ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA – 7

a cura di Cornelio Galas

Trattato di Pelindaba

Il trattato di Pelindaba è un trattato internazionale noto anche come African Nuclear Weapons Free Zone Treaty. Esso è stato firmato nella città sudafricana di Pelindaba, dove si trova un grosso centro di ricerche nucleari sudafricane. Il trattato venne firmato nel 1996, ma è entrato in vigore solo a luglio del 2009, dopo la ratifica del ventottesimo stato, come previsto dall’articolo diciotto. La storia del trattato di Pelindaba viene fatta cominciare con la reazione ai test nucleari condotti dai francesi nel deserto algerino, e stigmatizzati da un intervento dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Nel 1964 l’Organizzazione per l’Unità Africana adottò una “Dichiarazione per la denuclearizzazione dell’Africa”, con la quale si esprimeva il desiderio di rendere l’Africa un continente libero dalle armi nucleari e dai pericoli che esse comportavano. Nel corso della Guerra fredda si videro pochi progressi in tale senso: inoltre il tentativo di armamento nucleare compiuto dal Sudafrica nel corso degli anni settanta e ottanta alterava decisamente gli equilibri nel continente.

Il Sudafrica fu l’unico stato africano ad acquisire una completa capacità nucleare militare. Tuttavia autonomamente il Sudafrica scelse di smantellare le sue testate e smettere il proprio programma militare nucleare: nel 1991, sottoscrisse il trattato NPT. Questo premise di riprendere i colloqui sulla creazione di una zona denuclearizzata in Africa, e pertanto si cominciò a negoziare il trattato di Pelindaba (non a caso sede del principale centro nucleare sudafricano), aperto per la sottoscrizione al Cairo, il dodici aprile 1996.

Esso alla fine è entrato in vigore nel luglio del 2009, con la ratifica del ventottesimo stato. È da notare che gli stati arabi africani si erano opposti alla ratifica fintantoché Israele non avesse deciso di rinunciare all’opzione nucleare: comunque Maurutania, Libia e Algeria hanno sottoscritto e ratificato il trattato. Ad oggi mancano le ratifiche di molti importanti stati africani, fra i quali il Sudan, il Marocco, l’Egitto e il Congo.

Il trattato si compone di ventidue articoli, quattro allegati e tre protocolli. Come gli altri trattati in materia, il Trattato di Pelindaba all’articolo tre stabilisce una “renunciation of nuclear explosive devices” articolata su tre obblighi che gli stati contraenti si assumono: non condurre ricerche, sviluppo, costruzione, riserve, acquisizioni, possesso o controllo di alcun tipo di “nuclear explosive device” di alcun tipo ed in alcuna zona (art. 3, lett. “a”), non cercare o ricevere assistenza nella ricerca, sviluppo, costruzione, scorta, acquisizione o possesso “of any nuclear explosive device” (art. 3, lett. “b”) ed infine non prendere iniziative dirette a assistere o incoraggiare la ricerca, lo sviluppo, la costruzione, la creazione di riserve, l’acquisizione o il possesso di alcun tipo di arma nucleare (art. 3,
lett. “c”).

I successivi articoli proibivano la dislocazione delle armi nucleari in qualsiasi territorio (art. 4), il divieto dei test di armi nucleari (art. 5) e il divieto di scarico di rifiuti nucleari (art. 7). Veniva comunque fatta salva la possibilità di “use of nuclear science and technology for peaceful purposes” per “contribuire allo sviluppo economico e sociale” (art. 8). Per garantire questi obiettivi il trattato all’articolo dodici e all’allegato tre istituiva la “African Commission on Nuclear Energy”, sulla scorta dell’esperienza dell’OPANAL.

Trattato sulla Zona denuclearizzata Centro-Asiatica

Il trattato che istituisce una zona denuclearizzata in Asia Centrale è un trattato internazionale noto con il nome di “Central Asian Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty”, ed è l’ultimo cronologicamente istituito. Esso è stato sottoscritto l’otto settembre del 2006 in Kazakistan, a Semipalatinsk, poligono nucleare sovietico scelto da Lavrenti Beria in persona e luogo della prima esplosione atomica sovietica del 1949. Il trattato è entrato in vigore il 21 marzo del 2009 dopo l’ultima ratifica, quella del Kazakistan, e riguarda il Turkmenistan, il Kyrgyzistan, il Tajikistan, l’Uzbekistan ed il Kazakistan.

Il trattato all’articolo tre esplica le “basic obligations” per gli stati, consistenti nel divieto di condurre ricerche, sviluppi, costruzioni, riserve, acquisizioni, possesso o controllo di armi nucleari “or other nuclear explosive devices” (art. 3, comma 1, lett. “a”), nel divieto di cercare o ricevere assistenza nella ricerca, sviluppo, costruzione, riserva, acquisizione, possesso o controllo di armi nucleari o altri dispositive nucleari (art. 3, comma 1, lett. “b”), e nel divieto di assistere o incoraggiare l’attuazione di ricerca, sviluppo, costruzione, riserva, acquisizione o possesso di alcuna arma nucleare o dispositivo (art. 3, comma 1, lett. “c”).

In modo complementare lo stesso articolo tre imponeva di non permettere alcuna di queste azioni nel territorio degli stati membri (art. 3, comma 1, lett. “d”) e vietava la dispersione di rifiuti nucleari di altri stati (art. 3, comma 2). Il trattato fa comunque salva la possibilità di sfruttamento dell`energia nucleare a scopo pacifico (art. 7) e non istituisce alcuna agenzia di controllo. Il trattato è stato salutato con favore dalla comunità internazionale in quanto viene a riguardare un`area caratterizzata da notevole incertezza, soprattutto dopo la caduta dell’Unione Sovietica.

I già positivi passi fatti dal Kazakistan aderendo al trattato NPT hanno sicuramente rafforzato il proposito di creare una vasta zona denuclearizzata: tuttavia questa è vista in modo non positivo dalle grandi potenze, soprattutto Francia, Stati Uniti e Gran Bretagna, che fin dall’inizio si sono opposte al trattato. Rimane comunque rilevante la capacità che questi stati hanno avuto di evitare un`ulteriore proliferazione nucleare nei propri territori, il che sicuramente non avrebbe fatto piacere ai molti vicini già armati nuclearmente, come India, Cina, Russia, Pakistan e, forse in futuro, l’Iran.

Zona denuclearizzata della Mongolia

Lo status della Mongolia costituisce un interessante caso a livello internazionale di istituzione di una NWFZ limitata ad un solo paese. Nel corso del ventesimo secolo la Mongolia fu un territorio cuscinetto fra la Cina e l’Unione Sovietica, anche se quest’ultima vi manteneva uno stretto controllo politico e militare fin dall`epoca rivoluzionaria dei primi anni venti. Con il collasso dell’Unione Sovietica, la Mongolia vide ridisegnarsi attorno la geopolitica dei suoi confine, e potè finalmente liberarsi della ingombrante presenza russa nelle proprie questioni politiche e militari.

Dopo che le ultime truppe russe abbandonarono il paese nel 1992, il 25 settembre dello stesso anno, di fronte all’Assemblea Generale dell’Onu il presidente mongolo Punsalmaagin Ochirbat annunciò al mondo che la Mongolia intendeva diventare una NWFZ, e che questo fosse riconosciuto a livello internazionale. Gli Stati vicini accetterono di buon grado la scelta mongola, che in sostanza rifletteva la volontà del neo-indipendente stato di affrancarsi dale pericolose mire di Russia e Cina.

Ad oggi “the Mongolian initiative remains unique and innovative with respect to the theory nuclear-weapon-free zones in that it is not comprised of a group of countries covering a vast geographic area but rather a single-State declaring its sovereign territory nuclear free”. Per dichiarare il suo status la Mongolia fece ricorso ad una legge nazionale, che venne emanate il tre febbraio del 2000, dopo l’accordo espresso dall’Onu.

Era la prima volta nella storia che uno stato compiva una tale scelta, e che questa aveva un effetto internazionale. La legge in questione (in inglese “Law of Mongolia on its nuclear-weapon-free status”) si compone di nove articoli. Pur essendo un atto normativo interno, nei suoi toni e nelle parole risente inevitabilmente delle soluzioni usate nei trattati internazionali. Nel primo articolo (“purpose of the law”) si afferma che “the purpose of the present law is to regulate relations pertaining to the preservation of the territory of Mongolia in its entirety, including its air space, land, waters and the subsoil free from nuclear weapons, which constitutes an important factor for ensuring Mongolia’s security”.

L’articolo quattro, di conseguenza, vietava ad ogni persona fisica e giuridica ed ad ogni stato terzo di compiere, iniziare o partecipare ad alcuna attività riguardante le armi nucleari, come sviluppare, costruire, acquisire, possedere, controllare armi nucleari (art. 4, comma 1, numero 1), ritenere o trasportare armi nucleari (art. 4, comma 1, numero 2), testare o usare armi nucleari (art. 4, comma 1, numero 3) ed infine scaricare o disperdere materiali radioattivi o rifiuti radioattivi (art. 4, comma 1, numero 4).

La legge termina poi con un interessante articolo (art. 9), che contiene una clausola finale: “if the vital interests of Mongolia are affected, the present law may be amended or terminated”. Ad oggi il caso della Mongolia resta l’unico nel mondo, ma costituisce un valido precedente se altri stati intenderanno seguirne la via.

Altri trattati

Nella vasta categoria delle NWFZ esistono poi tre trattati che rispetto a disciplinare singole aree geografiche disciplinano la totalità dell’ambiente indicato. È ad esempio il caso dell’Outer Space Treaty del 1967, che vieta la diffusione di armi nucleari nello spazio, o del Sea-Bed Treaty del 1971, che vieta la diffusione di armi nucleari e di armi di distruzione di massa (da notare la differenza) sul suolo marino.

Questi due trattati sono già stati esaminati precedentemente: vale comunque la pena di ricordare che essi sono, al pari degli altri trattati delle NWFZ, dei trattati che hanno bandito le armi nucleari (o le armi di distruzione di massa) da interi settori della terra o dello spazio. Infine va accennato all`Antarctic Treaty del 1959, “the earliest of the post-World War II arms limitation agreements” il quale prevede che “Antarctica shall be used for peaceful purposes only. There shall be prohibited, inter alia, any measures of a military nature, such as the establishment of military bases and fortifications, the carrying out of military manouvers, as well as the testing of any type of weapons” (art. 1, comma 1) e, di conseguenza prevede all’articolo cinque “any nuclear explosions in Antarctica and the disposal there of radioactive waste material shall be prohibited”.

Questo trattato è stato il primo a vietare in un intero continente la presenza di armi nucleari. Rimane poi aperta nel dibattito l’istituzione di una NWFZ in Medio Oriente. La regione è caratterizzata dall’ambiguo status di Israele, che non ha mai dichiarato né smentito di possedere armi nucleari: stante alle attuali informazioni in possesso delle organizzazioni internazionali, Israele ha condotto un programma nucleare autonomo e possiede già armi nucleari.

Questo dato ovviamente scontenta molto le altre nazioni presenti nella regione: il recente tentativo di armamento nucleare iraniano, preceduto da dichiarazioni che indicavano la volontà di “far sparire Israele dalla carta geografica” rende le vicende nucleari molto attuali e molto complesse da risolversi. Per ovviare ad una pericolosa corsa all’armamento nucleare nell’area, la soluzione migliore sarebbe la creazione di una NWFZ che copra tutto il medio oriente. In questo modo si impedirebbe la proliferazione e il pericolo di armamento nucleare delle potenze locali.

Al momento questa soluzione non sembra semplice, ma la comunità internazionale, con a capo la WMDC insistono molto su quest’opportunità da cogliere per disinnescare una pericolosa corsa all’armamento nucleare che rischia di complicare ulteriormente la non facile situazione della regione mediorientale. Al momento non vi sono stati ancora accordi concreti, e l’idea di una zona libera da armi nucleari è niente più che un progetto politico.

I trattati in materia di armi biologiche

I trattati riguardanti le armi biologiche non hanno avuto una formazione internazionale e bilaterale così vasta come quelli inerenti le armi nucleari, ma sicuramente possono vantare un precedente importante nella storia dei trattati delle armi di distruzione di massa. Le armi biologiche inizialmente vennero assimilate alle armi chimiche, nonostante non fossero state usate durante la prima guerra mondiale. Pur esistendo dei precedenti nell’uso della contaminazione a fini bellici, la storia militare li ha sempre indicati come applicazioni sporadiche e non sistematiche della guerra biologica.

Come descritto, la guerra biologica è divenuta una realtà ipotizzabile e teorizzabile solo nel momento in cui si sono avute capacità tecnologiche sufficienti per poter sfruttare le diversità degli agenti patogeni: e ciò ha richiesto più tempo rispetto alla chimica. Nonostante questo, le armi biologiche dopo la prima guerra mondiale vennero incluse nel protocollo di Ginevra del 1925 che vietava l’uso delle armi chimiche, cui sostanzialmente quelle biologiche vennero assimilate.

Il protocollo di Ginevra

La dizione “Protocollo di Ginevra” è l’abbreviazione di “Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare”, un accordo internazionale firmato in Svizzera, a Ginevra, il 17 giugno del 1925, e pensato inizialmente solo per le armi chimiche. La struttura del testo è molto semplice: vi è un preambolo e poi segue una dichiarazione. I contenuti sono soprattutto rivolti agli effetti della guerra chimica, come si evince dall’intestazione del protocollo.

In essa vi è un esplicito riferimento all’uso in guerra di “gas” definiti “asfissianti” o “velenosi”, e poi c’è un riferimento a dei “metodi di guerra batteriologici”. La posizione di primazia della armi chimiche si evince anche dalla prima osservazione del preambolo, che non cita le armi “batteriologiche” (all’epoca quella era la definizione). A conferma di questo dato vi è il primo comma della dichiarazione che ricorda la proibizione dell’uso (delle armi chimiche), l’accettazione della proibizione e il consenso “to extend this prohibition to the use of bacteriological methods of warfare and agree to be bound as between themselves according to the terms of this declaration”.

Per il resto nel trattato il termine “bacteriological” non ricorre più. In altre parole, gli stati dell’epoca vedevano la guerra batteriologica come un’estensione di quella chimica, avente un carattere ancillare invece che una vera e propria autonomia. La lungimiranza del trattato fu comunque rilevante, in quanto si sforzava di disciplinare anche un settore che era in piena fase di sviluppo e che presto avrebbe potuto portare a dei cambiamenti nel panorama della conflittualità convenzionale. In conclusione si può affermare che il primo tentativo di disciplinare le armi biologiche era stato compiuto, seppur in maniera vaga e secondaria.

Va notato che, come per le armi chimiche, anche per quelle batteriologiche ne era solamente proibito l’uso: quindi ne erano lasciati liberi la produzione, lo sviluppo e l’accumulazione. Come per le armi chimiche questo vulnus normativo lasciava aperta la strada per qualsiasi ricerca possibile nel settore biologico militare. E così, infatti, fu, in quanto “in the 1920s biological weaponry was not a widely perceived threat”. In ogni caso il protocollo aveva costituito un forte precedente in materia di uso degli agenti biologici. Il merito di aver inserito l’estensione del divieto anche alle armi biologiche fu dovuto alla proposizione della delegazione polacca.

La convenzione sulle armi biologiche

Nel corso degli anni che seguirono la seconda guerra mondiale, le superpotenze investirono molto nello sviluppo delle armi non convenzionali; anche le armi biologiche non furono da meno. Gli sviluppi della tecnologia e della scienza permisero di affrancare la chimica militare dalla biologia militare: ecco che i vari agenti patogeni ricercati diventavano autonomamente mezzi bellici a sé stanti. Le ricerche in campo biologico e chimico presero strade diverse, seppur vicine. La diversificazione di queste categorie comportò necessariamente una attenzione militare diversa ai due fenomeni, e quindi una diversificazione fra guerra chimica e biologica.

Nel corso del ventesimo secolo non vi furono momenti di tensione che portarono le armi biologiche a (quasi) determinare un conflitto, come nel caso della crisi dei missili; comunque durante la distensione anche le armi biologiche vennero considerate come un settore militare rilevante e degno di un’apposita normazione. Era noto ad entrambe le superpotenze che esse avessero la disponibilità di ingenti scorte di agenti patogeni. Negli anni che precedettero la convenzione sulle armi biologiche, gli Stati Uniti avevano da parte ben tredici tipi diversi di agenti biologici (comprese le tossine), oltre che a tutti i vettori per trasportarle.

La decisione del presidente Nixon verso la fine degli anni Sessanta di distruggere unilateralmente il rilevante arsenale biologico statunitense, agevolò sicuramente la progressiva decisione internazionale di concludere un accordo omnicomprensivo riguardante le armi biologiche. Questo intendimento portò alla conclusione nel 1972 della Convenzione sulle armi biologiche. Tale convenzione è un trattato internazionale il cui nome completo è “Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction”, nota anche come “Biological and Toxin Weapons Convention” o BWC o BTWC.

Essa venne firmata nel 1972 ed entrò in vigore nel 1975 La Convenzione si compone di un preambolo e di quindici articoli. Il preambolo esordisce con un riferimento alla volontà di un completo disarmo “including the prohibition and elimination of all types of weapons of mass destruction”, con la convinzione che questo possa essere raggiunto mediante la proibizione di “development, production and stockpiling” (sviluppo, produzione e fare scorta) di armi chimiche e biologiche, e mediante la loro eliminazione.

Successivamente si cita l’importanza del protocollo di Ginevra del 1925 (come all’art. 8) e il contributo che questo “has already made, and continues to make, to mitigating the horrors of war”. A rafforzare l’importanza del riferimento, il preambolo continua riaffermando l’adesione a principi ed obiettivi del Protocollo e richiamando gli stati a conformarsi. Il preambolo compie un altro riferimento alle armi di distruzione di massa, nella convinzione dell’importanza e dell’urgenza di eliminare dagli arsenali degli stati “such dangerous weapons of mass destruction as those using chemical or biological agents”, e per il bene dell’umanità ribadisce la determinazione “to exclude completely the possibility of biological agents and toxins being used as weapons”.

La Convenzione esordisce con l’articolo uno, nel quale ogni Stato parte si impegna in nessun caso a sviluppare, produrre, far riserva, acquisire o mantenere:
1) “Microbial or other biological agents, or toxins whatever their origin or method of production, of types and in quantities that have no justification for prophylactic, protective
or other peaceful purposes;
2) Weapons, equipment or means of delivery designed to use such agents or toxins for hostile purposes or in armed conflict”.

Il trattato provvede quindi a non escludere le attività di cui sopra (come invece era stato fatto per l’uso dal protocollo del 1925) ma a consentirle purché giustificabili per motivi di profilassi, protezione (cioè studio degli antidoti) o altri fini pacifici. L’articolo due, che si focalizza sul disarmo, impegna le parti a distruggere, il prima possibile, ma non più tardi di nove mesi dopo l’entrata in vigore della convenzione, “all agents, toxins, weapons, equipment and means of delivery”, l’articolo tre obbliga gli stati a non trasferire ad alcun soggetto, direttamente o indirettamente, e a non assistere, incoraggiare o indurre alcuno Stato, gruppo di Stati o organizzazioni internazionali a costruire o acquisire alcuno degli agenti biologici, tossine, armi, equipaggiamento o mezzi di diffusione specificati all’articolo uno.

Di conseguenza l’articolo quattro invita gli Stati parte, secondo la propria normazione, ad adottare i provvedimenti necessari per proibire e prevenire lo sviluppo, la produzione, l’accumulazione, l’acquisizione, o la conservazione di agenti, tossine, armi, equipaggiamenti e mezzi di diffusione, ovunque lo Stato abbia giurisdizione. L’articolo cinque impegna le parti a consultarsi e cooperare, mentre l’articolo sei garantiva ad ogni stato parte la possibilità di sottoporre al Consiglio di Sicurezza una segnalazione se qualche altro Stato parte stava agendo in violazione degli obblighi della convenzione.

L’articolo otto ribadisce il legame che lega la BTWC con il protocollo di Ginevra del 1925, affermando che “nothing in this Convention shall be interpreted as in any way limiting or detracting from the obligations assumed by any State under the Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare, signed at Geneva on June 17, 1925”. L’articolo dieci esplicita la possibilità di uso pacifico degli agenti patologici e delle tossine, specificando che ogni stato parte avrebbe dovuto facilitare, ed avere il diritto di fare parte, ad ogni scambio dei materiali, purché per scopi pacifici.

L’articolo dodici prevede la possbilità di istituire delle conferenze internazionali “with a view to assuring that the purposes of the preamble and the provisions of the Convention, including the provisions concerning negotiations on chemical weapons, are being realized”. La BTWC venne stabilita con una durata illimitata (art. 13, comma 1), e vennero previste le procedure per il ritiro al secondo comma dello stesso articolo tredici. L’articolo quattordici, comma tre, specifica che la Convenzione sarebbe entrata in vigore dopo il deposito di strumenti di ratifica di ventidue governi, compresi i governi depositari della Convenzione (Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica).

Al contrario del trattato di non-proliferazione nucleare, la BTWC non fa alcuna distinzione fra stati che possano avere o che non possano avere armi biologiche: in ogni caso esse sono vietate, senza eccezioni. Come risulta chiaro dal testo e dal preambolo della Convenzione, in nessun caso è stato citato l’uso più importante per quanto riguarda le armi biologiche: l’utilizzazione. La risposta a questa apparente lacuna è data proprio dall’impostazione che venne attribuita alla BTWC: non si voleva eliminare la previsione del Protocollo del 1925 né rinnovarla con un’altra veste, ma semplicemente integrarlo con una serie di ulteriori limiti che rendono oggi impossibile in qualsiasi caso l’uso dell’arma biologica.

Il divieto è tale da aver, almeno teoricamente, “eliminato” dal panorama degli strumenti militari le armi biologiche: nulla può essere fatto al riguardo, se con finalità belliche. Pertanto le armi biologiche, riconosciute nel preambolo come “armi di distruzione di massa” possono sicuramente vantare il primato di essere state le prime ad essere vietate. Questo almeno nelle previsioni del trattato. La realtà, invece, si è presentata sotto forme ben diverse. L’analisi che la dottrina compie della BTWC rivela diverse mancanze che rendono la convenzione debole, soprattutto rispetto alle altre. Rispetto alle altre categorie di armi di distruzione di massa, la BTWC non ha creato alcuna struttura internazionale di controllo.

L’energia nucleare ha l’IAEA, la Convenzione sulle armi chimiche ha creato l’OPCW, mentre invece per le armi biologiche nulla è stato previsto al riguardo. Un altro inconveniente è la mancanza di sistemi di controllo e di verifica: è prevista solo la possibilità di “denunciare” lo stato inadempiente, che però è una misura diplomaticamente abbastanza impegnativa. Vi è poi il problema della serie di mancate ratifiche e mancate sottoscrizioni al trattato: anche questo è un tema delicato, in quanto molti degli stati che hanno sottoscritto il trattato non lo hanno ratificato, e molti altri invece non hanno nemmeno sottoscritto il trattato. Infine vi è il pericolo del bioterrorismo e, soprattutto, la questione, sempre aperta, delle tecnologie dual use.

Questa serie di problemi, debitamente riportata dalla Commissione sulle armi di distruzione di massa (WMDC) sono al momento oggetto di attenzione da parte delle varie conferenze internazionali che si sono succedute: è comunque opinione unanime della letteratura che la Convenzione sulle armi biologiche sia ancora la più debole delle tre convenzioni. Le sfide che impegnano oggi il settore delle armi biologiche si ripercuotono direttamente sull’efficacia della Convenzione.

Oggi “the nature and the scope of biological warfare has changed drammatically by the devolution in the life sciences”: per questo la comunità internazionale si è preoccupata di far sì che i nuovi sviluppi biologici vengano comunque ricompresi nei termini della convenzione. Particolare attenzione è rivolta ai nuovi settori di ricerca, come la batteriologia, l’aerobiologia e l’ingegneria genetica: “with the large number of new processes and applications in the biotech field have also come more opportunities for misuse of these avances for malign purposes”.

Passati alcuni anni dalla firma della Convenzione rimanevano aperti i problemi di come implementarla; vennero scelte come momenti di “aggiornamento” le varie Conferenze internazionali che si sono succedute. Già nella prima, quella del 1980, venne riportato nella dichiarazione finale che l’articolo uno avrebbe coperto ogni possibile tipo di evoluzione in materia di sviluppi della biologia. Durante questa conferenza emersero molti dubbi inerenti l’effettività della BTWC a causa dell’incidente russo di Sverdlovsk, che le autorità sovietiche imputavano solo a della carne avariata.

Nel corso degli anni fra il 1986 ed il 1991 (seconda e terza conferenza) vennero poi adottate le “confidence-building measures” (o CBMs) che impegnavano le parti a scambiarsi dati e informazioni riguardo alle attività inerenti le armi biologiche. La Commissione sulle armi di distruzione di massa ha salutato positivamente le CBMs, ma rileva che “they can in no sense be described as measures for monitoring or verification”. Il problema delle armi biologiche rimane pertanto fragile rispetto alle altre armi di distruzione di massa.

I trattati in materia di armi chimiche

Le armi chimiche possono essere la prima categoria a vantare un interessante esempio di trattato bilaterale in materia di proibizione: si tratta del trattato di Strasburgo, un documento del 1675 firmato da Francia e Germania che proibiva l’uso di pallottole avvelenate. Esso è oggi considerato un’eredità storica più che un trattato internazionale vincolante: rimane comunque un interessante esempio di come questa materia fosse preoccupante già secoli fa. Le armi chimiche hanno poi trovato spazio in alcuni trattati internazionali già prima della guerra del 1915-1918, anche se, nota Croddy, “there were numerous efforts to control the spread of chemical weapons prior to World War I, but most, as that war amply demonstrated, were ineffectual”.

Comunque gli agenti chimici furono le prime armi di distruzione di massa a comparire sui campi di battaglia, e quindi anche le prime di cui si fosse teorizzato l’uso. Non è un caso che i primi riferimenti alle armi chimiche siano stati fatti nelle Convenzioni dell’Aja del 1899 e del 1907. L’idea di convocare una Conferenza all’Aja fu dello zar, il quale cercava di
agire sul piano diplomatico per limitare alcuni sviluppi bellici in quanto le proprie forze armate non erano all’avanguardia. Nonostante questa visione abbastanza egoistica venisse ammantata da principi umanitari, alla Conferenza dell’Aja parteciparono comunque diverse potenze.

Il suo risultato fu quello di richiamare i contenuti delle due precedenti conferenze di Bruxelles (rispettivamente del 1864 e del 1874) vietando la “diffusione di gas asfissianti o deleteri” (sic). Il divieto veniva poi ribadito nella conferenza del 1907, con l’esplicita previsione di vietare l’uso di veleni o armi velenose. Questi furono poi gli argomenti che dopo la Prima guerra mondiale vennero utilizzati per giustificare l’uso dei gas: la Conferenza trattava le armi ed i proiettili, mentre invece il gas era di norma rilasciato da bombole.

Sarà comunque la prima guerra mondiale che indissolubilmente legherà a sé l’utilizzo delle armi chimiche, i famosi “gas”, di cui ne vennero rilasciate ben 124.000 tonnellate. L’idea tedesca di applicare la chimica sui campi di battaglia era vista come un modo di scardinare la staticità che aveva caratterizzato la guerra, soprattutto ad ovest. Dopo alcuni tentativi riusciti parzialmente e con scarsi risultati, nel 1915 la Germania decise di scatenare un vasto attacco a Ypres.

L’attacco raggiunse i risultati sperati: al di là dei morti (che furono comunque 5.000) nel fronte alleato si aprì una profonda breccia di alcuni chilometri. Ecco l’effetto che il gas aveva raggiunto: oltre alle vittime, aveva destabilizzato la linea difensiva nemica. Tuttavia, nonostante la favorevolissima situazione tattica, i tedeschi non avevano riserve disponibili per sfruttare il varco: questo a dimostrazione che non credevano molto nell’efficacia del gas. Gli effetti dei gas divennero immediatamente un problema per tutti gli Stati Maggiori.

Occorreva riparare le truppe, capire come difenderle e, soprattutto, reagire agli attacchi con altre armi chimiche. Le nazioni alleate erano indietro da questo punto di vista: perciò vennero commissionati rilevanti programmi di armamento chimico. L’uso dei gas era riuscito a provocare un’escalation nel campo della chimica. Nel giro degli anni restati per il primo conflitto mondiale, tutte le nazioni, con maggiore o minore intensità, si dedicarono all’uso militare dei gas, con effetti diversi.

Terminato il conflitto, rimaneva comunque l’orrore per questi mezzi di combattimento; per questo le armi chimiche furono un tema presente nelle trattative di pace fra i diversi stati. La riflessione sulle armi chimiche si allargò a livello mondiale, e venne deciso di regolamentare questi strumenti vietandone l’uso bellico.

Il Protocollo di Ginevra

Il Protocollo di Ginevra costituisce ancora oggi il pilastro ed il precedente più rilevante in materia di divieto di uso dei “gas” (ma, estensivamente, di tutte le armi chimiche) nel corso di un conflitto. I risultati della prima guerra mondiale furono i motivi che portarono le nazioni a concludere il Protocollo, che venne firmato a Ginevra il diciassette giugno 1925, ma entrò in vigore nel 1928 (per gli stati che lo ratificarono).

Il “Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare” specificava all’inizio del preambolo che poichè l’uso in guerra di “asphyxiating, poisonous or other gases, and of all analogous liquids, materials or devices” era stato condannato “by the general opinion of the civilised world” e perchè la la proibizione di questo utilizzo era stata dichiarata in alcuni trattati che la maggioranza delle potenze aveva sottoscritto, il Protocollo si impegnava ad essere “universalmente” accettato come norma di diritto internazionale.

Le dichiarazioni delle parti erano alquanto brevi (come lo stesso trattato), ma molto chiaramente le parti “accettano la proibizione” e accettavano di essere vincolate secondo i termini del Protocollo. Le parti si impegnavo anche a far sì che altri stati sottoscrivessero il protocollo. Così, molto laconicamente, veniva vietato l’uso della armi chimiche. Il trattato, come ben noto, presentava una serie di questioni non risolte: innanzi tutto la ricerca, lo sviluppo, il trasferimento e l’immagazzinamento di armi chimiche.

Mentre per le armi biologiche questi divieti, come quello dell’uso, sostanzialmente erano poco urgenti in quanto la ricerca era ancora ai primordi, per le armi chimiche la situazione era ben differente. Tutti i principali stati del mondo avevano dimostrato che in pochi anni erano riusciti ad impiantare un’industria chimica sufficientemente capace di produrre agenti: lasciare liberi settori come ricerca, sviluppo, immagazzinamento e trasferimento delle armi chimiche voleva dire indebolire di molto il successivo divieto dell’uso. Avere armi chimiche, soprattutto se efficienti ed in grandi quantità è un forte incentivo all’uso delle stesse.

Pertanto il trattato fin dall’inizio si rivelava debole. Un’ulteriore mancanza furono le assenze delle ratifiche di moltissimi stati, fra i quali diverse potenze: era un chiaro segnale che, nonostante le belle parole, gli Stati Maggiori (in primis quello americano) consideravano l’ipotesi chimica come perfettamente lecita, e paragonabile agli altri mezzi di guerra. E in effetti alcune nazioni non si fecero scrupoli ad usare agenti chimici nel periodo fra le due guerre, compresa l’Italia, nonostante fosse una delle poche nazioni firmatarie. Altre nazioni, come la Germania, svilupparono una capacità chimica militare molto notevole, come dimostrò la scoperta dei gas nervini.

Alla fine l’uso degli agenti chimici in combattimenti diretti fra l’Asse e gli alleati non avvenne per una serie di scelte strategiche, più che per la sottoscrizione del Protocollo di Ginevra. La fine della seconda guerra mondiale e l’inizio della Guerra fredda segnarono infatti la ripresa su vasta scala dell’armamento chimico a lato degli altri settori.

La Convenzione sulle armi chimiche

Paradossalmente, le prime armi ad essere disciplinate a livello internazionale già ai primi del Novecento furono le ultime a vedere una organica sistemazione, che poteva concretizzarsi in un trattato solamente alla fine della Guerra fredda, ventun anni dopo la Convenzione sulle armi biologiche e ben venticinque anni dopo il Trattato di non proliferazione nucleare. Le armi chimiche furono così le ultime armi di distruzione di massa ad essere disciplinate, in quanto “the battlefield utility of poison gas was not seriously undermined by the mutual restraint displayed by the Allies and Axis poker during the Second World War”.

In altre parole, i programmi di armamento chimico dopo la guerra ripresero a pieno ritmo. I motivi che portarono alla Convenzione sulle armi chimiche furono quelli che determinarono anche la tardiva negoziazione. Innanzi tutto vi erano delle questioni strategiche inerenti la Guerra fredda. Sia gli Stati Uniti che l’Unione Sovietica mantenevano dei grossi complessi industriali capaci di sintetizzare grandi quantità di agenti chimici, e l’attenzione diplomatica era rivolta alle armi nucleari.

Quelle chimiche restavano in secondo piano, e comunque rappresentavano un’ipotesi più accettabile di quelle biologiche. La firma della BTWC nel 1972 cominciò a far riflettere la comunità internazionale: nel corso degli anni settanta e ottanta diversi stati chiesero un trattato anche in materia di armi chimiche. Un grande ostacolo era costituito dalle possibilità di ispezioni, che ovviamente scontentavano sia gli Stati Uniti che l’Unione Sovietica.

La questione rimase in una fase di stallo fintantoché il clima politico internazionale non cominciò a mutare: nel 1992 si formò l’accordo preliminare che avrebbe permesso l’apertura firma della Convenzione sulle armi chimiche il 25 gennaio del 1993. La Convenzione entrò poi in vigore sei mesi dopo la sessantacinquesima ratifica: era il 1997. La dizione “Convenzione sulle armi chimiche” o CWC è la convenzionale abbreviazione di un trattato internazionale noto con il nome completo di “Convention on the prohibition of the development, production, stockpiling and use of chemical weapons and their destruction”.

Il trattato si compone di un preambolo e di ventiquattro articoli: a questi si aggiungono una serie di annessi molto elaborati, che in definitiva rendono il trattato molto lungo. Seguendo le previsioni della BTWC e contrariamente alle previsioni del trattato NPT, la Convenzione sulle armi chimiche non distingue fra stati che possano possederne e stati che non lo possano. Sulla base della Convenzione ogni Stato, senza eccezioni non può usare né possedere, sviluppare e via discorrendo, alcun tipo di arma chimica.

In sostanza le previsioni contenute nel trattato lo rendono effettivamente capace di costituire uno strumento stringente e penetrante per quanto concerne tutto il sistema delle armi chimiche. Il preambolo esordisce con la determinazione ad agire per raggiungere un disarmo completo e generale sotto controllo internazionale che includa “the prohibition and elimination of all types of weapons of mass destruction”.

Prosegue citando il Protocollo di Ginevra del 1925, riaffermandone i principi e citando esplicitamente la BTWC, soprattutto l’articolo nove, e ribadendo la determinazione “to exclude completely the possibility of the use of chemical weapons, through the implementation of the provisions of this Convention, thereby complementing the obligations assumed under the Geneva Protocol of 1925”. Il preambolo si chiude con un riferimento alla proibizione degli erbicidi come mezzo di guerra e con l’auspicio che la chimica viene usata solo a beneficio dell’umanità.

La CWC si apre con una serie di obblighi che, a differenza del Protocollo del 1925, abbracciano tutti i possibili usi delle armi chimiche. Rispetto alla BTWC anche l’uso degli agenti chimici è esplicitamente vietato. Il comma due impone ad ogni stato parte di distruggere le armi chimiche in suo possesso o comunque presenti nella sua giurisdizione o sotto il suo controllo, d’intesa con le previsioni della Convenzione (art.1, comma 2), il comma tre di distruggere tutte le armi chimiche abbandonate nel territorio di un altro Stato parte (art.1, comma 3), il comma quattro di distruggere ogni impianto di produzione di armi chimiche che sia situato sotto la propria giurisdizione (art. 1, comma 4), ed infine il comma cinque che impegna ogni Stato parte e non utilizzare come mezzi di guerra i “riot control agents”.

Il secondo articolo, costituito da dodici commi, disciplina le definizioni ed i criteri seguiti nella Convenzione. Stante la sua precisione rispetto ai trattati analoghi, si capisce subito il perché dell’importanza di questo articolo. Il primo comma serve solo da introduzione alle definizioni che seguono. Al comma due si specifica cosa si intende per “toxic chemical”, cioè “any chemical which through its chemical action on life processes can cause death, temporary incapacitation or permanent harm to humans or animals. This includes all such chemicals, regardless of their origin or of their method of production, and regardless of whether they are produced in facilities, in munitions or elsewhere” (art. 1, comma 2).

Il comma tre definisce i “precursor”, cioè “any chemical reactant which takes part at any stage in the production by whatever method of a toxic chemical. This includes any key component of a binary or multicomponent chemical system” (art. 1, comma 3). Il comma quattro definisce i “Key Component of Binary or Multicomponent Chemical Systems”, detti anche “key component”, sostenendo che per essi si intende “the precursor which plays the most important role in determining the toxic properties of the final product and reacts rapidly with other chemicals in the binary or multicomponent system” (art. 1, comma 4).

I successivi commi disciplinano le armi chimiche definite come “vecchie”, cioè quelle prodotte prima del 1925 o quelle prodotte fra il 1925 ed il 1946 e che si sono deteriorate in modo da non essere più usate come armi chimiche (art. 1, comma 5), le “armi chimiche abbandonate”, cioè quelle armi chimiche, comprese quelle “vecchie” abbandonate da uno stato nel territorio di un altro a partire dal primo gennaio 1925 (art.1, comma 6). Il comma sette poi indica i criteri per i “Riot Control Agent” , indicandoli come “any chemical not listed in a schedule, which can produce rapidly in humans sensory irritation or disabling physical effects which disappear within a short time following termination of exposure” (art. 1, comma 7).

Il successivo comma otto disciplina in modo articolato la voce “Chemical Weapons Production Facility” indicando tutta una serie di criteri. Importante è il comma nove, che disciplina gli scopi che non sono proibiti dalla Convenzione. Essi integrano a contrario gli scopi vietati. Gli scopi consentiti significano (art. 1, comma 9):

a)“Industrial, agricultural, research, medical, pharmaceutical or other peaceful purposes;
b) Protective purposes, namely those purposes directly related to protection against toxic chemicals and to protection against chemical weapons;
c) Military purposes not connected with the use of chemical weapons and not dependent
on the use of the toxic properties of chemicals as a method of warfare;
d) Law enforcement including domestic riot control purposes”.

Il comma dieci definisce il termine “capacità di produzione” ed il comma dodici fornisce alcune definizioni per l’articolo sei. Il terzo articolo disciplina le dichiarazioni che ogni parte deve fare all’OPCW (l’organizzazione di controllo delle armi chimiche) entro trenta giorni dall’entrata in vigore del trattato. Queste dichiarazioni riguardano tanto le armi chimiche (art. 3, comma 1, lett. “a”) quanto quelle vecchie ed abbandonate (art. 3, comma 1, lett. “b”), gli impianti di produzione di armi chimiche (art. 3, comma 1, lett. “c”), gli altri impianti di produzione (art. 3, comma 1, lett “d”) ed infine i “riot control agents”.

In questo modo l’OPCW può avere una visione completa delle armi chimiche, se presenti, la loro quantità, locazione, natura, entità dei trasferimenti (fatti e ricevuti) e da parte di chi, e via discorrendo. Lo stesso ragionamento vale per le armi vecchie ed abbandonate e per gli impianti, che così potranno essere oggetto di ispezione. Queste previsioni molto dettagliate sono in linea con l’impianto generale della CWC.

L’articolo quattro disciplina proprio le armi chimiche, rimandando anche ad un allegato detto “Verification annex” (art. 4, comma 2), prevedendo le ispezioni “on site” (art. 4, commi 3-5) e imponendo alle parti la distruzione di ogni arma chimica, a cominciare entro due anni dall’entrata in vigore della Convenzione per terminare non più tardi di dieci anni dopo l’entrata in vigore della Convenzione (art. 4, comma 6). Il comma dieci specifica l’importanza di tutelare la salute pubblica e l’ambiente durante i processi di trasporto, immagazzinamento e smaltimento delle sostanze, mentre gli altri commi trattano altri particolari della distruzione e della verifica delle armi chimiche.

L’articolo cinque disciplina gli impianti di produzione di armi chimiche, ovviamente imponendo la cessazione immediata della produzione (art. 5, comma 4), vietando la costruzione di nuovi impianti o la modificazione di quelli esistenti (art. 5, comma 5) e imponendo di distruggere quelli esistenti (art. 5, comma 8). In modo complementare viene richiesto che la conversione degli impianti atti alla produzione di armi chimiche sia irreversibile, e che pertanto questi impianti non siano più capaci di produrre gli agenti (art. 5, comma 14).

L’articolo sei disciplina le attività che non sono proibite dalla Convenzione, e cioè che ogni stato ha il diritto “to develop, produce, otherwise acquire, retain, transfer and use toxic chemicals and their precursors for purposes not prohibited under this Convention” (art. 6, comma 1). Ad ogni stato spetta quindi il compito di far sì che gli agenti chimici ed i loro precursori non siano usati per la creazione di armi chimiche (art. 6, comma 2). L’articolo sette disciplina le misure nazionali per dare attuazione alla Convenzione, e l’articolo otto disciplina la creazione dell’OPCW (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons).

Ai sensi dell’articolo otto comma uno, gli Stati parte la hanno istituita “to achieve the object and purpose of this Convention, to ensure the implementation of its provisions, including those for international verification of compliance with it, and to provide a forum for consultation and cooperation among States Parties”. L’OPCW è un’organizzazione internazionale, con sede all’Aja, in Olanda, ed è organizzata, ai sensi dell’articolo otto comma quattro, in una Conferenza degli Stati parte (art. 8, lett. “b”, commi 9-22), un Consiglio esecutivo (art. 8, lett. “c”, commi 23-36) ed un Segretariato tecnico (art. 8, lett. “d”, commi 37-47).

L’articolo nove disciplinava le consultazioni e la cooperazione, comprese le richieste di chiarificazione (art. 9, commi 3- 7) e le “challenge inspections” o “ispezioni su sfida”, mediante le quali “each State Party has the right to request an on-site challenge inspection of any facility or location in the territory or in any other place under the jurisdiction or control of any other State Party for the sole purpose of clarifying and resolving any questions concerning possible non-compliance with the provisions of this Convention, and to have this inspection conducted anywhere without delay by an inspection team designated by the Director-General and in accordance with the Verification Annex” (art. 9, comma 8).

Le ispezioni su sfida sono uno strumento molto penetrante di controllo di eventuali deviazioni dal dettato del trattato: il loro funzionamento è disciplinato dal resto dell’articolo otto, nei commi dal nove al venticinque. L’articolo dieci si occupa di assistenza e protezione in merito alle armi chimiche, anche mediante la collaborazione fra i diversi membri; l’articolo undici fa salva la collaborazione fra Stati a fini pacifici e ribadisce che il trattato non dev’essere in alcun modo inteso come ostacolo per lo sviluppo della ricerca chimica, purchè per fini non proibiti dalla Convenzione.

L’articolo dodici riporta i modi per ripristinare e porre rimedio alle violazioni compiute, prevedendo anche delle sanzioni: a tal fine la Conferenza degli Stati parte “may recommend collective measures to States Parties in conformity with international law” o, “in cases of particular gravity, bring the issue, including relevant information and conclusions, to the attention of the United Nations General Assembly and the United Nations Security Council”.

L’articolo tredici richiama il legame con il Protocollo di Ginevra e la Convenzione sulle armi biologiche, affermando che nulla nella CWC è da interpretare come limitante rispetto agli obblighi assunti dagli stati con i due trattati. Viene così confermata de facto la complementarietà dei due accordi, in modo tale da “coprire” tutti gli ambiti della materia ed evitare che nelle pieghe dei due trattati vi possano essere delle scappatoie che permettano l’uso di qualche agente.

La durata della convenzione viene stabilita come illimitata all’articolo sedici, primo comma. Infine l’articolo ventuno precisa che la convenzione entrerà in vigore 180 giorni dopo il deposito della sessantacinquesima ratifica. La Convenzione è poi seguita da una lunga serie di allegati; ai sensi dell’articolo diciassette “the Annexes form an integral part of this Convention. Any reference to this Convention includes the Annexes”. Ad essi spetta il compito di integrare molte delle disposizioni presenti nella Convenzione, disciplinando una vasta serie di settori.

Una serie di allegati fondamentali per il contrasto alle armi chimiche sono le tre tabelle (“schedules”) ed i relativi elementi chimici vietati. La prima tabella contiene una serie di elementi chimici che sono vere e proprie armi chimiche o sono tali da esserlo in pratica (magari perché mai utilizzate) o sono precursori per i componenti della tabella uno; esso, eccetto la funzione bellica non hanno applicazioni civili se non molto limitate. La loro natura è considerata molto tossica e pertanto sono elementi che pongono gravi rischi per il rispetto della Convenzione.

La tabella riporta molti composti chimici e comprende gli agenti sarin, soman, tabun, VX, agenti mostarda, lewisite, saxitossine, ricina e precursori dei precedenti. Come si evince facilmente, tutti questi agenti sono pericolosi strumenti bellici, e con pochi usi (anche civili) se non quelli di offendere, cioè lo scopo per cui sono stati inventati.

La seconda tabella contiene degli elementi che sono tossici, alcuni possono essere dei precursori di quelli indicate nella tabella uno o due, ma la gran parte sono prodotti in piccole quantità per motivi non vietati dalla Convenzione. Fra questi si annoverano l’aminton, il PFIB, il BZ e una serie di precursori. La terza tabella infine contiene agenti che sono stati prodotti, accumulati o usati come armi chimiche e posseggono comunque una tossicità che li rende utilizzabili come armi chimiche; sono comunque realizzabili in grandi quantità per finalità non proibite dalla CWC.

Sono contenuti anche i precursori che possono permettere la creazione di agenti di cui alle tabelle uno e due. Fra gli agenti tossici troviamo il fosegene, il Cyanogen chloride, l’Hydrogen cyanide e la cloropicrina, affiancati da una lunga serie di precursori. Il sistema delle tabelle serve in quanto a seconda del posizionamento dell’agente in una tabella od in
un’altra, uno stato è ammesso a produrne più o meno: sono previsti limiti di produzione e obblighi di notifica in caso di creazione dei relativi prodotti. In questo modo si può monitorare un’eventuale abuso della produzione di uno o più composti, che nel caso soprattutto della prima classe, se prodotti in eccesso avrebbero solo finalità di tipo bellico.

In conclusione, pur essendo la CWC l’ultima delle Convenzioni internazionali siglate, rappresenta un buon documento sufficientemente completo ad inibire, almeno normativamente, le armi chimiche. La presenza di una struttura come l’OPCW è un segnale importante di come la comunità internazionale sia decisa a seguire da vicino questo tipo di armamenti, in modo da evitare che futuri sviluppi delle tecnologie chimiche siano mai in grado di essere utilizzati con fini bellici.

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