerra della Commissione militare alleata, messo a disposizione dell’autorità giudiziaria italiana dal 20 gennaio 1947, imputato di omicidi e violenze. Condannato con l’attenuante prevista dall’art. 59 N. I del codice penale militare di pace, per avere commesso il reato per determinazione dei propri superiori, a 8 anni di reclusione militare. Con decr. presid. del 10.10.1950 condonata la pena detentiva residua.
  • – 27.6.1950, Tribunale militare territoriale di Roma, sentenza contro ten. Alois Schuler, accusato di avere provocato la morte di un operaio italiano deportato a Putz (Lamdeck). Assolto per eccesso colposo di legittima difesa, liberato il 27.6.1950.
  • – 15.10.1951, Tribunale militare territoriale di Roma (gen. di brigata Gustavo Valente presidente, dott. Gildo Rodi giudice relatore), sentenza contro Franz Covi, sottufficiale germanico, imputato di omicidio premeditato, condannato a pena complessiva di nove anni e 4 mesi di reclusione, di cui tre condonati. Detenuto dal 13.7.1945, s carcerato il 13.11.1951 per fine pena (il Covi era stato condannato in prima istanza dal Tribunale militare territoriale di Torino in data 30 maggio 1950 a 14 anni, con sentenza annullata dal Tribunale Supremo Militare il 27.2.1951 e rinvio atti a Tribunale militare territoriale di Roma per nuovo esame).
  • – 31.10.1951, Tribunale militare territoriale di Bologna (gen. brig. Paolo Petroni presidente, dott. Attilio Grossi giudice relatore), sentenza contro il maggiore delle SS Walter Reder, consegnato alle autorità italiane nel maggio del 1948, responsabile di una serie di stragi, fra le quali quella di Marzabotto: fu condannato all’ergastolo.
  • – 18.7.1952, Tribunale militare territoriale di Torino, sentenza contro Ernesto Mair, caporale esercito, imputato d avere causato la morte in Albania di due ufficiali italiani prigionieri di guerra: condannato a 30 aa. di reclusione, di cui 4 condonati. Latitante.
  • – 16.6.1962, Tribunale militare territoriale di Padova, sentenza contro maresciallo SS Guglielmo Niedermayer, contumace, imputato di omicidio di vari partigiani dall’agosto 1944 all’aprile 1945: ergastolo (definitiva 12 novembre 1963). Latitante.
Questa voce è stata pubblicata in Senza categoria. Contrassegna il permalink.

Lascia un commento